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Titoli di credito nel diritto privato

Cerchi una spiegazione semplice e completa dei titoli di credito in diritto privato? Vuoi conoscere gli elementi che li compongono e le loro caratteristiche? Sei nel posto giusto!

Sono documenti nei quali sono incorporati diritti di varia natura.

Normalmente si tratta di diritti di credito relativi a somme di denaro, come nella cambiale o nell’assegno, ma può trattarsi anche di diritti relativi ad altre prestazioni (ad es., il diritto alla consegna di una partita di merci in deposito o in viaggio nei titoli rappresentativi di merci).

I titoli di credito sono disciplinati dagli artt. 1992-2027 del codice civile.

Lo studio dei titoli di credito riguarda il diritto privato; nell’ambito del diritto civile si studiano le caratteristiche e la disciplina essenziale dei titoli di credito; l’approfondimento della materia è riservato al diritto commerciale.

Caratteristiche dei titoli di credito

Incorporazione: la peculiarità dei titoli di credito consiste nel fatto che il diritto alla prestazione è incorporato nel documento stesso.

Ciò comporta una notevole semplificazione delle modalità di circolazione e di trasmissione del credito. Infatti, poiché il diritto è incorporato nel documento, ai fini del trasferimento del diritto è sufficiente acquisire il possesso del documento cartaceo.

Letteralità: il contenuto del diritto è determinato unicamente da quanto risulta dal documento.

Ciò comporta che non è possibile dimostrare che la somma o la prestazione dovuta è maggiore o diversa da quella che risulta dal documento: chi presenta una cambiale o un assegno bancario all’incasso ha diritto esclusivamente alla prestazione pecuniaria prevista nel documento.

Autonomia: il legittimo possessore del titolo di credito ha un diritto autonomo rispetto a quello dei precedenti possessori.

Ciò comporta che il debitore non può opporre al possessore del titolo eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori (salvo che, nell’acquistare il titolo, il possessore abbia agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo) ma solo le eccezioni reali (come, ad es., le eccezioni relative alla forma del titolo se questo sia privo dei requisiti essenziali).

Tipologie di titoli di credito

Dei titoli di credito possono farsi differenti classificazioni:

  1. a) In base al rapporto fondamentale (cioè, al rapporto sottostante che ha portato alla creazione del titolo) si distingue tra:

titolo causale, nel quale, insieme alla promessa, è indicato il rapporto sottostante, alla cui sorte è legato l’adempimento del titolo, anche di fronte ai terzi;

titolo astratto, in cui, invece, il rapporto fondamentale non è enunciato ed è, perciò, irrilevante nei confronti dei terzi possessori in buona fede del titolo, i quali avranno diritto alla prestazione anche se il rapporto fondamentale non sussiste più, ovvero è viziato.

  1. b) In relazione al regime di circolazione del titolo si distinguono:

titoli nominativi, intestati ad una determinata persona (es., le azioni e le obbligazioni di società); tale intestazione risulta sia dal titolo sia dal registro dell’emittente. Il trasferimento avviene mediante l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o con il rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare;

titoli all’ordine, intestati anch’essi ad un nome (es., cambiale, assegno); l’intestazione, però, risulta unicamente dal titolo, e l’emittente non è tenuto a registrarla. Il trasferimento avviene mediante consegna del titolo accompagnato da girata (girata è, appunto, l’ordine di pagare a una determinata persona rivolto dal creditore al debitore);

titoli al portatore, non intestati ad alcuno. Sono titoli pagabili «a vista», ossia in virtù della semplice presentazione al debitor; per il trasferimento è sufficiente la semplice consegna del titolo.

Ammortamento

Se il titolo di credito viene smarrito o sottratto si corre il rischio che il titolo originario possa continuare a circolare, ingenerando nei terzi l’affidamento sulla sua validità.

Per evitare questo rischio è predisposto un particolare procedimento, cd. ammortamento, volto a eliminare l’efficacia del titolo smarrito, sottratto o distrutto. Il procedimento di ammortamento si apre con una denuncia al debitore e un ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile.

In seguito alla presentazione del ricorso il presidente del tribunale, effettuati gli accertamenti sul diritto del possessore e sulla verità dei fatti, emana il decreto di ammortamento che dichiara inefficace il titolo e ne autorizza il pagamento a favore dell’ammortante dopo 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore del titolo (art. 2016 c.c.).

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