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La prelazione in diritto privato

Prelazione in diritto privato

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In diritto privato la prelazione indica una preferenza che assume rilevanza in due contesti, in particolare.

Prelazione in ambito contrattuale

Indica il diritto attribuito da una parte (cd. concedente) ad un’altra (cd. prelazionario) ad “essere preferita” a parità di condizioni, nel caso in cui la prima decida di stipulare un contratto.

Il concedente è libero di decidere se fare o non fare un contratto ma, qualora decida di stipulare, deve indirizzare la proposta prima al prelazionario, e non potrà stipulare il contratto con terzi prima che il prelazionario abbia deciso nel termine previsto per l’esercizio della prelazione.

La prelazione può essere convenzionale o legale

Prelazione convenzionale, nasce per volontà degli interessati ed ha efficacia obbligatoria. Ciò significa che se il contratto viene concluso dal concedente con un soggetto diverso dal prelazionario, questi non può contestare l’acquisto del terzo, che resta valido, ma può solo avanzare pretese di risarcimento nei confronti del concedente.

Prelazione legale, disposta dalla legge: ne sono esempi la prelazione del coerede per la vendita di quote ereditarie da parte di un coerede (che deve preferire l’altro coerede) e quella del conduttore che deve essere preferito nel caso di vendita dell’immobile locato con destinazione non abitativa (es., esercizio commerciale). La prelazione legale ha efficacia reale, ed è, dunque, opponibile ai terzi: se il locatore viola la prelazione, vendendo a un terzo senza interpellare il conduttore, il conduttore non ha una semplice pretesa risarcitoria verso il locatore; può attaccare l’acquisto del terzo, e riscattare l’immobile, facendolo proprio.

La prelazione legale rileva in modo particolare in ambito notarile ed impone al notaio rogante di accertarne l’esistenza (il prelazionario dovrà quindi essere avvisato e messo in condizione di esercitare la prelazione o di rinunciarvi).

Cause legittime di prelazione

Sono garanzie specifiche che assistono soltanto i creditori che ne sono muniti, consentendo loro di soddisfare i propri crediti “con preferenza” rispetto ai creditori sforniti di tali garanzie.

Le cause legittime di prelazione si distinguono in legali e volontarie.

Cause di prelazione di origine legale, previste direttamente dalla legge a tutela di determinati crediti, che devono essere soddisfatti in via prioritaria. Rientrano in questa categoria i privilegi accordati al creditore dal codice civile (artt. 2745 ss.) o dalla legge speciale, in base all’importanza dell’interesse creditorio che deve trovare attuazione (es., crediti per alimenti) o per la particolare natura del credito (es., crediti per tributi) o per il rapporto tra il credito e le cose su cui si esercita il privilegio (es., i crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi). I privilegi sono solo quelli previsti dalla legge.

Cause di prelazione di origine convenzionale, che nascono dalla volontà del debitore e del creditore interessato. Vi rientrano il pegno e l’ipoteca, la cui fonte può essere volontaria.

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