Leggi&Diritto

Elemento oggettivo del reato in Diritto Penale

elemento oggettivo del reato

Stai studiando Diritto Penale per un esame universitario o per un concorso pubblico? In questo approfondimento ci occupiamo dell’elemento oggettivo del reato, composto dalla condotta, dall’evento e dal nesso di causalità.

Prima di cominciare, ricorda che puoi vedere anche la lezione sul canale YouTube di Edizioni Simone, sempre aggiornato con nuovi video pensati appositamente per studenti universitari e partecipanti ai concorsi pubblici.

Elemento oggettivo del reato: condotta, evento e nesso di causalità

Per comprendere il nesso di causalità è necessario, prima di tutto, approfondire i concetti di condotta e di evento. Facciamo un passo indietro: nella teoria generale del reato solitamente si distingue tra un elemento oggettivo del reato e un elemento soggettivo del reato. L’elemento soggettivo è il nesso psicologico che esiste tra la condotta del soggetto e l’evento dannoso che quella condotta produce.

All’elemento soggettivo del reato dedicheremo un altro approfondimento. In questo articolo, invece, ci dedicheremo all’elemento oggettivo del reato, il quale è formato da tre elementi che sono la condotta, l’evento e il nesso di causalità.

La condotta in Diritto Penale

Partiamo dalla condotta. La condotta è qualsiasi comportamento umano che costituisce reato, quindi è quel fatto umano, costituito da un’azione o un’omissione, che dà luogo al reato. Infatti, la condotta può essere attiva, in tal caso parleremo di reati di azione o commissivi, o omissiva, e parleremo allora di reati omissivi.

La condotta attiva è quel comportamento umano teso a causare una modifica, un cambiamento nella realtà circostante. Per esempio, nel delitto di furto costituisce condotta attiva l’atto di appropriarsi di beni altrui. Diversamente, la condotta omissiva è caratterizzata da un atteggiamento di inerzia, di passività del soggetto che avrebbe dovuto compiere un’azione che la legge gli prescrive, ma, di fronte all’obbligo di compiere quest’azione doverosa, resta inerte.

Il fondamento del reato omissivo si ritrova nell’articolo 40, secondo comma, del Codice Penale, il quale stabilisce che non impedire un evento che sia d’obbligo giuridico impedire equivale a cagionarlo (cioè equivale a causarlo). Un classico esempio di reato omissivo è l’omissione di soccorso in cui incorre l’automobilista che, avendo investito un pedone, non lo soccorre. Si tratta in particolar modo di un reato omissivo proprio, cioè un reato nel quale il comportamento doveroso che il reo non compie, è espressamente disciplinato da una norma di legge.

Questa specificazione è importante perché nell’ambito del reato omissivo sono compresi anche i cosiddetti reati omissivi impropri o reati commissivi mediante omissione. Qual è la differenza? Nel reato omissivo proprio è la pura condotta a costituire un reato, come abbiamo visto con l’omissione di soccorso, nei reati omissivi impropri, invece, non è la condotta omissiva che costituisce reato, ma è un evento ulteriore che questa condotta produce.

Un classico esempio di reato omissivo improprio si ha con l’ipotesi del ferroviere che non attiva tempestivamente la leva di scambio e causa un incidente ferroviario. In questo caso quindi non è semplicemente il comportamento inerte a costituire reato, ma è l’evento successivo che il comportamento inerte causa.

L’evento in Diritto Penale

Veniamo adesso al secondo componente dell’elemento oggettivo del reato che è l’evento. L’evento è qualsiasi conseguenza di un’azione che costituisce reato. Vi sono anche reati che includono più eventi, si pensi alla rapina che, infatti, comporta da una parte l’evento della violenza nei confronti della vittima e, dall’altro, la perdita da parte di questo del bene che era in suo possesso.

Vi sono inoltre reati aggravati dall’evento, cioè reati che possono determinare la realizzazione di un evento ulteriore che non è necessario per il perfezionamento del reato, ma che determina un incremento della pena.

Facciamo un esempio: il reato di rissa che si realizza quando più persone compiono atti di violenza per ferire gli avversari e contemporaneamente difendersi dai loro colpi. Se qualcuno dei compartecipanti della rissa riporta delle lesioni personali, o addirittura viene ucciso, la rissa è aggravata, quindi all’evento del ferimento o dell’uccisione di qualcuno dei partecipanti segue l’incremento della pena.

Da un punto di vista dottrinale ci sono due diverse concezioni dell’evento: la concezione naturalistica e la concezione giuridica.

In base alla concezione naturalistica, l’evento è la modifica che l’azione del soggetto produce nella realtà circostante. Mentre secondo la concezione giuridica, l’evento è dato dall’offesa dell’interesse protetto dalla norma.

Questo vuol dire che non in tutti i reati c’è un evento, e infatti tale teoria distingue tra reati di pura condotta e reati di evento. I reati di pura condotta sono quelli che si compiono soltanto con la condotta del soggetto, come per esempio accade nei reati omissivi che abbiamo esaminato in precedenza. I reati di evento, invece, sono quelli che richiedono il verificarsi di un evento concreto. Si pensi all’omicidio, dove ovviamente la morte della vittima è condizione necessaria perché il reato si perfezioni.

Il nesso di causalità in Diritto Penale

Veniamo al terzo componente dell’elemento oggettivo del reato che è il nesso di causalità. Come abbiamo visto, il nesso di causalità rappresenta il rapporto logico tra la condotta e l’evento ed è presupposto immancabile per l’imputabilità del soggetto che esegue l’azione da cui deriva l’evento dannoso.

La causalità trova il proprio fondamento giuridico nell’articolo 40, primo comma, del Codice Penale, il quale stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se l’evento dannoso o pericoloso che causa il reato non è conseguenza della sua azione o della sua omissione. Quindi si può dire che il nesso di causalità rappresenta il nesso logico consequenziale tra la condotta e l’evento.

Ora, dal momento che il nesso di causalità è un presupposto per l’imputabilità del soggetto agente, è chiaro che bisogna comprendere in via generale quando è possibile ritenere che tra una data condotta e un dato evento ci sia un nesso di causalità.

Per rispondere a questa domanda la dottrina ha elaborato diverse teorie, tra le quali quelle maggiormente riconosciute sono senz’altro la teoria della condizione necessaria e la teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.

Nesso causale: teoria della condizione necessaria e teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche

In base alla teoria della condizione necessaria si può ritenere che esista un nesso di causalità tra la condotta e l’evento quando la condotta integra una condizione necessaria per la realizzazione dell’evento, cioè una qualsiasi condizione in mancanza della quale l’evento non si sarebbe verificato. Quindi sulla base di questa teoria, per comprendere se effettivamente una tale condizione sia o meno condizione necessaria dell’evento, è necessario svolgere il cosiddetto giudizio controfattuale.

In pratica, bisogna domandarsi se in mancanza di quella condizione l’evento si sarebbe verificato ugualmente o meno, perché è chiaro che se in mancanza di quella condizione l’evento si sarebbe verificato ugualmente, quella condizione non può ritenersi condizione necessaria dell’evento e dunque non può ritenersi esistente il nesso causale tra la condotta e l’evento stesso.

Se, al contrario, in mancanza di quella condizione l’evento non si sarebbe verificato, è chiaro allora che quella condizione è da ritenersi condizione necessaria per la realizzazione dell’evento e per tale ragione si può ritenere esistente il nesso causale tra condotta ed evento.

La teoria della condizione necessaria è definita anche teoria dell’equivalenza. Questo perché essa pone sullo stesso piano tutti i possibili antecedenti causali, cioè tutte le possibili condizioni che possono aver contribuito a causare un certo evento.

Questa circostanza rappresenta in realtà il punto debole della teoria della condizione necessaria, poiché essa teoricamente non pone limiti alla ricerca nel tempo delle diverse condizioni che hanno reso possibile l’evento.

Facciamo un esempio: Tizio spara contro Caio e lo uccide. Ora, senz’altro l’azione commissiva da parte di Tizio di esplodere colpi di pistola nei confronti di Caio sarà ritenuta condizione necessaria per la realizzazione dell’evento, antecedente causale che ha portato alla realizzazione dell’evento. Allo stesso tempo, però, la stessa nascita di Tizio potrebbe essere, a sua volta, ritenuta antecedente causale per la realizzazione dell’evento morte di Caio, arrivando all’assurdo che i genitori di Tizio potrebbero essere ritenuti imputabili perché avendo causato la nascita di Tizio potrebbero essere ritenuti responsabili per la morte di Caio.

Ovviamente questo non è possibile, tra l’altro, perché la responsabilità penale è personale, però mette in luce qual è il punto debole della teoria della condizione necessaria.

Per questo motivo, è stata elaborata la teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche, la quale comporta che, affinché un antecedente causale possa essere considerato condizione necessaria per la realizzazione dell’evento, ciò deve poter avvenire in base a una legge di spiegazione causale, la quale deve essere a sua volta fondata su una legge, dotata di validità scientifica o da una regola derivante dall’esperienza generale.

Infine, dobbiamo analizzare la disciplina delle concause contenuta nell’art. 41 del Codice Penale. Le concause sono, infatti, quelle cause indipendenti dalla volontà del soggetto che agisce che possono essere precedenti, concomitanti o successive alla condotta che si realizza e che concorrono alla realizzazione dell’evento.

La regola generale è che la presenza di una o più concause non esclude la responsabilità penale del soggetto che agisce, per esempio se Tizio investe con l’automobile Caio che era malato e lo uccide, la concausa della malattia di Caio non vale a escludere la responsabilità penale di Tizio per l’omicidio, anche quando magari fosse malato terminale.

L’unica eccezione a questa regola riguarda l’ipotesi in cui le concause derivino o da forza maggiore o da caso fortuito e siano da sole sufficienti a determinare l’evento, si pensi all’ipotesi in cui Tizio incendia la casa di Caio, la quale dopo poco crolla per un terremoto. In questo caso, poiché la causa deriva da forza maggiore e va da sé a causare l’evento in maniera del tutto indipendente dalla condotta di Tizio, la concausa va a escludere la responsabilità.

Dove studiare l’elemento oggettivo del reato e il Diritto Penale

In questo approfondimento, abbiamo fornito una spiegazione breve e chiara dell’elemento oggettivo del reato e degli elementi che lo compongono.

Se stai studiando Diritto Penale e hai bisogno di approfondire questo argomento, Edizioni Simone offre una vasta gamma di collane pensate appositamente per facilitare lo studio in vista di esami universitari oppure in vista di un concorso pubblico.

In particolar modo, per coloro che hanno bisogno di un testo capace di riassumere tutte le principali nozioni, il Compendio di Diritto Penale (parte generale e parte speciale) è lo strumento perfetto per soffermarsi sugli argomenti di maggiore interesse. Aggiornato alle più recenti novità normative, il Compendio presenta anche dei questionari a fine capitolo contenenti le domande più frequentemente poste in sede d’esame.

Oltre al Compendio, maggiormente indicato per chi sta affrontando la fase del ripasso è lo Schemi & Schede di Diritto Penale che permette allo studente di ripetere gli argomenti principali con l’ausilio di mappe e schede sinottiche costruite per facilitare la memorizzazione.

Infine, non è possibile studiare Diritto Penale senza consultare il Codice Penale, strumento essenziale e che può essere consultato anche nella versione esplicata, ricca di annotazioni esplicative che facilitano la lettura delle singole norme e ne agevolano la comprensione.