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L’imputabilità penale

L’imputabilità penale

Stai studiando Diritto Penale per un esame universitario o per un concorso pubblico? In questo approfondimento vedremo cos’è l’imputabilità e quali sono le cause che la escludono.

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L’imputabilità

L’imputabilità è strettamente connessa con l’elemento soggettivo del reato, cioè all’esistenza nel soggetto agente di una volontà colpevole. Inoltre, essa è strettamente collegata alla punibilità. Possiamo dire, anzi, che l’imputabilità è il presupposto della punibilità. L’articolo 85 del Codice Penale stabilisce, infatti, che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se nel momento in cui lo ha commesso non era imputabile, cioè capace di intendere e di volere. Quindi, l’imputabilità, come chiarisce l’articolo 85, è il possesso da parte del soggetto agente della capacità di intendere e di volere che, per essere rilevante ai fini dell’imputabilità, deve esistere al momento in cui il soggetto realizza il fatto.

Ecco perché l’imputabilità è strettamente connessa all’elemento soggettivo del reato e, mancando imputabilità, ovviamente, non può essere applicata una pena. Ma cosa si intende per capacità d’intendere e capacità di volere?

Capacità di intendere e di volere

La capacità di intendere consiste nella capacità del soggetto agente di comprendere il significato dei propri comportamenti e le conseguenze che questi hanno sulla realtà esterna.

La capacità di volere è, a sua volta, la capacità del soggetto di autodeterminarsi, il che significa agire in maniera indipendente, senza condizionamenti dalla realtà esterna, né derivanti dai moti del proprio animo.

Quindi, in mancanza di capacità d’intendere e di volere, il soggetto non sarà imputabile e non potrà essere sottoposto a una pena. Tuttalpiù, al soggetto potrà essere applicata una misura di sicurezza, cioè un provvedimento finalizzato al suo reinserimento nella società, qualora il giudice dovesse ritenere che questi è socialmente pericoloso.

Cosa significa socialmente pericoloso? La pericolosità sociale indica la probabilità che il soggetto agente commetta ulteriori reati. Essa viene desunta dal giudice sulla base di una serie di elementi previsti dall’articolo 133 del Codice Penale, come per esempio le condizioni familiari e le condizioni di vita del reo, i suoi precedenti penali e, più in generale, giudiziari, la sua condotta antecedente, contemporanea e susseguente al fatto commesso.

L’incapacità preordinata di intendere e di volere

Abbiamo visto, quindi, che per poter parlare di imputabilità è necessario che esista la capacità di intendere e di volere al momento in cui il fatto viene commesso. Questo principio, però, si articola in maniera particolare in due casi che sono disciplinati dall’articolo 86 e dall’articolo 87 del Codice Penale.

L’articolo 87 disciplina l’ipotesi della cosiddetta incapacità predeterminata. In sostanza, il soggetto agente, allo scopo di commettere un reato o allo scopo di prepararsi una scusa per la commissione di un reato, si pone in maniera volontaria in stato di incapacità di intendere e di volere.

Esempio:

Tizio ha un grosso debito nei confronti di Caio e progetta di ucciderlo. Pertanto, per trovare il coraggio di commettere questo omicidio, si pone volontariamente e coscientemente sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o sostanze alcoliche, al fine di alterare la propria psiche e di rendere più semplice la commissione del reato.

Quindi, in questo caso, Tizio agisce senza capacità di intendere e di volere, ma poiché questa incapacità è preordinata dallo stesso Tizio, essa non varrà a escludere l’imputabilità e quindi Tizio sarà ugualmente sottoponibile a pena.

Quanto appena descritto è lo schema della cosiddetta actio libera in causa o, appunto, della incapacità preordinata in cui il soggetto si pone volontariamente in stato di incapacità e, quindi, risulterà comunque applicabile la pena prevista dalla legge.

Diversa, invece, è l’ipotesi di cui all’articolo 86 del Codice Penale che riguarda la determinazione in altri dello stato di incapacità.

Esempio:

Tizio vuole commettere un reato e pone Sempronio in stato di incapacità, drogandolo affinché uccida Caio.

In questo caso, Sempronio ovviamente agisce in stato di incapacità di intendere e di volere, ma questa incapacità non è autodeterminata come nell’ipotesi dell’articolo 87, ma è determinata da Tizio, cioè da un soggetto terzo, quindi Sempronio è incapace di intendere e di volere e Tizio, che è invece l’ideatore del reato, risponderà del fatto penalmente rilevante commesso da Sempronio.

Casi di esclusione dell’imputabilità

Come abbiamo visto, l’incapacità di intendere e di volere può venir meno, ma quali sono i casi di esclusione dell’imputabilità?

Ve ne sono 5:

  • la minore età (artt. 97-98);
  • il vizio di mente (artt. 88-89);
  • il sordomutismo (art. 96);
  • l’ubriachezza accidentale (art. 91);
  • l’intossicazione cronica da alcol o sostanze stupefacenti (art. 95).

Casi di esclusione dell’imputabilità: la minore età

Cominciamo dalla minore età. Innanzitutto bisogna distinguere, nell’ambito della minore età, il minore di età inferiore a 14 anni e il minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Nel primo caso, infatti, vige una presunzione assoluta di incapacità di intendere e di volere. Il minore di 14 anni è sempre ritenuto incapace di intendere e di volere e, quindi, non è soggetto all’applicazione di una pena.

Un minore con età compresa tra i 14 e i 18 anni non è sottoposto ad alcuna presunzione, quindi il giudice dovrà valutare caso per caso se, in concreto, quando il minore ha agito, questi era capace di intendere e di volere. Se il giudice accerta che il minore fosse capace di intendere e di volere, procederà all’applicazione della pena, ma questa sarà ridotta. Se, invece, il giudice accerta che il minore era incapace di intendere e di volere, concluderà che questo non è imputabile e che, di conseguenza, non gli dovrà essere applicata una pena.

Va ricordato che in virtù della personalità della responsabilità penale non può ipotizzarsi alcuna responsabilità penale in capo ai genitori per il reato commesso dal minore. Diversamente, si può ipotizzare una responsabilità civile a carattere oggettivo dovuta alla mancata osservanza dei compiti di corretta educazione del minore che si presume essere stata violata qualora il minore commetta un reato.

Imputabilità, vizio di mente e disturbi della personalità

Veniamo alla seconda causa di esclusione dell’imputabilità: il vizio di mente. Il vizio di mente consiste in un’infermità psichica tale da escludere o, comunque, determinare una consistente riduzione della capacità di intendere e di volere.

Se l’infermità di mente è tale da escludere completamente la capacità di intendere e di volere, il soggetto sarà non imputabile. Se, invece, è tale da ridurre in maniera consistente, ma non così tanto da escludere del tutto la capacità di intendere e di volere, allora il giudice provvederà ad applicare una pena, però in misura ridotta.

È importante ricordare che nell’ambito del vizio di mente rientrano non soltanto quelle infermità a base organica, clinicamente accertabili, ma anche tutti i disturbi della personalità e tutte le alterazioni della psiche tali da indurre uno stato patologico che esclude o riduce in maniera consistente la capacità di intendere e di volere.

Imputabilità e sordomutismo

La terza causa di esclusione dell’imputabilità è il sordomutismo. Nei confronti del sordomuto, il giudice opera come nei confronti di minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, quindi deve accertare caso per caso se il sordomuto, nel momento in cui ha agito, era in grado di intendere e di volere.

Il giudice dovrà stabilire se il sordomuto era del tutto incapace di intendere e di volere, se era del tutto capace d’intendere e di volere (nei suoi confronti si procederà all’applicazione della pena), oppure se il sordomutismo ha determinato una riduzione, ma non un’esclusione totale della capacità di intendere e di volere (si procederà con l’applicazione di una pena, ma in misura ridotta).

Ubriachezza (volontaria o preordinata) e imputabilità

Quarta causa di esclusione di imputabilità è l’ubriachezza accidentale (dunque, involontaria): l’ubriachezza non deve essere stata causata dal soggetto agente.

L’esempio tipico che si fa per spiegare cosa s’intenda per ubriachezza involontaria è quella del dipendente di una distilleria che si ubriaca respirando i fumi dell’alcol durante il proprio lavoro.

Diversamente, l’ubriachezza preordinata, cioè quella in cui il soggetto di pone allo scopo di commettere un reato, e l’ubriachezza colpevole o volontaria, cioè quella dovuta a negligenza del soggetto agente che, per esempio, partecipa a una festa e si ubriaca, non fungono quali cause di esclusione dell’imputabilità.

Imputabilità e intossicazione cronica da alcol e stupefacenti

Veniamo all’ultima causa di esclusione dell’imputabilità che è l’intossicazione cronica da alcol o stupefacenti.

Va subito sottolineato che l’intossicazione cronica non va confusa con l’intossicazione abituale. L’intossicazione abituale, di cui all’articolo 44 del Codice penale, infatti, riguarda il soggetto che commette un reato in stato di ubriachezza, nell’ipotesi in cui questa sua condizione di ubriachezza sia abituale, o sotto l’influsso di stupefacenti, qualora egli sia dedito all’utilizzo di queste sostanze.

Quindi, l’intossicazione abituale da alcol o stupefacenti indica una condotta di vita che è ritenuta di per sé riprovevole e che il giudice ritiene di punire con una pena più severa. Costituisce, quindi, una circostanza aggravante.

Diversamente, l’intossicazione cronica da alcol o stupefacenti rappresenta una causa di esclusione di imputabilità perché determina un’alterazione psichica nel soggetto agente che non è soltanto grave, ma è irreversibile e perpetua. Quindi, l’irreversibilità dell’alterazione psichica del soggetto agente vale a escludere l’imputabilità e impedire che al soggetto agente possa essere applicata una pena.

Dove studiare Diritto Penale e l’imputabilità

Con questo approfondimento abbiamo fornito alcune nozioni fondamentali in merito all’imputabilità e ai casi in cui questa è esclusa.

Se, però, devi sostenere un esame all’università o partecipare a un concorso pubblico, dovrai dedicarti a uno studio più meticoloso, che comprenda, oltre all’imputabilità, anche gli altri argomenti di rilievo.

Edizioni Simone pubblica da sempre testi pensati per facilitare lo studio. Con il Compendio di Diritto Penale, per esempio, lo studente ha a disposizione un vero e proprio riassunto che racchiude tutti i principali argomenti oggetto d’esame. Inoltre, alla fine dei capitoli, sono presenti dei questionari che raccolgono le domande più frequenti poste in sede d’esame.

Per la fase di ripasso, invece, è consigliato l’utilizzo dello Schemi & Schede di Diritto Penale. Le mappe e le schede sinottiche, infatti, aiutano a memorizzare i concetti chiave e organizzarli.

Infine, nello studio del Diritto Penale è fondamentale consultare il Codice di riferimento. Il Codice Penale, infatti, è il testo a cui fare sempre riferimento, specialmente quando si tratta di un Codice Penale esplicato. Quest’ultimo, infatti, contiene, alla fine di ogni articolo, spiegazioni chiare e approfondite che ti consentono di capire appieno la ratio di ogni articolo e facilitano i collegamenti tra le diverse norme.