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Autonomia differenziata: cosa prevede il ddl di approvazione

Autonomia differenziata

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L’autonomia differenziata e l’art. 116 della Costituzione

L’autonomia differenziata è un principio, introdotto nella nostra Costituzione (dalla riforma del Titolo V della Parte II avvenuta nel 2001) all’art. 116, terzo comma, che consente alle Regioni a Statuto ordinario che ne facciano richiesta, di accedere a forme maggiori di autonomia (legislativa e finanziaria) rispetto a quelle già previste dalla Costituzione per le stesse, attraverso un procedimento negoziato con lo Stato, che si conclude con una legge ordinaria.

Le materie per le quali può essere attribuita maggiore autonomia sono circoscritte e sono, tra le altre, quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; ricerca scientifica e tecnologica; tutela della salute, organizzazione della giustizia, limitatamente ai giudici di pace, la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Con tale previsione, quindi, il legislatore del 2001 è voluto venire incontro alle istanze provenienti dalle regioni con un’elevata capacità di autogoverno.

Per anni, tuttavia, al dettato costituzionale non è stato dato seguito.

Il ddl per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinario

Solo di recente è maturata la decisione di avviare il percorso di attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Così, il 2 febbraio 2023, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge quadro che reca disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il testo, in particolare, definisce:

  • i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a Statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;
  • le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.

L’individuazione dei LEP (livelli essenziali delle prestazioni)

I LEP sono i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e che, in base all’art. 117, secondo comma, lett. m della Costituzione, devono essere determinati con legge dello Stato.

Poiché, tuttavia, ad oggi non si è provveduto con legge alla loro definizione, il ddl approvato precisa la necessità della preventiva individuazione degli stessi relativamente alle materie che riguardano i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

I LEP, infatti, indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un’equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

I LEP, pertanto, dovranno essere individuati nella normativa vigente o sono determinati, in uno ai relativi costi e fabbisogni standard, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri seguendo la procedura appositamente indicata nel ddl.

Il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni

Il disegno di legge approvato stabilisce una procedura specifica per l’attribuzione dell’autonomia alle Regioni che ne fanno richiesta e che parte da un atto di iniziativa deliberato dalla Regione richiedente, l’approvazione dello schema di intesa da parte del Consiglio dei Ministri, l’invio alla Conferenza unificata per il relativo parere, la trasmissione alle Camere che si esprime attraverso atti di indirizzo e l’approvazione da parte della Regione, fino all’approvazione definitiva dell’intesa da parte del Consiglio dei ministri e la successiva emanazione di una legge che in sostanza stabilisce l’autonomia per quella regione.

La durata dell’intesa non potrà superare i dieci anni e alla scadenza è previsto il rinnovo automatico.

Conseguentemente avverrà il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie alla Regione richiedente che, a sua volta potrà attribuirle, per il principio di leale collaborazione, ai Comuni, Province e Città metropolitane.

A tal fine l’intesa individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, in attuazione dell’art. 119 Cost.

Autonomia differenziata: conclusioni

Il ddl rappresenta, ad ogni modo, soltanto l’avvio di un lungo percorso e del quale, pertanto, si attendono gli ulteriori sviluppi.