Il 19 giugno 2024, dopo oltre un anno dall’approvazione del disegno di legge d’iniziativa del Governo, l’autonomia differenziata è divenuta legge. Ma cos’è l’autonomia differenziata e cosa prevede la legge di attuazione? Scopriamolo insieme in questo articolo.
L’autonomia differenziata e l’art. 116 della Costituzione
L’autonomia differenziata è un principio, introdotto nella nostra Costituzione (dalla riforma del Titolo V della Parte II avvenuta nel 2001) all’art. 116, terzo comma, che consente alle Regioni a Statuto ordinario che ne facciano richiesta, di accedere a forme maggiori di autonomia (legislativa e finanziaria) rispetto a quelle già previste dalla Costituzione per le stesse, attraverso un procedimento negoziato con lo Stato, che si conclude con una legge ordinaria.
Le materie per le quali può essere attribuita maggiore autonomia sono circoscritte, 23 per la precisione, tra cui vi rientrano quelle relative a:
- tutela e sicurezza del lavoro;
- istruzione;
- professioni; ricerca scientifica e tecnologica;
- tutela della salute;
- tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Con tale previsione, quindi, il legislatore del 2001 è voluto venire incontro alle istanze provenienti dalle regioni con un’elevata capacità di autogoverno.
Per anni, tuttavia, al dettato costituzionale non è stato dato seguito.
La legge di attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinario
Solo di recente è maturata la decisione di avviare il percorso di attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione.
Così, il 2 febbraio 2023, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge, denominato decreto Calderoli dal nome del suo proponente, contenente disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Il testo, è stato, quindi, presentato in Parlamento per la sua approvazione avvenuta, come detto, in via definitiva il 19 giugno 2024.
La legge, composta di 11 articoli, definisce:
- i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a Statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;
- le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.
Si fa presente che la legge estende le disposizioni in essa contenute anche alle Regioni a statuto speciale e le province autonome.
L’individuazione dei LEP (livelli essenziali delle prestazioni)
I LEP sono i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e che, in base all’art. 117, secondo comma, lett. m, della Costituzione, devono essere determinati con legge dello Stato.
Poiché, tuttavia, ad oggi non si è provveduto con legge alla loro definizione, la legge sull’autonomia differenziata appena approvata precisa la necessità della preventiva individuazione degli stessi relativamente alle materie che riguardano i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale.
I LEP, infatti, indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un’equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.
È, pertanto, previsto che la determinazione dei LEP (sono 14 quelli individuati dalla legge) avvenga con uno o più decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, seguendo la procedura appositamente indicata dalla legge.
Il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni
La legge approvata stabilisce una procedura specifica per l’attribuzione dell’autonomia alle Regioni che ne fanno richiesta e che parte da un atto di iniziativa deliberato dalla Regione richiedente, sentiti gli enti locali, l’approvazione dello schema di intesa da parte del Consiglio dei Ministri, l’invio alla Conferenza unificata per il relativo parere, la trasmissione alle Camere che si esprime attraverso atti di indirizzo e l’approvazione da parte della Regione, fino all’approvazione di uno schema di intesa definitivo accompagnato da un disegno di legge di approvazione dell’intesa stessa, trasmesso alle Camere per essere deliberato e diventare la legge che, in sostanza, stabilisce l’autonomia per quella Regione.
La durata dell’intesa non potrà superare i dieci anni e alla scadenza è previsto il rinnovo automatico.
Conseguentemente avverrà il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie alla Regione richiedente che, a sua volta potrà attribuirle, per il principio di leale collaborazione, ai Comuni, Province e Città metropolitane.
A tal fine l’intesa individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, in attuazione dell’art. 119 Cost.
Qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza dell’obbligo di garantire i LEP, direttamente imputabili alla Regione, spetta allo Stato disporre la cessazione integrale o parziale dell’intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.
Conclusioni
La legge sull’autonomia differenziata rappresenta, quindi, il primo e più importante passo che ha avviato il percorso indicato dalla Costituzione per conferire maggiore autonomia alle Regioni a Statuto ordinario. Per realizzarlo, tuttavia, si rendono necessari ancora ulteriori sviluppi.