Guidare è un’attività quotidiana che comporta rischi sia per chi guida sia per i pedoni. Per questo motivo nel tempo sono state stabilite una serie di regole per garantire la sicurezza di tutti. Ad esempio, per fronteggiare l’elevato numero di incidenti è stata prevista l’assicurazione per la responsabilità civile per le auto e gli altri mezzi che circolano in strada.
In questa serie di articoli, analizzeremo i reati stradali previsti dal Codice penale e dal Codice della Strada, cioè dal D.Lgs. 285/1992, modificato dalla L. 177/2024 entrata in vigore il 14-12-2024, di cui abbiamo già parlato in un precedente articolo, con l’obiettivo di fornire una guida chiara e completa.
Iniziamo quindi con il capire cosa sono i reati stradali.
I reati stradali
I reati stradali sono quelli commessi nell’ambito della circolazione stradale che violano norme penali e mettono a rischio la sicurezza degli utenti della strada. Si tratta di comportamenti che non solo infrangono il codice della strada, ma che, per la loro gravità, sono considerati reati secondo il diritto penale.
Il tema dei reati stradali negli ultimi anni ha assunto una crescente rilevanza nel diritto penale e nella tutela della sicurezza pubblica. Sebbene esistano altri settori del diritto penale con un impatto profondo, come i reati contro la persona, reati di associazione di stampo mafioso o i reati economici, i reati stradali assumono un’importanza particolare per diversi motivi. Essi coinvolgono un numero elevato di persone, rappresentano una causa primaria di morti accidentali e incidenti gravi, e hanno implicazioni sia penali che civili. Inoltre, il loro impatto sociale evidenzia la necessità di un’educazione stradale diffusa e di una normativa capace di bilanciare prevenzione e repressione.
Le principali condotte previste dal Codice penale e dal Codice della Strada (CdS) che costituiscono reato sono:
- organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare (art. 9bis cds);
- gareggiare in velocità con veicoli a motore (9ter CdS);
- guida in stato di ebrezza (art. 186 CdS);
- guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS);
- omicidio stradale (art. 589bis c.p.);
- lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590bis c.p.);
- fuga del conducente in caso di incidente (art. 189 CdS);
- guida senza patente o con patente revocata (art. 116 CdS).
Analisi dei reati di guida in stato di ebrezza e di alterazione dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e omicidio stradale
Guida in stato di ebrezza – art. 186 CdS
La guida in stato di ebrezza è uno dei reati più comuni che si possono commettere alla guida ed è la causa di molti degli incidenti che si verificano sulle strade italiane. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, infatti, nel 2022 su 56.284 incidenti con lesioni 4.979 hanno coinvolto conducenti ubriachi. Il CdS, all’art. 186, dopo aver specificato al comma 1 che è vietata la guida in stato di ebrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, al comma 2, prevede tre diverse soglie di tasso alcolemico, con sanzioni crescenti in base alla gravità:
- se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, si configura un illecito amministrativo per cui è prevista la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 543 a € 2.170; alla sanzione fa seguito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 mesi a 6 mesi;
- se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si configura un illecito penale per cui è prevista l’ammenda da € 800 a € 3.200 e l’arresto fino a 6 mesi, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno;
- se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, si configura un illecito penale per cui è prevista l’ammenda da € 1.500 a € 6.000 e l’arresto da 6 mesi a 1 anno, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 anno a 2 anni.
La L. 177/2024 ha aggiunto i commi 9ter e 9bis all’art. 186, inasprendo le sanzioni per tutte le ipotesi previste dal comma 2. Inoltre, sono da aggiungere alla patente di chi è stato condannato per il reato di guida in stato di ebrezza dei codici speciali che indicano:
- divieto assoluto di bere alcolici prima di guidare;
- obbligo di installare un alcoltest sull’auto, che impedisce l’avviamento del veicolo se il dispositivo rivela la presenza di alcol.
Tali restrizioni durano almeno 2 anni in caso di guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, e di almeno 3 anni per la guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5. Questo periodo decorre dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. Il prefetto dispone inoltre l’obbligo di revisione della patente di guida per adeguarla alle prescrizioni contenute nella sentenza di condanna.
Le sanzioni aumentano in caso di condanne precedenti per reati analoghi o se si manomette l’alcoltest. L’obiettivo del legislatore è aumentare la sicurezza stradale e dissuadere comportamenti pericolosi al volante, poiché la guida in stato di ebbrezza aumenta significativamente il rischio di incidenti gravi.
Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope – art. 187 CdS
Oltre alla guida in stato di ebrezza, un altro reato comune che causa incidenti è la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, vietata dall’art. 187 (CdS). Chiunque è trovato alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da € 1.500 a € 6.000 e con l’arresto da 6 mesi a 1 anno. L’accertamento del reato comporta anche la sospensione della patente da 1 a 2 anni. Se il conducente sotto effetto di stupefacenti provoca un incidente, la patente viene revocata.
La L. 177/2024 ha ampliato i poteri delle Forze dell’ordine, consentendo loro di effettuare accertamenti preliminari. In particolare, il comma 2bis dell’art. 187 CdS, come modificato dalla L.177/2024, consente agli agenti di Polizia stradale di sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici su campioni di fluido del cavo orale. Se l’esito è positivo, il conducente può essere accompagnato in ospedale per effettuare analisi più approfondite. Se i risultati non sono immediatamente disponibili, la patente può essere ritirata fino all’esito degli accertamenti.
Al fine di evitare che i giovani si pongano alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (in realtà, che si eviti proprio il consumo), il comma 6ter dell’art. 187, come modificato dalla L. 177/2024, prevede che, se al momento della commissione del reato il conducente ha meno di ventun anni, questi non possa conseguire la patente prima del compimento del ventiquattresimo anno di età. Se, invece, al momento della commissione del reato il conducente è in possesso del foglio rosa, si applicano comunque le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida. L’interessato, inoltre, non potrà conseguire un nuovo foglio rosa fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.
Omicidio stradale – art. 589bis c.p.
Il reato di omicidio stradale, previsto dall’art. 589bis c.p., è stato introdotto con la L. 44/2016 per creare una figura autonoma di omicidio colposo commesso violando le norme del codice della strada.
La norma prevede:
- la reclusione da 2 a 7 anni per chi causa la morte di una persona per colpa, violando le norme sulla circolazione stradale;
- la reclusione da 8 a 12 anni se il conducente causa la morte di una persona ponendosi alla guida con il tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
- la reclusione da 5 a 10 anni se il conducente causa la morte di una persona ponendosi alla guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.
La norma, inoltre, prevede specifiche condotte che costituiscono tipiche e gravissime infrazioni stradali (ad esempio, superare limiti di velocità, passare con il semaforo rosso, effettuare una inversione di marcia in determinanti punti della carreggiata), per le quali è prevista la reclusione da 5 a 10 anni, se causano la morte di una persona.
Costituiscono circostanze aggravanti la guida senza patente o con patente sospesa o revocata, e l’uso di un veicolo non assicurato.
La L. 177/2024 ha modificato il comma 2 dell’art. 589bis c.p. per allinearlo alle modifiche introdotte all’art. 187 CdS. Prima della modifica del 2024, infatti, era punito chi aveva causato la morte di una persona dopo essersi posto alla guida in stato di alterazione psicofisica; ora si punisce chi si pone alla guida dopo aver assunto droghe, anche se non si trova in un evidente stato di alterazione. Tuttavia, in caso di omicidio stradale causato dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope bisogna dimostrare la sussistenza dello stato di «alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope», che continua ad essere oggetto di accertamento ai fini della configurabilità del delitto.
Le modifiche introdotte ai reati stradali, quindi, si ripromettono di essere uno strumento di prevenzione e repressione delle condotte pericolose per la sicurezza pubblica, mirando a una maggiore sicurezza sulle nostre strade.
La finalità di queste modifiche è chiara: ridurre il numero di incidenti, tutelare la vita dei cittadini e incentivare comportamenti responsabili alla guida. La strada verso una maggiore sicurezza passa anche dalla consapevolezza delle conseguenze giuridiche derivanti dalle proprie azioni al volante.
Nei prossimi articoli, esploreremo più in dettaglio altre figure di reati stradali, per comprendere meglio il complesso panorama delle leggi che regolano la circolazione stradale.