La Camera dei deputati ha definitivamente approvato con la maggioranza dei due terzi la proposta di legge costituzionale che modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione, introducendo nella nostra Costituzione la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali.
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L’iter della riforma
La proposta di legge di revisione della Costituzione avente ad oggetto la tutela costituzionale dell’ambiente (Atto Camera 3156–B) era stata già approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione dal Senato (il 9 giugno 2021) e dalla Camera (il 12 ottobre 2021) e, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato (il 3 novembre 2021). Pertanto, a seguito della seconda approvazione a maggioranza dei due terzi dei componenti anche da parte della Camera dei deputati, così come previsto dall’articolo 138 della Costituzione, essa non è soggetta a referendum popolare e attende solo di essere pubblicata.
Ambiente e Costituzione: i passaggi fondamentali
Per meglio comprendere la portata innovativa della riforma in esame occorre fare un passo indietro e ricordare che la nostra Costituzione originariamente non aveva considerato l’ambiente quale oggetto di specifica tutela.
Pertanto la giurisprudenza della Corte costituzionale attraverso la lettura combinata degli articoli 9 (relativo alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico) e degli articoli 2 e 32 (riguardanti, il primo, i diritti inviolabili dell’uomo e, il secondo, la tutela del diritto alla salute) nonché l’art. 41 (relativo all’iniziativa economica privata) è arrivata ad affermare che l’ambiente è un valore costituzionale e che la tutela ambientale è un diritto protetto costituzionalmente.
Successivamente, con la legge costituzionale 3/2001, che ha riformato il Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia ambientale è divenuta oggetto di specifica disciplina all’art. 117, che si occupa del riparto di competenze tra Stato e Regioni senza tuttavia inserire la tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali.
Quest’ultimo fondamentale passaggio si è realizzato soltanto oggi grazie all’approvazione della riforma costituzionale in oggetto che rappresenta, pertanto, una svolta epocale e si allinea al quadro europeo ed internazionale in materia ambientale.
Gli articoli 9 e 41 della Costituzione: prima e dopo
Il testo dell’art. 9 della Costituzione, a seguito della riforma costituzionale che vi introduce un nuovo comma, è il seguente:
«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
Il testo dell’articolo 41, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma costituzionale approvata, così recita:
«L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».
L’ambiente in Costituzione e lo sviluppo sostenibile
Il nuovo articolo 9 della Costituzione, laddove prevede che la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni, richiama uno dei principi cardine del diritto dell’ambiente: lo sviluppo sostenibile.
Trattasi di un concetto definito dalla Commissione mondiale sull’ambiente nel rapporto Brundtland del lontano 1987, secondo il quale lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri.
Tutela degli animali: la riserva di legge
Di portata innovativa è poi il riferimento agli animali inserito dalla riforma costituzionale nel nuovo articolo 9 della Costituzione. In proposito è prevista una riserva di legge, attraverso la quale si dovranno disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali.