Riforma ordinamento forense 2025: tutte le novità per gli avvocati

Il 4 settembre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense 2025.
Si tratta di un intervento atteso da tempo, che promette di modernizzare la professione di avvocato e renderla più adatta alle sfide del presente e del futuro.
In questo articolo parleremo dei punti chiave della riforma dell’ordinamento forense e delle reazioni che ha generato.
Novità principali della riforma forense 2025
1.1 Ruolo dell’avvocato e principi generali
La riforma conferma il ruolo dell’avvocato come garante dei diritti dei cittadini e come pilastro del sistema giustizia.
Una delle novità è il ritorno al giuramento professionale, che sostituirà l’impegno solenne. Viene inoltre rafforzata la disciplina sul segreto professionale, del quale si sancisce l’inviolabilità e indisponibilità, a tutela del rapporto fiduciario tra avvocato e assistito. La riforma chiarisce, inoltre, l’ambito delle attività riservate precisando che «sono sempre attività esclusive dell’avvocato l’assistenza, la rappresentanza e la difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure di arbitrato rituale e di negoziazione assistita, nei procedimenti di negoziazione assistita, nei procedimento di mediazione obbligatoria e demandata al giudice, nonché l’attività di consulenza e assistenza legale svolta in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, ove connessa all’attività giurisdizionale». A completare il quadro si ribadisce l’obbligo di una polizza assicurativa professionale, con massimali minimi fissati e aggiornati periodicamente.
1.2 Equo compenso e solidarietà nei pagamenti
Il disegno di legge conferma il principio della libera pattuizione dei compensi tra avvocato e cliente e riafferma il principio dell’equo compenso, inteso come remunerazione proporzionata all’attività svolta. In assenza di accordo scritto, i compensi saranno determinati secondo parametri aggiornati ogni due anni dal Ministero della Giustizia, su proposta del CNF. Una novità significativa è rappresentata dal principio di solidarietà nei pagamenti: nei procedimenti giudiziari o arbitrari, il compenso potrà essere riconosciuto non solo al cliente diretto, ma anche ad altri soggetti coinvolti, al fine di garantire il compenso all’avvocato.
1.3 Esercizio in forma collettiva
Ampio spazio viene dedicato alle forme collettive di esercizio della professione. Le associazioni tra avvocati potranno definirsi «forensi» solo se la maggioranza dei soci è iscritta all’albo, mentre le società tra avvocati dovranno garantire che almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agi utili, siano avvocati iscritti all’albo o avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni. La presenza di soci non professionisti sarà ammessa soltanto come investitori o per prestazioni tecniche specifiche, senza possibilità di incidere sull’attività legale. Un’importante apertura riguarda le reti professionali anche multidisciplinari, possibili solo in presenza di almeno due avvocati. Nonostante queste innovazioni, la riforma ribadisce un principio essenziale: l’incarico professionale resta personale e la responsabilità nei confronti del cliente non è delegabile alla società.
1.4 Monocommittenza e collaborazioni continuative
La disciplina interviene anche sui rapporti di monocommittenza, in cui l’avvocato lavora prevalentemente per un singolo cliente, o in modalità di collaborazione continuativa come prestazioni d’opera professionale intellettuale. In questo modo si evita che tali situazioni vengano automaticamente assimilate al lavoro subordinato, garantendo flessibilità e autonomia al professionista.
1.5 Incompatibilità e nuove compatibilità
Il regime delle incompatibilità viene ridefinito. Rimane vietato l’esercizio della professione in concomitanza con il lavoro subordinato, con l’attività notarile o con la partecipazione a società commerciali in qualità di soci illimitatamente responsabili, salvo che si tratti di società tra avvocati. Al contrario, si amplia il ventaglio delle attività compatibili con la professione di avvocato tra cui: amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio, agente sportivo e attività di docenza e ricerca giuridica. Un capitolo specifico è dedicato agli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici, che dovranno essere iscritti all’albo e potranno prestare attività esclusivamente per l’ente di appartenenza, con piena autonomia e indipendenza.
1.6 Formazione continua e specializzazioni
Un altro fronte decisivo della riforma è quello della formazione, obbligatoria su base annuale, e la sua omissione comporta la sospensione amministrativa dall’albo immediata, salvo regolarizzazione entro i primi mesi dell’anno successivo. Sono previste esenzioni per chi ricopre alte cariche istituzionali o accademiche, ma restano comunque obbligatorie le materie di deontologia e ordinamento forense. La disciplina delle specializzazioni, già presente nell’ordinamento, viene razionalizzata, con il CNF incaricato di attribuire i titoli agli avvocati che completano percorsi formativi specifici.
1.7 Accesso alla professione forense
Profonda revisione anche per l’esame di Stato, di cui avevamo già parlato qui in maniera approfondita. Le prove scritte saranno due: la redazione di un parere motivato e quella di un atto giudiziario, entrambi a scelta tra diritto privato, penale o amministrativo. La prova orale consisterà invece nell’illustrazione degli scritti, in un colloquio su un caso pratico in materia scelta dal candidato tra privato, penale o amministrativo, quesiti su diritto processuale (civile e penale), diritto civile e penale, quesito di deontologia e ordinamento e quesiti su due materie a scelta tra amministrativo, commerciale, costituzionale, lavoro, UE, tributario o ecclesiastico.
1.8 Disciplina e organi dell’avvocatura
Il sistema disciplinare viene rafforzato, con procedimenti affidati ai consigli distrettuali di disciplina. Viene, inoltre, introdotto l’istituto della riabilitazione, che consentirà a chi ha subito sanzioni diverse dalla radiazione di reintegrare la propria posizione. Il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini circondariali sono confermati quali enti pubblici non economici a carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria. Confermato anche il Congresso nazionale forense come momento politico di sintesi, con indirizzo affidato all’Organismo congressuale forense. La novità riguarda, invece, il sistema elettorale che prevede un mandato triennale, rinnovabile fino a tre volte.
- Le reazioni: CNF e ANF a confronto
L’approvazione della delega ha suscitato reazioni contrastanti. Il presidente del CNF, Francesco Greco, si è espresso con entusiasmo sulla nuova legge forense, accogliendo la riforma “come un’opportunità per rendere la professione più moderna, inclusiva e vicina ai bisogni della società”. Secondo Greco, il Governo ha recepito la proposta del CNF, frutto di un lavoro scrupoloso durato un anno e mezzo e con il contributo di tutte le componenti dell’avvocatura. Al contrario, l’Associazione Nazionale Forense (ANF) ha sollevato pesanti critiche, chiedendo al Ministro della Giustizia il ritiro del disegno di legge. L’ANF definisce la proposta “inadeguata, obsoleta e conservativa” e lamenta che non affronti le sfide della modernizzazione e della concorrenza. In particolare, critica il rafforzamento delle logiche corporative, l’assenza di tutele per i collaboratori e il mantenimento di incompatibilità che penalizzano la professione.
La riforma ordinamento forense 2025 rappresenta un passaggio cruciale per gli avvocati italiani. Se per il CNF è un’occasione di consolidamento della professione, per l’ANF rischia di trasformarsi in un’occasione mancata. Molto dipenderà dai decreti attuativi e dalle regole transitorie: solo allora si capirà se questa legge segnerà davvero un’evoluzione della professione o se si limiterà a introdurre un nuovo insieme di norme complesse e di difficile applicazione.