Acquista con il Bonus Carta del Docente e 18app
Le impugnazioni civili e la Legge Pinto” dopo il “Decreto Sviluppo” – 140
14,00€

Commento organico al D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese)
Esaurito
Gli articoli del D.L. 83/2012 (decreto-sviluppo) che commentiamo in questo volume sono un primo passo verso la cancellazione del diritto di difesa, che pur essendo previsto dalla Costituzione formale (art. 24) non è gradito ai mercati, che ormai plasmano la Costituzione materiale.
Dopo la legge di stabilità del novembre 2011, che ha introdotto una pena pecuniaria in presenza di istanze di sospensione delle sentenze di primo grado inammissibili o manifestamente infondate, il legislatore ha introdotto un filtro di ammissibilità per il giudizio di secondo grado.
L’art. 348bis c.p.c. stabilisce che fuori dei casi in cui l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello deve essere pronunciata con sentenza, l’impugnazione va dichiarata inammissibile quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
È evidente che questa novità condizionerà pesantemente le strategie difensive delle parti, che dovranno tenere conto, nella stesura dell’atto d’appello, del giudizio prognostico formulato in limine litis dal giudice di secondo grado. Il giudizio di appello, infatti, è un giudizio prevalentemente documentale, che si fonda sugli atti del giudizio di primo grado, sull’atto di impugnazione e sulla comparsa di costituzione dell’appellato. Ciò significa che se in appello non si procede a una rinnovazione dell’attività istruttoria, i giudici d’appello decideranno sugli stessi atti sui quali si è basato il giudice di prime cure. Per superare il filtro in appello, allora, l’appellante non dovrà limitarsi a riproporre questioni già esaminate dal giudice di primo grado ma dovrà evidenziare questioni proposte ma non esaminate in primo grado.
Se la sentenza impugnata ha esaminato tutte le domande e le questioni dedotte, l’appellante, per superare il vaglio preventivo di ammissibilità, dovrà evidenziare ulteriori profili di interpretazione delle norme applicabili al caso concreto.
Se però la sentenza di primo grado ha fatto applicazione degli orientamenti giurisprudenziali dominanti, l’appellante, per avere qualche possibilità di esame nel merito del gravame, dovrà censurare gli aspetti più discutibili in punto di fatto, quali la valutazione delle prove, le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ecc.
Anche per quanto riguarda gli indennizzi da eccessiva durata del processo, il decreto-sviluppo mira a disincentivare l’utilizzo di questo rimedio. L’indennizzo, infatti, si attesta su cifre inferiori a quelle che in passato erano state fissate dalla giurisprudenza nazionale ed europea: è previsto, infatti, un indennizzo compreso tra 500 e 1.500 euro per ogni anno di ritardo, a fronte di cifre che, nel panorama giurisprudenziale, oscillavano tra 1.000 e 2.000 euro. Inoltre, è stato mantenuto il riferimento al limite della risorse disponibili nell’erogazione degli indennizzi, che nell’attuale momento storico equivale a rendere gli indennizzi più ipotetici che reali.
Il decreto-sviluppo, insomma, segna un intervento regressivo sul piano dell’effettività del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale dei diritti, che da presidio democratico è diventata un fastidioso ostacolo per le imprese e i mercati. Un ulteriore segnale d’allarme in questa direzione è la riforma del diritto del lavoro messa a punto dalla ministra Fornero. Ma questa è un’altra storia…
140
“
Introduzione: Le impugnazioni civili e la «legge Pinto» dopo il «decreto- sviluppo» (D.L. 83/2012)
Parte Prima
La nuova disciplina delle impugnazioni
Capitolo Primo: Il giudizio d’appello in generale
1. Brevi profili introduttivi sull’appello
2. La natura giuridica dell’appello
3. Il principio del doppio grado di giurisdizione depotenziato dal D.L. 83/2012
4. I provvedimenti appellabili
5. Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità
6. I provvedimenti non appellabili
7. Gli altri casi previsti dalla legge
Capitolo Secondo: La fase introduttiva
1. L’atto introduttivo
2. Il materiale probatorio
3. Il giudice competente
4. Le parti del giudizio d’appello
5. La comparsa di risposta dell’appellato
6. La costituzione delle parti
Capitolo Terzo: La fase della trattazione
1. Giudice collegiale e giudice monocratico
2. Il «filtro» in appello: l’inammissibilità dell’appello «ragionevolmente infondato»
3. Confronto con il «filtro» in Cassazione
4. Le sentenze processuali
5. La decisione
Capitolo Quarto: Il nuovo giudizio di Cassazione
1. Natura del ricorso in Cassazione
2. La funzione nomofilattica
3. Sentenze impugnabili e motivi di impugnazione
4. I motivi di ricorso alla luce del D.L. 83/2012
5. Legittimazione a ricorrere
6. La soccombenza
7. Il ricorso introduttivo
8. Il principio di autosufficienza del ricorso
9. Il contenuto del ricorso
10. Le parti del giudizio
11. Cassazione senza rinvio
12. La Cassazione con rinvio dopo il D.L. 83/2012
Parte Seconda
Il giusto processo
e la nuova «legge Pinto» (L. 89/2001)
Capitolo Primo: Il giudizio d’appello in generale
1. L’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
2. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
3. La garanzia della ragionevole durata del processo
4. Le regole processuali ispirate al «giusto processo»
5. La ragionevole durata del processo come parametro di costituzionalità delle leggi
Capitolo Secondo: Il giusto processo nella nuova legge Pinto
1. Il diritto all’equa riparazione
2. Procedimento presupposto
3. Rinvii dell’udienza
4. Limiti dell’indennizzo
5. La determinazione dell’indennizzo
6. Il termine di sei mesi per la proposizione del ricorso
7. Il ricorso introduttivo
8. Legittimazione ad agire
9. Legittimazione passiva
10. La competenza territoriale secondo Cass. S.U. 6306/2010
11. La decisione
12. La ragionevole durata del giudizio di equa riparazione
13. «Pinto sulla Pinto»: è ammissibile la domanda proposta ai sensi della L. 89/2001 per ottenere il risarcimento del danno subìto a causa del tardivo pagamento dell’indennizzo?
14. L’opposizione
15. La mancanza di fondi non può bloccare la legge Pinto
16. Il termine di prescrizione del diritto all’equo indennizzo al vaglio delle Sezioni Unite
Appendice normativa
D.L. 22 giugno 2012, n. 83. — Misure urgenti per la crescita del Paese (Estratto)
Codice di procedura civile (Estratto)
L. 24 marzo 2001, n. 89. — Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile (Articoli estratti)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.