La legge 241/2006 costituisce il primo provvedimento di clemenza adottato dopo la riforma dell’articolo 79 della Costituzione, recata dalla legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, con la quale si è introdotta la maggioranza dei due terzi per la concessione dell’amnistia e dell’indulto.
Già questo dato meramente temporale dimostra l’eccezionalità della legge: per oltre un decennio non vi era stata convergenza degli schieramenti politici su un provvedimento di clemenza e ciò aveva comportato un sovraffollamento senza precedenti degli istituti penitenziari.
Dinanzi a questa situazione drammatica, negli ultimi anni, anche a seguito della visita del Sommo Pontefice al Parlamento, si erano levate numerose voci in favore dell’indulto, accompagnate però dalle critiche di chi osservava che in tal modo si sarebbe messa in pericolo la sicurezza dei cittadini.
Il perdurare della drammatica situazione carceraria ha indotto il Parlamento, anche se con numerosi contrasti e polemiche all’interno degli opposti schieramenti politici, ad approvare la legge in commento, che è di portata ampia, prevede un indulto di tre anni, beneficio più ampio sia del progetto originario che si attestava su due anni (1), sia rispetto agli indulti del passato (2).
Solo la concreta esperienza potrà dirci se il provvedimento di clemenza adottato avrà raggiunto il suo obiettivo, ossia quello di rimediare al sovraffollamento ed al contempo di non costituire un pericoloso vulnus per la sicurezza sociale.
È comunque evidente che l’indulto è uno strumento eccezionale, adottabile per far fronte ad una situazione di emergenza e che occorra intervenire in maniera strutturale sul settore penale e quello penitenziario, attraverso una completa rivisitazione del sistema delle pene, un maggior ricorso alle misure alternative alla detenzione, un mirato ventaglio di sanzioni interdittive ed un serio programma di edilizia penitenziaria.
È fin troppo facile prevedere che se si continuerà a seguire la cultura dell’emergenza, i problemi, sia in termini di sovraffollamento delle carceri che di sicurezza, si riproporranno a breve.
Ciò premesso, nelle prossime pagine si esamineranno le disposizioni della legge 241/2006, ma considerata la natura del provvedimento (un solo articolo composto da pochi commi), si cercherà soprattutto di esaminare le questioni di ordine applicativo dallo stesso determinate.
In questo senso, il presente volume, lungi dall’avere pretese di completezza sull’istituto dell’indulto, vuole rappresentare un piccolo aiuto a tutti gli operatori del settore che nei prossimi mesi (ed anni) si troveranno a confrontarsi con il presente provvedimento di clemenza.
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