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Liquidazione del Danno da R.C.A. – L30
42,00€

Autore: Natale De Angelis
– Approfondimenti operativi – Casistica giurisprudenziale – Formulario
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Abstract
Trascorsi ormai alcuni anni dalla pubblicazione del D.Lgs. 7-9-2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), i cittadini non hanno riscontrato benefici apprezzabili in termini di diminuzione dei premi assicurativi o di celerità nell’erogazione dei risarcimenti e gli operatori del diritto hanno cominciato, seppur con molteplici difficoltà interpretative, a farsi un’idea del quadro normativo delineatosi.
È ormai evidente che il Codice delle assicurazioni è simile ad un collage di norme non troppo riuscito, o meglio, ad un puzzle con molti pezzi mancanti ed altri evidentemente fuori posto.
Operando una ricostruzione storica della genesi normativa, si nota immediatamente che il provvedimento nasce viziato dall’eccesso di delega, ex articolo 76 della Costituzione, in cui è caduto il legislatore delegato.
La riforma delegante (art. 4 L. 229/2003, lett. e) ed f) si limitava a porre, quali principi e criteri direttivi, «la garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa», nonché «l’armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell’attività di distribuzione dei servizi assicurativi».
Da ciò si è invece giunti ad ampliare significativamente il sistema di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli, moltiplicando le procedure risarcitorie e con esse le difficoltà nell’ottenere il giusto risarcimento.
Si è posto poi, il problema di come inserire la nuova disciplina nel sistema organico dei princìpi di responsabilità civile, in ragione dell’evidente «svista» del legislatore che ha usato in maniera impropria il termine «indennizzo» invece di «risarcimento» – come invece correttamente fece il legislatore delegato.
Dalla «svista legislativa» si genera il sospetto d’un maldestro tentativo operato dal legislatore e finalizzato a scardinare, per tale via, il principio di risarcibilità del danno ingiusto dalla necessaria corrispondenza fra l’evento sinistroso e la conseguente obbligazione di ricostituzione per equivalente del patrimonio leso, principio sancito dall’articolo 2043 c.c. e che rappresenta autentica clausola generale dell’ordinamento in materia.
Fin dall’entrata in vigore del Codice delle assicurazioni e proprio in virtù della imprescindibilità dal principio risarcitorio imposto dall’art. 2043 c.c., l’opinione pressoché unanime degli operatori del diritto è stata che il termine «indennizzo» fosse stato impropriamente usato e che, nella realtà, l’istituto di riferimento restasse quello del «risarcimento».
Tale orientamento risulta ormai definitivamente confermato dal Decreto d’attuazione del Codice delle assicurazioni.
Ancora, va denunciata la difficoltà di raccordare le condizioni introdotte ai fini della procedibilità dell’azione, con quelle previste dall’abrogata legge 990/1969.
È prevedibile che il disagio ermeneutico continuerà ad affaticare non poco gli operatori, specie per la previsione di sospensione del corso del termine per la proponibilità dell’azione giudiziaria, in caso di richiesta di integrazione istruttoria da parte dell’assicuratore che, in quanto rimessa all’iniziativa delle parti, può facilmente condurre a contrasti interpretativi sul suo assolvimento o meno.
Non minori perplessità genera l’incomprensibile compressione del diritto di difesa nei casi di danni alla persona, per i quali (nella maggior parte dei casi) bisogna attendere l’avvenuta guarigione clinica, che può intervenire nei casi più gravi anche a distanza di mesi dall’evento, senza potere nel contempo intraprendere l’azione risarcitoria, con evidente frustrazione del principio d’accelerazione dei tempi del risarcimento.
Magra consolazione potremmo trarla dal fatto che tale maggiore attesa non è necessaria per le ipotesi d’intervento risarcitorio del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
D’altronde, che la semplificazione auspicata dal legislatore si sia tramutata in un appesantimento delle incombenze richieste a fini risarcitori e, quindi, in un’ulteriore spinta alle lungaggini nella liquidazione dei sinistri ed addirittura in un aumento del contenzioso giudiziario, non ha sorpreso la maggior parte dei professionisti del diritto, i quali tale situazione avevano preannunciato, muovendo dall’elementare considerazione che tutto il castello normativo del risarcimento diretto poggia sulla auspicata compilazione congiunta del modello C.A.I. e, soprattutto, sul riconoscimento di responsabilità del conducente di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro.
In assenza dei predetti elementi, il celere risarcimento da operarsi a cura dell’assicuratore del danneggiato svanisce, lasciando spazio alle reciproche contestazioni sulla ripartizione del torto.
Ulteriori complicazioni nei rapporti tra assicuratore e danneggiato saranno verosimilmente generate dalle modifiche al Codice delle assicurazioni, apportate dal D.L. 24-1-2012, n. 1, (cd. Decreto Liberalizzazioni) conv., con modif., dalla L. 24-3-2012, n. 27.
Il primo approccio con la struttura delle procedure di liquidazione dei danni introdotte dal Codice delle assicurazioni può basarsi su «criteri interpretativi di massima», tali da semplificare la scelta procedurale da operare nelle varie ipotesi di sinistro.
I criteri ermeneutici sui quali appare opportuno focalizzare l’attenzione dell’operatore sono:
1) intendere la codificazione delle leggi sull’esercizio dell’attività assicurativa, come finalizzata a semplificare i rapporti tra il cittadino e la compagnia assicuratrice, in conformità all’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 180/2009;
2) tener conto del rafforzamento della matrice contrattuale nei rapporti tra assicuratore e danneggiato, continuando però a considerare extracontrattuale l’obbligazione di risarcimento da sinistro stradale.
Tutto ciò che seguirà sarà improntato a detti criteri.
Cominciamo con il dire che il Codice delle assicurazioni, emanato in esecuzione della delega disposta dalla L. 29-7-2003, n. 229, ha previsto un rinnovato sistema di risarcimento dei danni da circolazione stradale, ma non ha introdotto l’istituto del risarcimento diretto per i danni ai veicoli coinvolti ovvero ai loro conducenti, purché non responsabili del sinistro, in quanto tale procedura era già prevista in maniera identica, seppur su base volontaria, dal primo giugno 2004, in attuazione dell’art. 23 della L. 12-12-2002, n. 273.
L’intento del legislatore, naufragato a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, consisteva invece nel considerare la procedura di risarcimento diretto come volta a rendere obbligatorio ciò che prima avveniva solo su base volontaria e cioè l’intervento risarcitorio operato dalla compagnia assicuratrice del danneggiato.
Dal 1° giugno 2004 risultava introdotta anche una disposizione sostanzialmente identica alla previsione contenuta all’art. 141 del Codice delle assicurazioni, in quanto anche i passeggeri che avessero subito danni alla persona, potevano rivolgersi direttamente all’assicuratore del veicolo su cui viaggiavano.
Ma allora cosa è cambiato?
A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale è rimasta soltanto la moltiplicazione delle procedure risarcitorie, caratterizzate da un livello di complessità tale da renderle incomprensibili alla maggior parte dei cittadini e spesso anche agli operatori del diritto, se non esperti della materia.
A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale è rimasta soltanto la moltiplicazione delle procedure risarcitorie, caratterizzate da un livello di complessità tale da renderle incomprensibili alla maggior parte dei cittadini e spesso anche agli operatori del diritto, se non esperti della materia.
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Indice
Capitolo 1: Obblighi e facoltà contrattuali dell’assicurato, del danneggiato e dell’assicuratore
1.1 Gli obblighi dell’assicurato
1.2 Gli obblighi dell’assicuratore
Capitolo 2: La costituzione in mora dell’assicuratore e del responsabile civile
2.1 Terminologia
2.2 Brevi cenni sulla disciplina contrattuale
2.3 Lo spatium deliberandi concesso all’assicuratore
2.4 Il contenuto della richiesta danni
2.5 Rilevanza del modello ex art. 143 D.Lgs. 209/2005. Compatibilità con la disciplina ex D.P.R. 45/1981
2.6 Gli effetti del modello C.A.I. a firma congiunta. Rilevanza del soggetto firmatario del modello
2.7 Il concetto di «mala gestio»
2.8 Il D.L. 1/2012, conv., con modif., in L. 27/2012 e le modifiche apportate all’articolo 148 D.Lgs. 209/2005. Irrilevanza ai fini della proponibilità della domanda
2.9 I soggetti legittimati all’invio della richiesta di risarcimento danni all’assicuratore. Natura dell’atto
2.10 La richiesta danni nei confronti del responsabile civile. Applicazione analogica delle disposizioni concernenti l’assicuratore e peculiarità della fattispecie
2.11 Estensione all’assicuratore della condanna precedentemente pronunciata nei confronti del solo responsabile civile
2.12 La condizione di proponibilità ex artt. 145 e 287 D.Lgs. 209/2005 in riferimento alla domanda riconvenzionale
2.13 Gli effetti della richiesta di risarcimento sulla prescrizione. Termini e particolarità
Capitolo 3: Le norme sulle assicurazioni sociali e la loro connessione con le procedure di liquidazione del danno
3.1 Il danno alla persona e le assicurazioni sociali obbligatorie. La procedura di liquidazione del danno prevista dall’art. 142 D.Lgs. 209/2005
3.2 Il D.Lgs. 38/2000. Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Intervento risarcitorio dell’INAIL e concetto di «danno differenziale»
Capitolo 4: Il D.Lgs. 28/2010: obbligo della mediazione civile quale condizione di procedibilità dell’azione
4.1 La procedura di «media-conciliazione» obbligatoria
4.2 Il rapporto tra la condizione di proponibilità della domanda prevista dal D.Lgs. 209/2005 e la condizione di procedibilità prevista dal D.Lgs. 28/2010
4.3 Approccio critico e spunti di riflessione
Capitolo 5: Procedure di liquidazione del danno. Risarcimento diretto, azione diretta ordinaria ed azione del terzo trasportato
5.1 Note introduttive alla procedura di risarcimento diretto. Definizione del contratto di assicurazione R.C.A. in riferimento all’art. 149 D.Lgs. 209/2005. Ruolo dell’assicurato, del danneggiato, dell’assicuratore e del responsabile civile
5.2 Facoltatività del ricorso alla procedura di risarcimento diretto: sentenza 280/2009 della Corte costituzionale
5.3 La procedura di risarcimento diretto
5.4 La domanda riconvenzionale nella procedura di risarcimento diretto
5.5 L’azione diretta del danneggiato: art. 144 D.Lgs. 209/2005
Note sulla prescrizione
5.6 L’intervento volontario della compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato nella procedura ordinaria ex art. 144 del Codice delle assicurazioni.
Considerazioni sull’attività dell’interventore e sulla sua ammissibilità
5.7 Il risarcimento del terzo trasportato: art. 141 D.Lgs. 209/2005. Inquadramento dell’istituto
5.8 Sinistri con pluralità di danneggiati e supero del massimale. La riduzione proporzionale dei risarcimenti ed il litisconsorzio necessario ex art. 140 D.Lgs. 209/2005
5.9 La provvisionale in favore del danneggiato ex art. 147 D.Lgs. 209/2005 ed art. 5 L. 102/2006
Capitolo 6: I soggetti legittimati ad azionare i diritti nascenti dal contratto di assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore 6.1 I terzi beneficiari degli effetti del contratto di assicurazione obbligatoria
6.2 Considerazioni procedurali ex art. 129 D.Lgs. 209/2005. Legittimazione passiva e litisconsorzio processuale nell’azione ex art. 144 D.Lgs. cit. esercitata dal «terzo danneggiato»
6.3 Considerazioni procedurali ex art. 129 D.Lgs. 209/2005. Legittimazione passiva e litisconsorzio processuale nell’azione ex art. 141 D.Lgs. cit. esercitata dal «terzo danneggiato»
Capitolo 7: L’intervento risarcitorio del FGVS. Norme e considerazioni generali di procedura
7.1 La natura risarcitoria del pagamento operato dal FGVS
7.2 L’art. 283 D.Lgs. 209/2005: ambito di applicazione
7.3 L’art. 287 D.Lgs. 209/2005: specialità della norma. Proponibilità «semplificata» della domanda e rimozione dell’ostacolo alla proponibilità della domanda giudiziale
7.4 L’art. 287 D.Lgs. 209/2005 ed incompatibilità con gli artt. 145 e 148 D.Lgs. cit.
7.5 I destinatari dell’atto di costituzione in mora
7.6 Assenza di solidarietà passiva tra FGVS ed autore dell’illecito
Note sulla prescrizione
7.7 La posizione processuale del FGVS nei casi previsti dall’art. 283, co. 1, lett. b), d-bis) e d-ter) D.Lgs. 209/2005
7.8 Sinistri con pluralità di danneggiati e supero del massimale. La riduzione proporzionale dei risarcimenti posti a carico dell’impresa designata alla gestione del FGVS ed il litisconsorzio necessario ex art. 291 D.Lgs. 209/2005
7.9 L’azione di regresso prevista in favore del FGVS: art. 292 D.Lgs. 209/2005
Capitolo 8: Le procedure risarcitorie ex art. 283, co. 1, lett. a) e b), D.Lgs. 209/2005
8.1 L’art. 283, co. 1, lett. a), D.Lgs. 209/2005: veicolo non identificato
8.2 L’art. 283, co. 1, lett. b), D.Lgs. 209/2005: veicolo identificato e non assicurato
Capitolo 9: Le procedure risarcitorie ex art. 283, co. 1, lett. c), D.Lgs. 209/2005. Aspetti processuali relativi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratore
9.1 I soggetti passivi dell’obbligazione risarcitoria
9.2 Fase stragiudiziale. La proponibilità della domanda nei confronti del FGVS e della compagnia assicuratrice posta in L.C.A.
9.3 Fase stragiudiziale. La proponibilità della domanda nei confronti del FGVS e della compagnia assicuratrice posta in L.C.A. con sede all’estero ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi
9.4 La proposizione dell’azione giudiziale
9.5 Ammissibilità dell’azione del terzo trasportato ex art. 141 D.Lgs. 209/2005 con la compagnia assicuratrice del vettore in bonis al momento del sinistro e successivamente posta in L.C.A.
9.6 La proposizione della domanda giudiziale nei confronti del FGVS e della compagnia assicuratrice posta in L.C.A. con sede all’estero ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi
9.7 Norme da applicare in corso di giudizio
9.8 Gli effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti
Capitolo 10: La procedura risarcitoria ex art. 283, co. 1, lett. d), D.Lgs. 209/2005
10.1 L’art. 283, co. 1, lett. d), D.Lgs. 209/2005: ambito di operatività e condizioni per l’esercizio dell’azione
10.2 La procedura
Capitolo 11: Le altre fattispecie risarcitorie previste dagli artt. 283 e 284 D.Lgs. 209/2005. L’intervento risarcitorio del FGVS 11.1 L’art. 283, co. 1, lett. d-bis), D.Lgs. 209/2005: ambito di operatività e condizioni per l’esercizio dell’azione
11.2 L’art. 283, co. 1, lett. d-ter), D.Lgs. 209/2005: ambito di operatività e condizioni per l’esercizio dell’azione
11.3 L’art. 284 D.Lgs. 209/2005: ambito di operatività e condizioni per l’esercizio dell’azione
Capitolo 12: Incidenti stradali con controparti estere. L’ufficio centrale italiano (U.C.I.)
12.1 L’ufficio centrale italiano (U.C.I)
12.2 L’obbligo di assicurazione per i veicoli immatricolati in Stati esteri e temporaneamente circolanti in Italia
12.3 L’intervento risarcitorio e la legittimazione passiva dell’U.C.I. in caso di sinistro provocato da veicolo o natante estero temporaneamente circolanti in Italia
12.4 La procedura
Capitolo 13: Il risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero. Artt. 151-155 D.Lgs. 209/2005
13.1 Disciplina giuridica
13.2 L’individuazione dei dati necessari a formulare la richiesta di risarcimento. ISVAP E CONSAP
13.3 Il centro d’informazione. Funzioni dell’ISVAP
13.4 Il mandatario italiano per la liquidazione dei sinistri e la richiesta di risarcimento danni
13.5 I presupposti per la richiesta del risarcimento all’organismo d’indennizzo nazionale e la procedura
13.6 Casi previsti dall’art. 297, co. 1, lett. a) e co. 2, D.Lgs. 209/2005. Le procedure
13.7 L’intervento dell’organismo di indennizzo italiano nel risarcimento dei danni causati in uno Stato membro da veicoli non identificati o non assicurati
Capitolo 14: La disciplina riguardante i «natanti» e le «macchine agricole»
14.1 I natanti: definizione
14.2 Le macchine agricole: definizione
Formulario
1. Sinistro con soli danni a cose: richiesta di risarcimento (azione diretta ex art. 144 o, in via alternativa, risarcimento diretto ex art. 149 D.Lgs. 209/2005)
2. Sinistro con danni a cose e/o lesioni: richiesta di risarcimento (azione diretta ex art. 144 o, in via alternativa, risarcimento diretto ex art. 149 D.Lgs. 209/2005)
3. Azione del terzo trasportato ex art. 141 D.Lgs. 209/2005: richiesta di risarcimento
4. Sinistro con soli danni alla persona in ipotesi di veicolo non identificato: richiesta di risarcimento (art. 283, co. 1, lett. a), D.Lgs. 209/2005)
5. Sinistro con gravi danni alla persona, nonché danni a cose in ipotesi di veicolo non identificato: richiesta di risarcimento (art. 283, co. 1, lett. a), D.Lgs. 209/2005)
6. Sinistro con soli danni a cose in ipotesi di veicolo investitore scoperto di garanzia: richiesta di risarcimento (art. 283, co. 1, lett. b), D.Lgs. 209/2005)
7. Sinistro con danni a cose e/o lesioni in ipotesi di veicolo scoperto di garanzia: richiesta di risarcimento (art. 283, co. 1, lett. b), D.Lgs. 209/2005)
8. Sinistro con soli danni a cose in ipotesi di veicolo investitore garantito da impresa assicurativa posta in L.C.A.: richiesta di risarcimento (art. 283, co. 1, lett. c), D.Lgs. 209/2005)
9. Sinistro con danni a cose e lesioni in ipotesi di veicolo investitore garanti to da impresa assicurativa posta in L.C.A. : richiesta di risarcimento (art. 283, co. 1, lett. c), D.Lgs. 209/2005)
10. Sinistro con soli danni a cose in ipotesi di veicolo investitore circolante prohibente domino (art. 283, co. 1, lett. d), D.Lgs. 209/2005)
11. Sinistro con danni a cose e lesioni in ipotesi di veicolo investitore circolante prohibente domino: richiesta di risarcimento (art. 283, co. 1, lett. d), D.Lgs. 209/2005)
12. Sinistro con soli danni a cose cagionato da veicolo privo di assicurazione, spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato membro dell’Unione europea o da uno Stato aderente allo Spazio economico europeo (ed avvenuto in un arco temporale di 30 giorni della consegna all’acquirente): richiesta di risarcimento (art. 283, co. 1, lett. d-bis), D.Lgs. 209/2005)
13. Sinistro con danni a cose e lesioni cagionato da veicolo privo di assicurazione, spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato membro dell’Unione europea o da uno Stato aderente allo Spazio economico europeo (ed avvenuto in un arco temporale di 30 giorni della consegna all’acquirente): richiesta di risarcimento (art. 283, co. 1, lett. d-bis), D.Lgs. 209/2005)
14. Sinistro con danni a cose cagionato da veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo: richiesta di risarcimento (art. 283, co. 1, lett. d-ter), D.Lgs. 209/2005)
15. Sinistro con danni a cose e lesioni cagionato da veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo: richiesta di risarcimento (art. 283, co. 1, lett. d-ter), D.Lgs. 209/2005)
16. Sinistro con danni a cose cagionato in Italia da veicolo estero: richiesta di risarcimento (art. 125 D.Lgs. 209/2005)
17. Sinistro con danni a cose e lesioni cagionato in Italia da veicolo estero: richiesta di risarcimento (art. 125 D.Lgs. 209/2005)
18. Sinistro avvenuto in uno Stato estero (artt. 151 ss. e 298 D.Lgs. 209/2005)
19. Istanza di mediazione (D.Lgs. 28/2010)
20. Atto di citazione (azione diretta ordinaria del danneggiato ex art. 144 D.Lgs. 209/2005)
21. Atto di citazione (procedura di risarcimento diretto ex art. 149 D.Lgs. 209/2005)
22. Atto di citazione (azione di risarcimento del terzo trasportato ex art. 141 D.Lgs. 209/2005)
23. Atto di citazione in ipotesi di sinistro con soli danni alla persona cagionato da veicolo non identificato (art. 283, co. 1, lett. a), D.Lgs. 209/2005)
24. Atto di citazione in ipotesi di sinistro con gravi danni alla persona e danni a cose cagionato da veicolo non identificato (art. 283, co. 1, lett. a), D.Lgs. 209/2005)
25. Atto di citazione in ipotesi di sinistro con soli danni a cose cagionato da veicolo non coperto da assicurazione (art. 283, co. 1, lett. b), D.Lgs. 209/2005)
26. Atto di citazione in ipotesi di sinistro con danni a cose e lesioni cagionato da veicolo non coperto da assicurazione (art. 283, co. 1, lett. b), D.Lgs. 209/2005)
27. Atto di citazione in ipotesi di sinistro con soli danni a cose cagionato da veicolo garantito da impresa assicurativa posta in L.C.A. (art. 283, co. 1, lett. c), D.Lgs. 209/2005)
28. Atto di citazione in ipotesi di sinistro con danni a cose e lesioni cagionato da veicolo garantito da impresa assicurativa posta in L.C.A. (art. 283, co. 1, lett. c), D.Lgs. 209/2005)
29. Atto di citazione per la prosecuzione del processo (artt. 283, co. 1, lett. c) e 289 D.Lgs. 209/2005)
30. Ricorso in riassunzione per la prosecuzione del processo ex art. 289 D.Lgs. 209/2005 (artt. 283, co. 1, lett. c) e 289 D.Lgs. 209/2005; artt. 303 e 305 c.p.c.)
31. Atto di citazione in ipotesi di sinistro con soli danni a cose cagionato da veicolo posto in circolazione prohibente domino (art. 283, co. 1, lett. d), D.Lgs. 209/2005)
32. Atto di citazione in ipotesi di sinistro con danni a cose e lesioni cagionato da veicolo posto in circolazione prohibente domino (art. 283, co. 1, lett. d), D.Lgs. 209/2005)
33. Atto di citazione in ipotesi di sinistro con soli danni a cose cagionato da veicolo spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato membro dell’Unione europea o da uno Stato aderente allo Spazio economico europeo (ed avvenuto in un arco temporale di trenta giorni dalla consegna all’acquirente) (art. 283, co. 1, lett. d-bis), D.Lgs. 209/2005)
34. Atto di citazione in ipotesi di sinistro con danni a cose e lesioni cagionato da veicolo spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato membro dell’Unione europea o da uno Stato aderente allo Spazio economico europeo (ed avvenuto in un arco temporale di trenta giorni dalla consegna all’acquirente) (art. 283, co. 1, lett. d-bis), D.Lgs. 209/2005)
35. Atto di citazione in ipotesi di sinistro con soli danni a cose cagionato da veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (art. 283, co. 1, lett. d-ter), D.Lgs. 209/2005)
36. Atto di citazione in ipotesi di sinistro con danni a cose e lesioni cagionato da veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (art. 283, co.1, lett. d-ter), D.Lgs. 209/2005)
37. Atto di citazione in ipotesi di sinistro con danni a cose cagionato in Italia da veicolo estero (art. 283, co.1, lett. d-ter), D.Lgs. 209/2005)
38. Atto di citazione in ipotesi di sinistro con danni a cose e lesioni cagionato in Italia da veicolo estero (art. 283, co. 1, lett. d-ter), D.Lgs. 209/2005)
39. Atto di citazione in ipotesi di sinistro avvenuto in uno Stato estero (artt. 153, 297 e 298 D.Lgs. 209/2005)
Giurisprudenza
Liquidazione degli onorari per la fase stragiudiziale (Cass. Civ., Sez. III, 31-5-2005, n. 11606)
Modello C.A.I. a firma congiunta (Cass. civ., Sez. Un., 5-5-2006, n. 10311)
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno (Cass. civ., Sez. Un., 18-11-2008, n. 27337)
Facoltatività dell’azione del terzo trasportato ex art. 141 D.Lgs. 209/2005 (Corte Cost., 13-6-2008, n. 205)
Facoltatività della procedura di risarcimento diretto (Corte cost., 19-6-2009, n. 180)
Litisconsorzio necessario in caso di pluralità di danneggiati (Corte cost., 11-12-2009, n. 329)
Raccolta di massime giurisprudenziali
Obblighi e facoltà contrattuali dell’assicurato, del danneggiato e dell’assicuratore
Norme sulle assicurazioni sociali e procedure di liquidazione del danno
Mediazione civile come condizione di procedibilità dell’azione
Procedure di liquidazione del danno
Soggetti legittimati ad azionare i diritti nascenti dal contratto di assicurazione obbligatoria
L’intervento risarcitorio del FGVS
Le procedure risarcitorie ex art. 283 D.Lgs. 209/2005
Incidenti stradali con controparti estere
Appendice Normativa
D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45. — Modificazioni al regolamento sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, approvato con d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (Articoli estratti)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. — Codice delle assicurazioni private (Articoli estratti)
D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254. — Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198. — Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli
Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del consiglio
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. — Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modif., in L. 24 marzo 2012, n. 27. — Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Articoli estratti)
R.D. 16-3-1942, n. 262. — Approvazione del testo del Codice civile (Articoli estratti)
R.D. 16-3-1942, n. 262. — Approvazione del testo del Codice civile (Articoli estratti)
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