La Legge Cirinnà, più che una riforma epocale, è una riforma stagionale, buona soltanto per un breve tratto del percorso che porterà, prima o poi, al riconoscimento degli stessi diritti a tutti “senza distinzione di sesso” (art. 3 Cost.).
Per una riforma epocale occorre una legge degna di questo nome, fatta da un solo articolo, inserito nel codice civile, rubricato “Matrimonio egualitario”, che suonasse più o meno così: “Il matrimonio può essere contratto tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti”.
Ciò non toglie che con la legge Cirinnà si debba, purtroppo, fare i conti.
Sarà compito dei giudici riempire i vuoti di tutela lasciati aperti dal legislatore, per sciatteria (ormai il canone del legislatore consapevole, tanto caro a una parte della dottrina, è solo una battuta di spirito) e per ragioni di real politik, che hanno imposto un accordo rasoterra tra le forze politiche di maggioranza.
Il volume contiene un’analisi dettagliata delle unioni civili e delle convivenze di fatto, con ampi riferimenti alla normativa sulla famiglia.
Lex11
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