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Riders: quali le tutele dei lavoratori nelle piattaforme digitali?

Il D.L. 101/2019 conv. in L. 128/2019 ha introdotto, nell’ambito del D.Lgs. 81/2015, un intero capo (artt. 47bis-47octies) dedicato alla Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali, prevedendo livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui (cd. riders), in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali.

 

Che s’intende per piattaforme digitali?

Ai fini del D.L. 101/2019 conv. in L. 128/2019, si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

 

In che modo è determinato il compenso dei riders? Possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate?

 Il compenso dei riders può essere determinato in base a criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente.

In mancanza di contratti collettivi, i riders non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate: infatti, deve essere loro garantito un compenso minimo orario, parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti, nonché un’indennità integrativa per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

 

È prevista copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali?

Per i riders è stata prevista la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai fini dell’assicurazione INAIL, però, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal D.P.R. 1124/1965, nonché al rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

 

Da quando si applicano le tutele dei riders?

 Le disposizioni relative al compenso dei riders (art. 47quater D.Lgs. 81/2015) e quelle relative alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 47septies D.Lgs. 81/2015) si applicano, rispettivamente: le prime, decorsi 12 mesi, e le seconde, decorsi 90 giorni, dalla data di entrata in vigore della L. 128/2019.

 

Carla Buffolano

 

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