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Danni da vaccino Covid: quando spetta l’indennizzo

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Danni da vaccino Covid: quando spetta l’indennizzo. Una recente sentenza della Cassazione (16-3-2021, n. 7354) ha riconosciuto l’indennizzo in un caso di vaccinazione non obbligatoria, facendo applicazione dei nuovi orientamenti della Corte Costituzionale.

Danni da vaccino Covid: i tipi di vaccinazione

Per legge ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato chiunque, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, abbia riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica (art. 1, L. 210/1992).

La norma, nel tempo, ha subito correttivi a seguito di interventi della Corte costituzionale che hanno modificato il testo originario della legge, con pronunce di illegittimità riguardo a varie ipotesi di trattamenti vaccinali (da ultimo, sent. 118/2020), e allargato la platea dei beneficiari dell’indennizzo anche ai danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate.

Vediamo perché e quali sono le conseguenze per i danni da vaccino Covid.

Obbligo vaccini o raccomandazione

In tema di trattamenti vaccinali si possono seguire due tecniche: la tecnica dell’obbligatorietà, per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria, e quella della raccomandazione.

Nel primo caso, la libera determinazione individuale viene sacrificata attraverso la previsione di un obbligo e della corrispondente sanzione la decisione è rimessa alle autorità sanitarie pubbliche.

Nel secondo caso le autorità sanitarie preferiscono fare appello all’adesione degli individui. Tale è stata la scelta del legislatore riguardo alla campagna vaccinale anti-Covid 19.

L’obiettivo che entrambe le tecniche perseguono è unico: la tutela la salute individuale e collettiva (Cost. 32), attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale.

Diritto alla salute e  autodeterminazione individuale

La tecnica della Raccomandazione considera il profilo soggettivo del diritto alla salute e l’aspetto dell’autodeterminazione individuale.

La giurisprudenza e il legislatore moderni si muovono nella direzione dell’autodeterminazione individuale, in particolare in ambito sanitario. In materia di trattamenti sanitari (L. 219/2017):

  • nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata;
  • ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso;
  • ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, compreso il rifiuto rispetto a singoli trattamenti sanitari.

Diritto alla salute e interesse della collettività

L’obiettivo del trattamento vaccinale, a differenza di altri trattamenti terapeutici, è anche quello della salute della collettività.

Ogni singolo trattamento vaccinale, oltre alla tutela della salute individuale, concorre a realizzare la tutela della salute collettiva, attraverso la più ampia immunizzazione dal rischio di contrarre la malattia.

In questo contesto, in presenza di vaccinazioni fortemente raccomandate, le diffuse e reiterate campagne di comunicazione creano un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: ciò rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle motivazioni personali che muovono i singoli (Corte Cost. 268/2017; Corte Cost.118/2020), mentre resta del tutto irrilevante che l’effetto dell’immunizzazione sia riconducibile ad un obbligo o ad una persuasione (Corte Cost. 107/2012).

Diritto all’indennizzo: fondamento giuridico

Il diritto all’indennizzo si fonda sulle esigenze di solidarietà sociale che impongono alla collettività di farsi carico dei danni che il cittadino abbia subito per essersi sottoposto ad una vaccinazione, anche nell’interesse della collettività.

Le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo (Corte Cost. 107/2012).

Questo orientamento ha conseguenze rilevanti anche sotto il profilo della sicurezza dei vaccini: la previsione dell’indennizzo e la sua estensione casi di vaccinazioni raccomandate completa il patto di solidarietà tra individuo e collettività e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione (Corte Cost. 268/2017).

Danno indennizzabile e danno risarcibile

Il danno consiste nella lesione permanente dell’integrità psico fisica; non rilevano le lesioni o infermità da cui non derivi una lesione permanente (febbre, mal di testa, dolori muscolari, dolori della parte del corpo vaccinata, arrossamenti).

L’indennizzo è un’autonoma misura economica di sostegno, di natura indennitaria ed equitativa, il cui ottenimento prescinde dalla colpa e dipende dal semplice fatto obiettivo dell’aver subito un pregiudizio.

Si tratta dunque di una misura che agevola il danneggiato nel riconoscimento del ristoro per il danno subìto.

L’indennizzo non pregiudica la richiesta di risarcimento del danno che richiede l’accertamento di un fatto illecito (doloso o colposo) e l’individuazione del responsabile (art. 2043 c.c.) ed è più onerosa, sotto il profilo probatorio, per il danneggiato.

Danni da vaccino Covid

La vaccinazione anti-Covid è sicuramente tra quelle che possono rientrare a pieno titolo tra le vaccinazioni fortemente raccomandate.

Tale carattere emerge dalla sussistenza di una serie di indici significativi, corrispondenti a quelli già individuati, in ipotesi simili, dalla Corte costituzionale nelle sue decisioni: “insistite e ampie campagne anche straordinarie di informazione e raccomandazione da parte delle autorità sanitarie pubbliche nelle loro massime istanze; distribuzione di materiale informativo specifico; informazioni contenute sul sito istituzionale del Ministero della salute; decreti e circolari ministeriali; piani nazionali di prevenzione vaccinale” (Corte Cost. 268/2017).

Tuttavia, secondo quanto afferma la Corte costituzionale (Corte Cost. 268/2017; Corte Cost. 118/2020), il mero riscontro della natura raccomandata della vaccinazione non consentirebbe ai giudici di estendere automaticamente a tale fattispecie la comune ratio delle precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale della L. 210/1992. Per il riconoscimento dell’indennizzo, l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma non è sufficiente, ma deve, invece, necessariamente passare per un nuovo giudizio di legittimità costituzionale che verifichi, nel caso concreto, la sussistenza dei chiari principi espressi dalla Corte, anche se l’esito sembra scontato.

Questo e altri articoli di approfondimento li trovi nella rubrica Leggi&Diritto del Blog Simone.

Le informazioni sui vaccini sono disponibili anche sul sito del Ministero della salute.

One thought on “Danni da vaccino Covid: quando spetta l’indennizzo

  1. MariaFrancesca Mazzitelli ha detto:

    Buongiorno, il danneggiato può agire per l’indennizzo (solo per danni permanenti) e, verosimilmente, il giudice solleverà la questione di legittimità della legge 210/1992 per invocare l’intervento della Corte costituzionale, la quale, dati i precedenti, non potrà che riconoscere l’indennizzo.

    Riguardo al risarcimento del danno per somministrazione del vaccino, l’azione per far valere la responsabilità ex art. 2043 c.c. presuppone la condotta dolosa o colposa del danneggiante (sanitario), il danno (lesioni o morte del paziente), il nesso di causalità tra la condotta e il danno. La prova è a carico del danneggiato. In generale, l’atto terapeutico della vaccinazione, che consiste in una puntura, se eseguito nel rispetto delle regole sanitarie, del consenso informato e con un vaccino inoculato secondo le raccomandazioni e le istruzioni ministeriali, non è fonte di responsabilità per il sanitario vaccinatore. Però, per esempio, potrebbe rilevare una erronea valutazione delle informazioni fornite dal paziente nella scheda anamnestica sul consenso informato. Così pure potrebbe innestarsi la responsabilità del produttore, degli organi ministeriali e di farmacovigilanza. Di conseguenza, l’esito finale del giudizio di responsabilità dipende dal caso concreto.

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