Iscro: Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa. La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha previsto, in via sperimentale per il triennio 2021-2023 e nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS che esercitano, per professione abituale, attività di lavoro autonomo (art. 1, co. 386 ss.).
ISCRO: requisiti e chi lo eroga
L’indennità è erogata dall’INPS ed è riconosciuta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti (art. 1, co. 388): non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; non essere beneficiari del Reddito di cittadinanza; aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 % della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda; aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 8.145; essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
ISCRO: domanda e termine da rispettare
Il lavoratore deve presentare la domanda all’INPS, in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (art. 1, co. 389).
Da quando spetta l’indennità, per quanto tempo è erogata e quali sono i limiti massimo e minimo
L’indennità, pari al 25% su base semestrale dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per 6 mensilità. L’importo dell’indennità non può superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili, salvo rivalutazione annuale. La prestazione può essere richiesta una solta volta nel triennio (art. 1, co. 394).
ISCRO e cessazione partita IVA
La cessazione della partita IVA, nel corso dell’erogazione dell’indennità, determina l’immediata cessazione della stessa, ed è previsto il recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data di cessazione dell’attività.
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