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Le società di persone: la morte del socio

morte del socio

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Definizione giuridica della morte del socio

La morte di un socio di società di persone è disciplinata dall’art. 2284 c.c., norma quest’ultima che si colloca sistematicamente nella Sezione V del Libro V, intitolata “Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio”.

Tale riferimento ha indotto a ritenere che la morte del socio comporti scioglimento del rapporto sociale. Ma la questione è stata oggetto di un vivace dibattito.

Infatti non mancano diverse posizioni che, in relazione alle alternative concesse dall’ultima parte della norma in esame (la possibilità di sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi se questi vi acconsentano) ritengono che il rapporto sociale non si estingua al momento della morte del socio, ma rimanga “quiescente” fino alla scelta operata dai soci superstiti. Si dice infatti che se c’è la possibilità di “continuare” (riferendola agli “eredi”), vuol dire che il rapporto sociale non si è ancora estinto.

Secondo altra opinione, invece, il rapporto sociale si scioglie immediatamente con il verificarsi dell’evento morte; tuttavia tale scioglimento sarebbe risolutivamente condizionato alla successiva scelta dei soci superstiti da operarsi nei sei mesi (ex art. 2289 c.c.) dall’evento morte, e tra le residue opzioni di cui alla norma in commento (scioglimento della società o continuazione del-la stessa con gli eredi del defunto).

In realtà la tesi prevalente, in dottrina e in giurisprudenza, ritiene che lo scioglimento del rapporto sociale sia immediato, e che le possibilità offerte dalla norma in commento non incidano sullo scioglimento, ma siano da interpretarsi come alternativa alla liquidazione della quota agli eredi.

Pertanto morto un socio, nell’asse ereditario di quest’ultimo vi sarebbe non tanto la quota, dissoltasi per effetto dello scioglimento del rapporto sociale, ma il credito alla liquidazione della quota, valutato ai sensi dell’art. 2289 c.c.

Sotto questo profilo va osservato che, anche per la giurisprudenza, coerentemente con l’attribuzione della soggettività giuridica delle società di persone, il soggetto debitore, nonostante il tenore letterale della norma sia la stessa società.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2290 c.c., lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.  Sul punto va sottolineato che nelle società di persone ogni variazione della compagine sociale, anche derivante da cessione di quota, comporta una modifica del contratto sociale, diversamente da quanto ac-cade per le partecipazioni di capitale che non implicano responsabilità illimitata.

L’art. 2284 fa salva la possibilità di una “contraria disposizione”. L’opinione tradizionale vede riferita tale possibilità solo alle opzioni alternative di cui all’ultima parte del 2284 c.c. Quindi ai soci superstiti sarebbe data questa triplice opzione:

1) liquidare la quota agli eredi del socio defunto;

2) sciogliere la società;

3) proporre agli eredi di entrare in società, qualora costoro vi acconsentano.

Conclusioni

In altri termini, il contratto sociale potrebbe già prevedere come unica possibilità quella di liquidazione della quota agli eredi del socio defunto, escludendo le altre due possibilità. Oppure potrebbe includere la morte di un socio tra le ipotesi di cui all’art. 2272, n. 5, c.c., ossia quale causa di scioglimento prevista dal contratto sociale. Infine, il contratto sociale potrebbe includere una clausola con la quale i soci superstiti manifestano preventivamente il loro consenso (o si obbligano a prestarlo) affinché gli eredi del socio defunto entrino in società, fatto salvo il loro consenso.

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