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Le disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile

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Il codice di procedura civile disciplina come ottenere tutela dal giudice quando riteniamo che un nostro diritto sia minacciato o già violato.

Nel codice, quindi, troviamo la successione delle varie operazioni che dobbiamo compiere per ottenere il risultato. Accanto alle norme di rito, ce ne sono altre che regolano questioni organizzative degli uffici giudiziari.

D’altra parte per attuare la tutela occorrono persone qualificate (innanzitutto il giudice al quale rivolgersi; il cancelliere al quale chiedere di registrare la nostra richiesta; il consulente tecnico il cui parere è richiesto su questioni mediche o informatiche o di fondi confinanti ecc.) e atti ufficiali che attestino che la sequenza di rito sia stata rispettata (atto di citazione notificato, verbale sottoscritto, sentenza depositata e comunicata alle parti, pignoramento ingiunto ecc.). Scegliendo di distinguere i due tipi di normativa, il Legislatore ha ritenuto di non appesantire la sequenza procedurale, assicurando nel contempo, la disciplina di atti giudiziari ufficiali.

Le disposizioni per l’attuazione del codice sono organizzate nella stessa sequenza di argomenti che troviamo nel codice: ad esempio, all’art. 70 c.p.c. si elencano i casi di intervento in causa del PM, correlativamente negli artt. 1-3 disp. att. c.p.c. sono disciplinate le modalità del medesimo intervento, sia che avvenga in fase istruttoria, sia davanti al collegio, pronto per ritirarsi in decisione.

Più avanti, le disposizioni di attuazione organizzano la tenuta dei registri di cancelleria: per avviare la procedura, la causa deve essere iscritta nel ruolo giudiziario che, a seconda del volume più o meno rilevante di affari, può essere unico o diviso in più tomi. Di solito c’è un ruolo generale che attribuisce il numero d’ordine della causa; poi c’è un ruolo relativo ad una sezione del tribunale ed infine quello personale del giudice al quale, fisicamente, la causa viene assegnata.

 

L’art. 163 c.p.c. disciplina il contenuto della citazione, atto con il quale di solito si inizia una causa. Gli artt. 36 e ss. delle disposizioni di attuazione si occupano del fascicolo d’ufficio della nostra causa: sulla copertina il cancelliere indica il numero del ruolo generale che identifica il processo da ora in poi, l’ufficio, la sezione, il giudice incaricato dell’affare, il nome delle parti, i rispettivi difensori ed anche l’oggetto della causa.

RGO 1234/2022

Tribunale di Roma – II Sezione civile – dr. Giudice

Tizia difesa da avv. Rossi – Attrice

Caia difesa da avv. Verdi – Convenuta

Oggetto: Risarcimento danni

Nella facciata interna della copertina viene compilato il cd. foliario ossia l’indice degli atti a mano a mano che vengono inseriti nel fascicolo, a cominciare dalla copia notificata della citazione e proseguendo con il fascicolo di parte contenente anche le copie di atti e documenti per il giudice e la controparte.

L’art. 168 c.p.c. è dedicato all’iscrizione della causa a ruolo ed alla formazione del fascicolo d’ufficio e gli artt. 71 e ss. disp. att. c.p.c. spiegano cosa deve contenere la nota di iscrizione, come deve essere depositato il fascicolo di parte e cosa deve contenere ed anche se e quando la parte può ritirare il fascicolo e a chi debba chiedere l’autorizzazione.

Le disposizioni di attuazione al codice di procedura civile continuano così, dando indicazioni tecniche funzionali al procedimento disciplinato nel codice di rito.

Non sono tante norme come quelle disseminate nei quattro Libri del codice di procedura civile (pieni di articoli abrogati, ma anche di tanti articoli bis ed oltre…) ma si occupano di tutti i riti previsti: introduzione della causa, trattazione, decisione, impugnazione, esecuzione, procedimenti speciali.

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