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Articolo 17 e articolo 18 della Costituzione italiana: una spiegazione semplice

articolo 17

Stai studiando Diritto Costituzionale per un esame all’università o in vista di un concorso pubblico? In questo approfondimento ci occuperemo dell’articolo 17 e dell’articolo 18 della Costituzione Italiana.

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Articolo 17 e articolo 18 della Costituzione italiana

Continuiamo con i nostri approfondimenti di diritto costituzionale e stavolta concentriamo la nostra attenzione sullo studio degli articoli 17 e 18 della Costituzione italiana, cioè quelli relativi alla libertà di riunione e alla libertà di associazione previste dalla nostra Carta costituzionale, nella Parte Prima, Sezione Prima, riguardante i diritti e doveri dei cittadini e, segnatamente, i rapporti civili.

La scelta di studiare insieme gli articoli 17 e 18 non è casuale, perché si tratta di due libertà ad esercizio collettivo. Ma cosa si intende per libertà ad esercizio collettivo? Significa che per il loro esercizio è necessaria la presenza di più individui.

La libertà di riunione e la libertà di associazione sono garantite ai cittadini, così come esplicitamente affermato dal Costituente nell’incipit dell’articolo 17:

 I cittadini hanno diritto di riunirsi […]

E dell’articolo 18:

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente […]

Si tratta, dunque, di due diritti che appartengono all’individuo in quanto cittadino di uno Stato e, come tale, titolare di diritti e doveri.

Spiegazione dell’articolo 17 della Costituzione

La particolarità del diritto di riunione è che l’articolo 17 lo garantisce legandolo al solo vincolo dell’esercizio pacifico e senz’armi. L’articolo, infatti, riporta:

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

La spiegazione è semplice: una riunione deve avvenire senza alcun tipo di violenza e la presenza di armi chiaramente può portare a delle degenerazioni.

Andando avanti nella lettura dell’articolo, ci rendiamo conto che il Costituente formula una distinzione:

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso […]

Dunque, nel caso di riunioni in luogo aperto al pubblico (per esempio, un cinema) non è richiesto il preavviso, mentre nel caso di riunione che si svolge in luogo pubblico è necessario il preavviso.

Per preavviso non si intende un’autorizzazione, bensì una comunicazione che viene fatta per garantire l’ordine pubblico.

Nel caso delle riunioni in luogo pubblico il Costituente ha precisato che:

(le autorità) possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Questo proprio perché, se il principio deve essere quello che una riunione deve avvenire pacificamente, là dove ci possono essere comprovati motivi che questo principio non possa essere rispettato, l’autorità può vietarne lo svolgimento.

Spiegazione articolo 18 della Costituzione italiana

Passiamo ora all’articolo 18, cioè alla libertà di associazione.

Il Costituente precisa immediatamente che non è necessaria l’autorizzazione:

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

L’associazione può, dunque, costituirsi per qualsivoglia motivo; l’unico divieto, piuttosto scontato, è che non possono essere costituite associazioni per compiere un reato.

L’articolo, poi, prosegue con l’indicazione di ulteriori limiti al secondo comma:

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Più volte nei nostri approfondimenti abbiamo ricordato che la Costituzione è un documento che nasce contro qualcosa, in particolare contro il regime fascista.

Nel redigere la Costituzione i nostri padri costituenti hanno stilato una serie di articoli in cui venivano consacrati i diritti e doveri del cittadino, partendo da alcune garanzie contro l’ideologia fascista che aveva limitato in più di una circostanza anche i diritti più elementari (basti pensare a quello che abbiamo detto per l’articolo 16 riguardante la libertà di circolazione e soggiorno).

Anche nel caso dell’articolo 18, si parla di organizzazioni di carattere militare, in riferimento anche allo squadrismo fascista, ossia a quei gruppi che avevano lo scopo di intimidire e contenere con la violenza gli avversari politici.

Per quanto riguarda le associazioni segrete, queste sono vietate giacché in un regime democratico in cui ciascuno è libero di associarsi, la segretezza è il segno del perseguimento di scopi illeciti.

Le differenze tra la libertà di riunione e la libertà di associazione

Nonostante si tratti di due concetti molto vicini tra loro, ed è il motivo alla base della scelta di condensarli in un unico approfondimento, è comunque bene ricordare che mentre la riunione è pur sempre un convegno con determinati limiti temporali, costituire un’associazione, invece, presuppone una volontà a più lunga scadenza, non temporalmente limitata.

Dove studiare Diritto Costituzionale e ripassare gli articoli 17 e 18 della Costituzione

Speriamo, con questo approfondimento, di aver fornito una spiegazione chiara e semplice dell’articolo 17 e dell’articolo 18 della Costituzione italiana.

È chiaro, però, che se devi affrontare un esame all’università o superare un concorso pubblico, dovrai dedicarti a uno studio approfondito.

Il primo consiglio è, chiaramente, studiare gli articoli proprio leggendo la Costituzione, ancor meglio se esplicata e aggiornata ai più recenti provvedimenti normativi.

In questo caso, infatti, hai a disposizione una spiegazione e un commento articolo per articolo per una comprensione a tutto tondo, grazie a definizioni che aiutano a capire la ratio di ogni articolo ed essenziali collegamenti e rinvii alle definizioni e agli altri articoli della Costituzione e della legge e della normativa europea e internazionale.