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L’acquisto di azioni proprie

Acquisto di azioni proprie

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Acquisto di azioni proprie: definizioni

L’acquisto di azioni proprie costituisce un ‘operazione finanziaria con la quale una società compra azioni che rappresentano quote del proprio capitale sociale.

Le azioni proprie, quindi, rappresentano l’investimento che una società per azioni effettua nei titoli azionari da essa stessa emessi.

Perché le operazioni della società sulle proprie azioni possono risultare pericolose?

Alla stregua di un qualunque bene, le azioni possono essere oggetto di operazioni gestorie da parte della stessa società emittente. Tuttavia, la disciplina del codice civile impone una certa cautela, in quanto le operazioni sulle azioni proprie si presentano pericolose sotto molteplici aspetti.

Innanzitutto, lo sono in relazione all’integrità del capitale sociale, nella misura in cui si consideri che l’acquisto di azioni proprie, stante il pagamento di un corrispettivo, può essere strumento per eludere sia il divieto di liberare i soci dall’obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti, sia il divieto di restituire anticipatamente ai soci l’ammontare dei conferimenti.

In più, l’acquisto di azioni proprie può alterare il corretto funzionamento degli organi sociali, poiché consente agli amministratori, in qualità di rappresentanti della società proprietaria delle azioni, di acquisire potere di controllo nell’ambito dell’assemblea, attraverso il diritto di voto.

Da ultimo, le operazioni sulle azioni proprie possono diventare dannose per l’equilibrio di mercato, laddove diventino strumenti per realizzare manovre speculative.

A quali condizioni la società può acquistare azioni proprie?

Per ovviare ai pericoli che abbiamo descritto, il legislatore ha introdotto una serie di limiti e di regole procedimentali che costituiscono di fatto le condizioni di legittimità alle operazioni sulle azioni proprie.

In particolare, la società, secondo la previsione di cui all’art. 2357 c.c., può, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, procedere all’acquisto di azioni proprie.

La legge prevede, in proposito, diversi ordini di provvedimenti cautelativi.

  1. Organo competente a deliberare l’acquisto

L’art. 2357 c.c. dispone che operazioni siffatte siano controllate dall’assemblea, la quale non ha soltanto la funzione di autorizzarle, ma deve altresì fissarne le modalità ed i limiti quantitativi.

  1. Limite riguardante l’entità massima di azioni acquistabili

Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la legge stabilisce che l’entità complessiva dell’acquisto di azioni proprie debba limitarsi ad una percentuale modesta del capitale sociale: la quinta parte, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

  1. Disponibilità dei mezzi necessari per procedere all’acquisto

L’art. 2357 c.c. fa espresso divieto alle società di acquistare azioni proprie, se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

  1. Limiti riguardanti l’oggetto dell’acquisto

Nei limiti anzidetti, inoltre, possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

Le disposizioni dettate dall’art. 2357 c.c. si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Qual è la sorte delle azioni acquistate in violazione delle norme?

Le azioni acquistate in violazione delle prescrizioni anzidette debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento ed alla corrispondente riduzione del capitale.

Casi speciali di acquisto di azioni proprie

L’art. 2357bis c.c. prevede che la società possa acquistare le proprie azioni senza rispettare i vincoli imposti dalla legge

nelle ipotesi in cui l’operazione d’acquisto avvenga in modo trasparente, per cui non deriva pregiudizio al capitale sociale.

Pertanto, le limitazioni per l’acquisto di azioni proprie non si applicano quando esso avvenga:

  • in esecuzione di una deliberazione dell’assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
  • a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
  • per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
  • in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Disciplina delle azioni proprie nella fase successiva alla loro acquisizione

Qualora la società abbia proceduto (nei limiti ed alle condizioni di legge) all’acquisto di azioni proprie, gli amministratori possono disporre di queste soltanto previa autorizzazione dell’assemblea, che deve stabilire le relative modalità (art. 2357ter c.c.). Ciò al fine di impedire lo svolgimento di azioni speculative da parte degli amministratori.

Proprio a tale scopo, l’art. 2357ter c.c. consente che possano essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e dal secondo comma dell’art. 2357c.c., operazioni successive di acquisto e di alienazione (cd. trading di azioni proprie).

Inoltre, fino a quando tali azioni restano in proprietà della società (non sono, cioè, trasferite o annullate):

— il diritto agli utili ed il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni;

— il diritto di voto è sospeso, ma le azioni medesime sono egualmente computate ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea.

Il D.Lgs. 139/2015, che ha modificato la disciplina del bilancio, ha allineato il trattamento contabile delle azioni proprie alle prassi internazionali e alla normativa europea. Non è più consentita, infatti, l’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale delle azioni proprie, ma è previsto che l’acquisto di azioni proprie comporti una riduzione del patrimonio netto di uguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.

Infine, con la riformulazione dell’art. 2357ter c.c. ad opera del D.Lgs. 224/2010 è stata dettata la disciplina del computo delle azioni proprie ai fini della determinazione del quorum costitutivo e deliberativo dell’assemblea, distinguendo a seconda che si tratti di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ovvero di società chiuse.

Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, è fatto rinvio all’art. 2368, comma 3, c.c. che, in relazione alle azioni per le quali il diritto di voto non può essere esercitato, prevede che queste siano computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea, ma non anche ai fini del calcolo della maggioranza e della quota capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.

Per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, invece, si prevede che le azioni proprie siano sempre computate ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell’assemblea.

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