L’adozione non è più una cosa solo per coppie

Anche le persone singole possono adottare minori stranieri in situazione di abbandono.
Si apre con queste parole il comunicato con cui la Corte costituzionale ha accompagnato il deposito della sentenza 33/2025: adozione per le persone singole.
Con la pronuncia citata, i giudici costituzionali hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29bis, comma 1, della L. 184/1983, relativo alle adozioni cd. internazionali.
In questo articolo spieghiamo come funziona il sistema delle adozioni in Italia e cosa cambia – da oggi – grazie ancora una volta alla sentenza della Corte costituzionale.
Adozione
L’adozione è un istituto giuridico fondamentale per gli Stati, poiché garantisce il diritto ad una famiglia ai bambini che si trovano in stato di necessità.
La famiglia è al centro anche della nostra Carta fondamentale: pur in una formulazione ritenuta da molti arcaica, infatti, l’art. 29 della Costituzione ne fa un espresso riconoscimento e stabilisce che «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».
Secondo alcuni autori la famiglia è addirittura qualificabile come la prima e più importante formazione sociale e, pertanto, è tutelata direttamente dall’art. 2 Cost. (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità).
Quando si parla di bambini – e, in generale, di minori – particolarmente rilevante è la necessità di assicurare loro cura, affetto e un ambiente idoneo alla crescita.
Adottare: un percorso non aperto a tutti
In Italia esiste una legge – 184/1983 – che garantisce il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.
La stessa legge, più volte modificata per adeguarsi ai cambiamenti sociali e giuridici dello stivale, regola l’adozione.
Prima di tutto una premessa: l’adozione è (o, forse, dovremmo dire era) un percorso aperto solo alle coppie eterosessuali.
Per poter adottare, infatti, le coppie devono soddisfare determinati requisiti (art. 6):
- essere coniugate da almeno tre anni o dimostrare una stabile convivenza pregressa;
- avere un’età superiore di almeno 18 anni ma di non più di 45 rispetto a quella del bambino da adottare (limite però superabile nel caso in cui il tribunale accerti che dalla mancata adozione deriverebbe un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore);
- essere giudicate idonee dal Tribunale per i minorenni attraverso un iter che include colloqui con assistenti sociali e verifiche sulle condizioni economiche e personali.
Proprio per il principio che apre la L. 184/1983, cioè quello in base al quale il minore ha diritto di crescere nella sua famiglia, secondo la legge italiana, possono essere adottati i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
L’adozione internazionale
Diversa dall’adozione di minori italiani è la cd. adozione internazionale, disciplinata dagli artt. 29-43 della legge del 1983, che riguarda minori stranieri.
A tale tipologia di adozione si applicano i principi e le direttive della Convenzione per la salvaguardia dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata all’Aja nel 1993.
A differenza dell’adozione nazionale, quella internazionale comporta costi elevanti (stimati intorno ai 40.000 euro) per le persone che intendono realizzarla.
L’intervento della Corte costituzionale
La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina dell’adozione internazionale, che, come quella riguardante bambini italiani, esclude la possibilità per i single di adottare, ha affermato che tale esclusione si pone in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Secondo i giudici, l’art. 29bis comprimeva in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore.
Come si legge nel comunicato pubblicato dalla Corte, l’interesse a diventare genitori, pur non attribuendo una pretesa ad adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme agli interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore.
L’analisi della capacità di essere genitori, dunque, deve sempre partire dalla necessità di assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso.
I single, al pari delle coppie, sono, secondo la Corte, astrattamente idonei ad assicurare al minore in stato di abbandono l’ambiente di cui ha bisogno. Ovviamente, spetterà ai giudici dei tribunali per i minorenni accertare, caso per caso, tale concreta idoneità e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore. L’accertamento può tenere in considerazione anche la rete familiare di riferimento dell’aspirante genitore.
La pronuncia della Corte costituzionale, dunque, rimuove il divieto assoluto per i single di accedere all’adozione internazionale, riconoscendo la loro idoneità astratta a garantire un ambiente familiare stabile e armonioso per il minore.
Ogni aspirante genitore dovrà comunque dimostrare al giudice la propria capacità affettiva ed educativa, nonché la possibilità di fornire un adeguato supporto economico e sociale al minore.
I numeri delle adozioni internazionali
In un passaggio della sua sentenza, la Corte ha evidenziato un dato significativo: il calo – drastico e allarmante – delle domande di adozione.
La tendenza al ribasso è costante da almeno due decenni: sono diminuite le famiglie italiane disposte ad accogliere un minore attraverso l’adozione.
Nel 2021, le famiglie che avevano fatto richiesta di adozione erano 7900 (a fronte dei quasi 13000 del 2001). Numeri ancora peggiori sono registrati per le adozioni internazionali: nel 2021 i decreti di adozione internazionale sono stati solo 1612.
I dati relativi al primo semestre del 2024 evidenziano un’ulteriore riduzione nel numero di adozioni internazionali concluse
Questa decisione rappresenta un passo avanti nel riconoscimento della pluralità dei modelli familiari e pone l’Italia in linea con altre esperienze europee dove l’adozione da parte di single è già prevista. Ad esempio, in Francia, Spagna e Regno Unito la normativa permette ai single di adottare minori, con procedure di valutazione analoghe a quelle previste per le coppie.
Quelli appena citati non sono però solo numeri. Dietro questi dati ci sono minori ai quali non è garantito il diritto ad una famiglia.
La diminuzione delle adozioni sia a livello nazionale che internazionale, infatti, delinea un quadro preoccupante per quanto riguarda la capacità del sistema italiano di fornire famiglie permanenti ai bambini che ne hanno bisogno. L’elevato rapporto tra famiglie disponibili e bambini adottabili a livello nazionale, unito alla lentezza dei processi giudiziari, suggerisce una significativa inefficienza nel sistema.
Cosa cambia adesso?
La sentenza 33/2025 della Corte costituzionale segna una svolta storica nel diritto di famiglia italiano, eliminando una discriminazione che limitava il diritto dei minori abbandonati di trovare una famiglia. La decisione della Corte allinea la legislazione italiana ad un crescente consenso internazionale che riconosce pari dignità alle adozioni da parte di persone non coniugate.
Questa sentenza rappresenta un importante passo avanti verso una maggiore inclusività delle adozioni internazionali in Italia, riconoscendo la capacità delle persone single di offrire un ambiente familiare amorevole e potenzialmente aumentando il numero di adozioni portate a termine.
L’enfasi posta dalla Corte sull’interesse superiore del minore e sul diritto all’autodeterminazione personale evidenzia un’evoluzione verso un approccio più incentrato sui diritti.
Come già aveva fatto in più occasioni per tematiche come il suicidio assistito (di cui abbiamo parlato anche qui), i giudici costituzionali hanno aperto la porta ad una nuova fase. Nel caso specifico hanno dato la possibilità ai single di intraprendere il percorso adottivo, sempre nel rispetto dell’interesse superiore del minore e sotto il controllo del giudice competente. La palla passa ora al legislatore, chiamato a dare piena attuazione a questa importante innovazione giuridica.
Per approfondire questo ed altri argomenti di diritto civile consigliamo la lettura del nostro Compendio di diritto civile