Le RSA (rappresentanze sindacali aziendali)
L’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) garantisce la presenza del sindacato in azienda mediante la possibilità di costituire, nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, RSA (rappresentanze sindacali aziendali), costituite ad iniziativa dei lavoratori, a condizione che la nomina sia riconosciuta da un sindacato in possesso di determinati requisiti.
La norma citata, in origine, riconosceva sostanzialmente il diritto alla costituzione delle RSA alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, determinando, di fatto, una posizione di privilegio per i sindacati affiliati alle tre storiche confederazioni italiane (CGIL, CISL e UIL).
Le insofferenze verso queste regole di costituzione delle RSA sospettate di illegittimità costituzionale (per la posizione privilegiata delle confederazioni rispetto agli altri sindacati), si sono tradotte nell’istanza di referendum popolare sull’art. 19, comma 1. Per effetto delle modifiche apportate a seguito del referendum, l’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori è stato così formulato: «Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva».
Il referendum, quindi, facendo venir meno il riferimento alla maggiore rappresentatività, ha avuto l’effetto di riconoscere a qualsiasi associazione sindacale (anche minoritaria o non confederale) il diritto alla costituzione di una propria RSA: l’unico requisito posto dalla norma è, infatti, per tutte le associazioni sindacali, la stipulazione di un contratto collettivo di lavoro (di qualsiasi livello) applicato nell’unità produttiva.
Il passaggio alle RSU (rappresentanze sindacali unitarie)
Le confederazioni sindacali hanno assunto l’impegno alla progressiva sostituzione delle RSA con le RSU (rappresentanze sindacali unitarie).
La prima previsione in questo senso è contenuta nel Protocollo d’intesa del 23 luglio 1993, sulla base delle indicazioni dell’accordo quadro del 1991; tale impegno è stato poi ribadito con l’accordo Confindustria-CGIL, CISL, UIL del 10 gennaio 2014, recante il Testo Unico della rappresentanza, in attuazione di quanto stabilito negli accordi interconfederali del 28 giugno 2011 e del 31 maggio 2013.
L’accordo Confindustria e CGIL, CISL, UIL del 28 febbraio 2018 (Patto per la fabbrica) sulle relazioni industriali e la contrattazione collettiva ha poi consolidato i principi e le procedure del Testo Unico sulla rappresentanza del 2014. L’acquisizione dei dati relativi alla misura della rappresentanza (iscritti e voti) delle parti stipulanti i contratti collettivi, sindacali e datoriali, e la loro certificazione è essenziale per rendere efficaci ed esigibili i contratti collettivi.
Come per le RSA, anche le RSU possono essere costituite nelle unità produttive di aziende che hanno più di 15 dipendenti e l’iniziativa per la costituzione delle RSU può essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente.
Il diritto a partecipare alla RSU aziendale è riconosciuto, secondo quanto stabilito dall’accordo interconfederale del 2014, ai sindacati aderenti alle confederazioni firmatarie dell’accordo stesso o alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all’unità produttiva.
Possono partecipare all’elezione della RSU anche le organizzazioni sindacali di categoria non confederali o non firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto dei suddetti accordi interconfederali e che abbiano una certa rappresentatività nell’unità produttiva.
Il numero dei componenti delle RSU varia a seconda del numero di lavoratori occupati in ciascuna unità produttiva.
Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale e a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
I componenti delle RSU sono determinati con criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
Le RSU durano in carica 3 anni e godono degli stessi diritti e doveri previsti dallo Statuto dei Lavoratori in riferimento ai membri delle RSA.
Per l’approfondimento dello studio dello ius variandi, si rinvia al Compendio di diritto del lavoro e al Manuale di diritto del lavoro delle Edizioni Simone.