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La recidiva in Diritto Penale

Il concorso in Diritto Penale

Stai studiando Diritto Penale per un esame universitario o per un concorso pubblico? In questo approfondimento ci occuperemo della recidiva in Diritto Penale e cercheremo di capire qual è il rapporto esistente tra i concetti di recidiva, capacità a delinquere e pericolosità criminale.

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Recidiva, capacità a delinquere e pericolosità criminale

Per parlare di recidiva è necessario innanzitutto comprendere cosa si intenda per capacità a delinquere e pericolosità criminale.

La capacità a delinquere è, in breve, la tendenza di una persona a commettere fatti in contrasto con la legge penale, quindi, in sostanza, a commettere reati e rientra tra gli elementi che il giudice valuta quando deve determinare la pena da applicare al reo. In particolar modo, ai sensi dell’articolo 133 del Codice Penale, il giudice deve considerare una serie di elementi come il carattere del reo, i motivi a delinquere, la sua condotta precedente, concomitante o successiva al reato, le sue condizioni di vita sociali o familiari, i precedenti penali e, più in generale, giudiziari del reo.

Si può dire, quindi, che la capacità a delinquere consente al giudice di modulare la pena in maniera più accurata rispetto alla reale gravità del fatto e alla reale pericolosità del reo. E qui veniamo, quindi, al concetto di pericolosità.

La pericolosità criminale, infatti, anche detta pericolosità sociale, rappresenta un grado particolarmente intenso di capacità a delinquere. Secondo l’articolo 203 del Codice Penale, la pericolosità criminale consiste nella probabilità che il reo, a prescindere dal fatto che sia imputabile, commetta ulteriori reati.

Le 4 forme di pericolosità criminale

Il Codice Penale disciplina quattro forme diverse di pericolosità criminale che corrispondono in realtà a quattro i tipi di autori di reato questi sono:

  • il delinquente abituale;
  • il delinquente professionale;
  • il delinquente per tendenza;
  • il recidivo.

Il delinquente abituale, figura disciplinata dagli articoli 102 e 104 del Codice Penale, è il soggetto per il quale si presume un’attitudine a commettere dei reati, in virtù dell’abitualità con la quale commette delitti.

Il delinquente professionale, invece, secondo l’articolo 205 del Codice Penale, è colui che vive, anche solo parzialmente, con i proventi dei delitti che realizza. Questa circostanza fa desumere che questo soggetto è probabile che commetta ulteriori reati.

È importante ricordare che per la dichiarazione di professionalità non è necessario essere stati dichiarati già delinquenti abituali, quindi si tratta di due nozioni completamente distinte e separate.

Il delinquente per tendenza, invece, articolo 108 del Codice Penale, è colui il quale, pur non essendo un recidivo o un delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale che, per sé o unitamente alle circostanze valutabili dal giudice per desumere la gravità del reato (cioè quelle di cui all’art. 133, comma 1), rivela una particolare inclinazione a delinquere che trova la sua causa in un’indole malvagia.

Infine, ultima tipologia di pericolosità criminale, disciplinata dal Codice Penale è proprio il recidivo e, quindi, veniamo a parlare del nucleo di questo approfondimento, cioè la recidiva.

La recidiva in Diritto Penale

La recidiva, secondo l’articolo 99 del Codice Penale, è una circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole che riguarda il soggetto che, essendo già stato condannato per aver commesso un delitto non colposo, ne commette un altro.

Quindi, gli elementi essenziali perché si possa parlare di recidiva sono due: il primo è che entrambi i delitti commessi siano delitti non colposi (quindi, non potrà verificarsi recidiva se, ad esempio, uno dei due delitti è colposo o, addirittura, se è una contravvenzione); il secondo elemento costitutivo della recidiva è che il reo deve essere stato condannato, per il delitto non colposo commesso in precedenza, con sentenza passata in giudicato. Non è, invece, necessario che sia già stata eseguita, parzialmente o totalmente, la pena che era stata comminata.

Le 4 forme di recidiva nel Codice Penale

Il codice penale, all’articolo 99, disciplina 4 forme di recidiva.

La prima è la recidiva semplice, ovvero la forma base di recidiva, la quale riguarda colui che commette un delitto non colposo essendo già stato condannato per un precedente delitto non colposo. In questo caso, l’aumento di pena che deriva da recidiva e di un terzo della pena stabilita per il delitto che è stato commesso.

Il secondo comma all’articolo 99 disciplina, invece, la recidiva aggravata, cioè quando il soggetto commette un reato che è della stessa indole di quello commesso in precedenza (cd. recidiva specifica). Ciò significa che viene violata sostanzialmente la stessa disposizione di legge che era stata violata nel delitto precedente.

Si ha recidiva aggravata anche quando il delitto è commesso entro cinque anni dalla commissione del precedente delitto non colposo (cd. recidiva infraquinquennale) o ancora si parla di recidiva aggravata quando il nuovo delitto non colposo viene commesso durante e dopo l’esecuzione della pena combinata per il diritto non colposo commesso in precedenza ovvero durante il periodo di tempo in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena.

Quindi, in questi tre casi, che determinano appunto una recidiva aggravata, l’aumento della pena combinata per il delitto non colposo commesso è sino alla metà della pena base.

Il terzo comma all’articolo 99 disciplina, invece, la recidiva pluriaggravata, la quale ricorre quando il delitto è commesso in maniera tale che più di una delle circostanze che da sole giustificherebbero l’applicazione della recidiva aggravata, si manifestano contemporaneamente.

Quindi, per esempio, si ha recidiva pluriaggravata quando il reo commette un nuovo delitto non colposo entro cinque anni da quello commesso in precedenza e viola anche la stessa disposizione di legge. In questo caso, per la recidiva pluriaggravata l’aumento di pena è fissato alla metà della pena che sarebbe applicata per il delitto non colposo che viene commesso.

Infine, il quarto comma dell’articolo 99 disciplina la recidiva reiterata. Si ha recidiva reiterata quando il delitto non colposo viene commesso da un soggetto che era già stato dichiarato recidivo in precedenza e, in particolar modo:

  • se era stato dichiarato recidivo semplice, l’aumento di pena è sino alla metà della pena che sarebbe stata applicata in caso di mancanza di recidiva;
  • se il soggetto era già recidivo aggravato, l’aumento di pena è sino ai due terzi della pena base.

Dove studiare Diritto Penale

Con questo approfondimento abbiamo fornito una spiegazione chiara e semplice della recidiva in Diritto Penale, utile per comprendere appieno l’argomento.

È chiaro, però, che se devi superare un esame o un concorso pubblico sarà necessario uno studio più approfondito che abbracci anche molte altre nozioni fondamentali della materia.

Per prima cosa, è impossibile studiare questa disciplina senza consultare il Codice Penale. Maggiormente consigliato, poi, è il Codice Penale esplicato ricco di note esplicative che aiutano gli studenti nella comprensione del testo normativo.

Se, invece, hai bisogno di un testo in grado di riassumere tutte le nozioni basilari di Diritto Penale, particolarmente consigliato è il Compendio. Non si tratta solo di un testo aggiornato sugli argomenti di maggiore interesse, ma anche di un importante sostegno in vista dell’esame. Alla fine dei capitoli, infatti, sono presenti alcune delle domande che più di frequente vengono poste in sede d’esame.

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