Il decreto milleproroghe è un decreto approvato con lo scopo di prorogare o differire alcuni termini legislativamente previsti. Tale tipo di decreto fu adottato per la prima volta nel 2001 e, da allora, ha mantenuto in media una cadenza annuale.
L’utilizzo del decreto legge
Il milleproroghe è un decreto legge, cioè un atto normativo provvisorio dotato di forza di legge che viene adottato dal Governo. La procedura di adozione e i cui presupposti per l’adozione di tale decreto sono stabiliti dall’art. 77 della Costituzione.
In base alla Costituzione, infatti, il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori che hanno forza di legge, in casi straordinari di necessità e d’urgenza. Dopo l’approvazione da parte del Governo, il decreto entra subito in vigore e iniziano a decorrere i sessanta giorni per la sua conversione e/o per la sua eventuale modifica.
Normalmente, infatti, spetta al Parlamento approvare nuove leggi e la Costituzione fissa precisi limiti per le ipotesi per le quali tale facoltà è demandata al Governo, con un controllo preventivo (per i decreti legislativi) o successivo (per i decreti legge) del parlamento sul suo operato.
Nel caso specifico dei decreti legge, è concesso l’intervento del Governo con il controllo successivo del Parlamento in fase di conversione proprio per far fronte a situazioni imprevedibili che necessitano di un pronto intervento da parte dello Stato. In tali situazioni, infatti, la lunga procedura di formazione delle leggi ordinarie non renderebbe possibile la gestione celere delle emergenze.
Proprio a causa delle particolarità del decreto legge, i decreti milleproroghe sono stati spesso oggetto di critiche da parte sia dei Presidenti della Repubblica sia della stessa Corte costituzionale.
Già nel 2012, con la sentenza n, 22, la Consulta aveva affermato che tali decreti, pur se con ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono avere come ragione d’essere quella di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale.
I giudici della Corte costituzionale hanno quindi sottolineato che tutti gli interventi “a regime” di materie o settori di materie non dovrebbero confluire nel milleproroghe, ma dovrebbero essere oggetto di provvedimenti adottati con la normale procedura di formazione delle leggi dettata dall’art. 71 della Costituzione.
La ratio alla base della decretazione d’urgenza non sembra essere rispettata dal decreto milleproroghe, che contiene spesso anche proroghe e disposizioni ulteriori rispetto a quelle necessarie per garantire la continuità dell’azione amministrativa e a quelle necessarie per l’efficienza e l’efficacia dell’azione della pubblica amministrazione.
Milleproroghe 2024
Anche quest’anno, il Governo ha approvato il cd. decreto milleproroghe per l’anno 2024.
È stato infatti emanato dal Presidente della Repubblica il D.L. 215/2023, convertito il 23/02/2024 dalla L. n°18. Il provvedimento contiene disposizioni concernenti la proroga di alcuni termini legislativi e, come ormai da consolidata tradizione, in fase di conversione sono stati presentati innumerevoli emendamenti (più di 1200).
Alcune delle novità più rilevanti riguardano l’innalzamento dello stanziamento per il cosiddetto «bonus psicologo», che è stato aumentato a 10 milioni, la garanzia delle risorse per il fondo sui disturbi alimentari. Non sono mancati anche interventi relativi ai concorsi pubblici, con proroghe per le assunzioni, ad esempio, per il Ministero dell’interno e per il Ministero dell’economia e delle finanze.
Con il decreto milleproroghe è stata inoltre confermata l’attuale modalità di svolgimento dell’esame di avvocato con una prova scritta e una orale.