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L’Italia è membro osservatore del Board of Peace

Italia board of peace

Il 19 febbraio 2026 si è svolta a New York la prima riunione ufficiale del Board of Peace – in italiano Consiglio di Pace. Si tratta del nuovo organismo internazionale, istituito da Donald Trump durante il Forum economico e politico internazionale tenutosi a Davos (Svizzera) dal 19 al 23 gennaio 2026.

L’Italia, formalmente invitata dal Presidente degli USA ad aderire alla nuova organizzazione internazionale, ha partecipato alla riunione in qualità di “membro osservatore”.

Quali sono gli scopi e le principali caratteristiche di questa nuova “istituzione”? Cosa implica, sul piano giuridico e internazionale, lo status di “osservatore” dell’Italia? Per rispondere a questi interrogativi è opportuno chiarire, innanzitutto, di quale soggettività giuridica godono le organizzazioni internazionali, per poi passare ad analizzare lo Statuto ufficiale del Board of Peace.

 

  1. Le organizzazioni internazionali: i soggetti funzionali della Comunità Internazionale

Quando si studia una qualsiasi branca del diritto, la prima domanda da porsi è «chi sono i soggetti destinatari delle sue norme?» Nel caso del diritto internazionale, la risposta può apparire scontata: gli Stati che fanno parte della Comunità internazionale. Si tratta, in realtà, di un’affermazione solo parzialmente corretta: accanto agli Stati, i quali sono i soggettioriginari” del diritto internazionale, vi è un’altra categoria di soggetti cd. “derivati”. Si tratta delle organizzazioni internazionali, soggetti istituzionali che nascono dalla volontà di alcuni Stati di cooperare per raggiungere obiettivi specifici. L’esempio più emblematico è l’Organizzazione delle Nazioni Unite (1945), nata all’indomani della II Guerra Mondiale per preservare e garantire la pace mondiale. Anche l’Unione Europea rientra nel panorama delle organizzazioni internazionali, sebbene abbia una struttura istituzionale così articolata e dalle competenze talmente ampie da assomigliare “quasi” a uno Stato.

La dottrina (LEANZA e CARACCIOLO) riconosce alle organizzazioni internazionali una soggettività di tipo funzionale. Quest’ultima è limitata, da un lato, al raggiungimento degli obiettivi per cui sono state istituite e, dall’altro, all’esercizio delle competenze che gli Stati membri hanno loro riconosciuto nell’accordo istitutivo (cd. principio delle competenze di attribuzione). Per poter “accertare” che un’organizzazione sia un soggetto internazionale, il passaggio fondamentale è la lettura del suo Statuto. Questo documento, oltre a sancire la nascita dell’organizzazione, deve garantire il soddisfacimento di due requisiti:

  • l’effettività, ossia la capacità del soggetto internazionale di poter adempiere alle sue funzioni attraverso un’adeguata organizzazione interna. Nel caso delle organizzazioni internazionali, l’effettività implica anche la presenza di una sede fisica in cui poter svolgere i propri compiti (l’ONU, ad esempio, ha la sua sede principale nel cd. Palazzo di vetro a New York, negli USA, e anche un’altra a Ginevra, in Svizzera);
  • l’indipendenza, ossia l’autonomia che l’organizzazione internazionale deve avere, rispetto ai singoli Stati membri che la compongono, nell’esercizio delle sue funzioni.

In quanto soggetti del diritto internazionale, dunque destinatari delle sue norme, le organizzazioni internazionali godono, tra l’altro, della capacità di: trattare con gli Stati e con le altre organizzazioni internazionali (ius negotiandi); concludere accordi internazionali con gli Stati e/o con altre organizzazioni internazionali (ius contrahendi); poter essere rappresentate presso altre organizzazioni internazionali (ius legationis).

  1. Il Board of Peace (il Consiglio di Pace)

Il Consiglio di Pace è l’ultima tra le organizzazioni internazionali istituite attualmente. Il suo nome è stato fatto per la prima volta a settembre 2025, quando gli Stati Uniti hanno presentato il Piano in 20 punti per la ricostruzione di Gaza, da attuarsi dopo la cessazione del conflitto israelo-palestinese. Il punto n. 9 parla del Board of Peace come di un’organizzazione internazionale con carattere temporaneo, che «definirà il quadro e gestirà i finanziamenti per la riqualificazione di Gaza fino a quando l’Autorità Palestinese avrà completato il suo programma di riforme […] e potrà riprendere il controllo di Gaza in modo sicuro ed efficace».

Con la successiva Risoluzione 2803/2025 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, anche le Nazioni Unite hanno riconosciuto la soggettività internazionale di questo nuovo organismo, prima della sua formale istituzione (si parla, in termini tecnici, di riconoscimento ex ante ). Nella citata Risoluzione, peraltro, il Consiglio di Sicurezza ha autorizzato il nuovo organismo a: concludere gli accordi necessari al conseguimento degli obiettivi del Piano per la ricostruzione di Gaza; istituire entità operative dotate, se necessario, di personalità giuridica internazionale e di poteri operativi per l’esercizio delle sue funzioni.

Eppure, nello Statuto del Board of Peace firmato a Davos lo scorso 22 gennaio (di cui riportiamo qui una traduzione in italiano, a sua volta basata su un documento ottenuto e certificato dal giornale Times of Israel ) non compare il benché minimo riferimento a Gaza. Al contrario, lo Statuto si apre con un invito «ad abbandonare approcci e istituzioni che troppo spesso hanno fallito».

2.1 Lo Statuto del Board of Peace

L’art. 1 dello Statuto attribuisce al Board of Peace il compito di «promuovere la stabilità, ripristinare un governo affidabile e legittimo e garantire una pace duratura nelle aree colpite o minacciate da conflitti». Si tratta di una conferma ulteriore rispetto a quanto abbiamo già detto nel paragrafo precedente: il Presidente Trump non intende “limitare” l’azione del Consiglio di Pace soltanto a Gaza, bensì estenderla a tutti i conflitti internazionali, presenti e futuri.

 

2.1.1 Chi può aderire al nuovo organismo internazionale?

 L’art.2 stabilisce che possono entrare a far parte del Consiglio di Pace soltanto gli Stati invitati dal Presidente (carica che l’art. 3.2 attribuisce a Trump, che potrà in ogni momento nominare il suo successore). Sono 22 gli Stati che, attualmente, hanno ratificato l’accordo istitutivo del Board of Peace: Argentina, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Bielorussia, Egitto, Ungheria, Indonesia, Giordania, Kazakistan, Kosovo, Marocco, Pakistan, Qatar, Arabia Saudita, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan e Vietnam.

A questo elenco vanno poi aggiunti, rispettivamente:

  • gli Stati che non hanno ancora confermato la loro adesione, tra cui figurano Cambogia, Cina, Croazia, Germania, India, Italia, l’esecutivo dell’UE, Paraguay, Russia, Singapore, Thailandia e Ucraina;
  • gli Stati che non aderiranno al nuovo organismo internazionale, ossia Francia, Norvegia, Slovenia, Svezia e Regno Unito.

Sempre riguardo alla membership dei Paesi che hanno ratificato lo Statuto del Board of Peace, l’art. 2.2, lett. c) contiene una disposizione inusuale: si prevede, infatti, che ciascuno Stato membro resterà in carica soltanto per tre anni, trascorsi i quali il suo mandato dovrà essere rinnovato dal Presidente. Tale disposizione, però, non si applicherà a quegli Stati che, durante il loro primo anno di mandato, contribuiranno al Board of Peace ≪con oltre 1.000.000.000 di dollari USA in fondi contanti≫.

 

2.2.2 Il Comitato esecutivo

 

Il successivo articolo 4.1 è poi dedicato al Comitato esecutivo, organo assembleare del Board Peace. Esso è composto dai  ≪leader di fama mondiale≫ selezionati dal Presidente Trump ed è guidato da un Amministratore delegato, nominato dal Presidente e confermato a maggioranza dal Comitato Esecutivo. Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza dei membri presenti e votanti, compreso l’amministratore delegato. Tali decisioni hanno effetto immediato, salvo veto del Presidente in qualsiasi momento successivo.

Quanto alla durata del Board of Peace, l’art. 10.2 attribuisce al Presidente un ruolo chiave: egli potrà sciogliere l’organizzazione nel momento in cui lo riterrà necessario e opportuno, oppure al termine di ogni anno solare dispari se non avrà provveduto al rinnovo dello Statuto.

3 Lo status di osservatore dell’Italia all’interno del Board of Peace

Come abbiamo detto in precedenza, l’Italia è tra i Paesi che hanno ricevuto dal Presidente Trump l’invito ad aderire al Board of Peace. Il nostro Paese, infatti, può aderire alle organizzazioni internazionali in forza dell’articolo 11 della Costituzione. Quest’ultimo recita che ≪l’Italia […] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo≫. La circostanza che “soltanto” gli Stati invitati dal Trump possono entrare a far parte del Board of Peace contraddice in modo inequivocabile sia il senso dell’art. 11 della Costituzione sia la sostanziale uguaglianza di cui tutti gli Stati dovrebbero godere nella Comunità Internazionale.

Per ovviare al problema di legittimità costituzionale, l’Italia ha scelto di partecipare alla riunione inaugurale del Board of Peace in qualità di membro “osservatore”. Si tratta di uno status giuridico che consente a un Paese di prendere parte alle riunioni di un’organizzazione internazionale, senza tuttavia poter esprimere un diritto di voto. Questa figura, in realtà,  non è espressamente prevista dallo Statuto del Board of Peace: è infatti consentita la presenza di soggetti senza diritto di voto soltanto «in attesa della ratifica, accettazione o approvazione della Carta in conformità con i propri requisiti giuridici interni, previa approvazione da parte del presidente».

Il Governo italiano ha, dunque, scelto una posizione che punta, allo stesso tempo, a mantenere buoni rapporti con lo storico alleato d’oltreoceano  e con quei Paesi europei che, come la Francia, hanno dichiaratamente manifestato la propria opposizione al nuovo organismo internazionale.

La Francia, peraltro, ha espresso la sua contrarietà anche rispetto alla scelta dell’Unione Europea di inviare, alla riunione inaugurale del Board of Peace, la Commissaria al Mediterraneo Dubravka Šuica. In realtà, come ha precisato la Commissaria europea di rientro da Washington, ≪rientra nelle competenze della Commissione europea, in quanto rappresentante esterna dell’Unione, accettare inviti di questo tipo, come forma di cortesia internazionale≫. Ursula Von der Leyen aveva, infatti, ricevuto da Donald Trump l’invito a presenziare alla riunione inaugurale del Board of Peace. La Commissaria europea ha, pertanto, sostituito Ursula Von der Leyen soltanto in qualità di osservatore esterno, non avendo ricevuto nessun mandato dagli Stati membri per aderire al nuovo organismo internazionale.

D’altronde, come ha fatto notare la stessa Dubravka Šuica, alla riunione del Board of Peace erano presenti 14 Paesi dell’UE:

  • Ungheria e Bulgaria hanno formalmente aderito al Board of Peace in qualità di Stati membri;
  • in qualità di membri osservatori hanno partecipato, oltre all’Italia, Cipro, Repubblica Ceca, Croazia, Slovacchia, Austria, Germania, Finlandia, Grecia, Paesi Bassi, Polonia e Romania.

Se vuoi approfondire il mondo delle organizzazioni internazionali, allora ti consigliamo di leggere il Compendio di Diritto Internazionale, uno strumento indispensabile per comprendere appieno che cosa sia la ≪Comunità Internazionale≫ e da quali soggetti essa è composta.