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La nascita del diritto del lavoro
La nascita del diritto del lavoro deve essere collocata nel XIX secolo, quando l’emancipazione delle classi lavoratrici subalterne ha posto la necessità di regolamentare specificamente il rapporto tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.
Il fenomeno di maggior rilievo nell’evoluzione di tale ramo del diritto è stato il passaggio dalla scarna disciplina del codice civile del 1865 (che non prevedeva una disciplina del rapporto di lavoro, ma solo quella della locazione delle opere e dei servizi) e dalla modesta elaborazione giurisprudenziale dell’epoca ad una diffusa e penetrante regolamentazione del rapporto di lavoro inteso come rapporto fondamentale nello Stato democratico.
Nelle sue prime applicazioni, l’intervento del legislatore si è sviluppato in modo episodico e con riguardo solo a talune condizioni economiche e sociali del rapporto di lavoro particolarmente gravose per i lavoratori (es. assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, tutela del riposo settimanale e festivo, tutela di donne e minori).
È nato, così, un insieme di norme, aventi una chiara finalità protettiva: è questa la prima fase del diritto del lavoro, che si qualifica come quella della prima legislazione sociale.
Il primo organico intervento legislativo è stato offerto dalla legge sull’impiego privato (R.D.L. 1825/1924), con la quale è stata predisposta la disciplina del rapporto di lavoro degli impiegati e che ha offerto la prima definizione del contratto di lavoro subordinato.
Negli stessi anni, nel periodo corporativo fascista, una ulteriore fonte di diritto positivo ha concorso allo sviluppo della materia lavoristica: il contratto collettivo corporativo, dotato di efficacia generale e inderogabile.
Entrata in vigore del codice civile del 1942
Con l’entrata in vigore del codice civile del 1942, si ha una sistemazione organica della materia del lavoro, cui è dedicata una disciplina compresa, unitamente a quella dell’impresa e delle società, nel Libro V (in particolare, i primi quattro titoli: artt. 2060-2246). Questa fase, definita dalla dottrina come quella della incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato, è stata caratterizzata dal fatto che la materia lavoristica non fu più considerata oggetto di disciplina speciale o eccezionale ma, inserita nella codificazione unificata del diritto privato, fu riconosciuta come una delle tre fondamentali materie componenti l’intero diritto privato stesso (insieme al diritto commerciale e civile).
Entrata in vigore della Costituzione
Un ulteriore momento di significativo sviluppo del diritto del lavoro è coinciso con la Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, e che, alla visione corporativistica dello Stato fascista (cui è ispirato il codice civile del 1942), ha sostituito quella democratica e sociale, fondando la Repubblica italiana sul lavoro (art. 1).
Inizia, così, una nuova stagione del diritto del lavoro che la dottrina ha qualificato come fase della costituzionalizzazione, contrassegnata dalla novità di «affiancare al tradizionale obiettivo della tutela della posizione contrattualmente debole quello della tutela della libertà e della dignità sociale del lavoratore», nei confronti delle quali lo Stato sociale assume l’impegno non solo della protezione, ma anche e soprattutto della loro effettiva promozione. La caratterizzazione maggiore di tale nuovo sviluppo è offerta dalla cd. lettura costituzionale della materia del diritto del lavoro, effettuata, cioè, alla luce dei principi costituzionali che segnano i limiti e le direttive entro cui il conflitto tra gli opposti interessi della produzione e dell’eguaglianza, libertà e dignità dei lavoratori devono trovare soluzione.
Disciplina inderogabile a tutela del lavoratore
Successivamente all’emanazione della Costituzione, si è rafforzata la tutela unilaterale e privilegiata degli interessi dei lavoratori e, progressivamente, si è andata costituendo una disciplina inderogabile, fortemente limitativa dei poteri del datore di lavoro: le espressioni più importanti di questa evoluzione sono rappresentate dalla legge limitativa dei licenziamenti individuali (L. 15 luglio 1966, n. 604) e dallo Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300).
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