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Riders e diritto al lavoro: una fotografia della situazione

riders e diritto del lavoro

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Definizione di riders e di piattaforme digitali

Con il termine «riders» si fa riferimento ai lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, cioè tramite programmi e procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

Riders etero-organizzati e riders autonomi: tutele differenziate

Il D.Lgs. 81/2015 prevede in favore dei riders tutele differenziate a seconda che la loro attività, per le concrete modalità operative, sia riconducibile alla nozione generale di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata oppure a quella di lavoro autonomo occasionale.

Nella prima ipotesi — cioè nel caso in cui i riders lavorino in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma digitale — in base all’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 si applica la disciplina del lavoro subordinato.

Nella seconda ipotesi — cioè nel caso in cui i riders lavorino in assenza delle condizioni di subordinazione e dei requisiti previsti dal citato art. 2 e svolgano una prestazione di carattere occasionale priva del carattere della continuità — trovano applicazione, invece, in via residuale, le norme minime di tutela previste dal Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015 (artt. 47bis-47octies), introdotte dal D.L. 101/2019, conv. in L. 128/2019.

Al fine di distinguere tra riders etero-organizzati e riders autonomi è opportuno effettuare una valutazione complessiva che tenga conto, contestualmente, dell’aspetto organizzativo della prestazione e del carattere di continuità della stessa.

La tutela dei riders che svolgono prestazioni di lavoro autonomo tramite piattaforme digitali

I riders autonomi, in primo luogo, hanno diritto ad un compenso, che può essere determinato in base a criteri, stabiliti in sede di contrattazione collettiva dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente. In mancanza di contratti collettivi, i lavoratori non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate (divieto di cottimo) e deve essere loro garantito un compenso minimo orario, parametrato ai minimi tabellari, stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Inoltre, deve essere garantita un’indennità integrativa, non inferiore al 10%, per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Per i riders autonomi la legge prevede, poi, la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai fini dell’assicurazione INAIL il committente che utilizza la piattaforma è però tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal D.P.R. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nonché al rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

I contratti di lavoro dei riders devono essere provati per iscritto e i lavoratori, entro la data di instaurazione del rapporto di lavoro, devono ricevere, in quanto compatibili, le informazioni sul rapporto di lavoro previste dal D.Lgs. 152/1997, nonché le informazioni inerenti alla tutela della sicurezza.

Per l’approfondimento dello studio dello ius variandi, si rinvia al Compendio di diritto del lavoro e al Manuale di diritto del lavoro delle Edizioni Simone.