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Legge sull’oblio oncologico: più tutele e diritti per contratti, adozioni, concorsi, lavoro

diritto all'oblio oncologico

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale (n. 294 del 18 dicembre) la legge 7-12-2023, n. 193, sul cd. oblio oncologico finalizzata a garantire la parità di trattamento e ad escludere qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone colpite da patologie oncologiche.

Cos’è il diritto all’oblio oncologico

È il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi indicati dalla stessa legge che individua ambiti specifici (servizi bancari, di investimento, assicurativi, concorsi pubblici, adozioni).

Chi ha diritto all’oblio oncologico

Ha diritto all’oblio oncologico il paziente guarito da una patologia oncologica da più di dieci anni. Se si tratta di persone che si sono ammalate prima del compimento del ventunesimo anno di età, il diritto all’oblio spetta al paziente guarito da più di cinque anni.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, con decreto del Ministro della salute, è pubblicato l’elenco di eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli indicati (i dati clinici mettono in evidenza che, per alcune patologie oncologiche, il periodo necessario per dichiarare la guarigione può essere più breve).

Chi non ha diritto all’oblio oncologico

Non ha diritto all’oblio oncologico il paziente non dichiarato guarito, in particolare:

  • il paziente in cui la malattia è in atto;
  • il paziente non ammalato per il quale non sono trascorsi i dieci (o cinque anni) previsti dalla legge dall’insorgenza della malattia;
  • il paziente che nel periodo di dieci (o cinque anni) abbia avuto episodi di recidiva.

In questi non sussiste discriminazione, in quanto si tratta di persone ancora esposte alla malattia, anche solo potenzialmente, in base ai dati forniti dalla ricerca medica.

Lo Stato, tuttavia, non lascia queste persone prive di tutela in quanto la malattia viene identificata come causa di disabilità oncologica (L. 104/1992) dalla quale conseguono diritti in ambito assistenziale, lavorativo e previdenziale.

Quali diritti comporta il riconoscimento del diritto all’oblio oncologico 

1) Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi

Il diritto consiste nella possibilità di stipulare o rinnovare contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi e qualsiasi altro tipo di contratto anche tra privati senza fornire informazioni sulla propria salute riguardo alla patologia oncologica dalla quale si è guariti.

Prima della nuova legge, le informazioni fornite potevano essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali, l’introduzione di limiti, costi e oneri aggiuntivi, l’applicazione di trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti, pur se si trattava di persone guarite e perfettamente sane.

Con la nuova legge, invece, si potrà fare un mutuo, chiedere un prestito, fare un ordine di investimento, stipulare un’assicurazione, senza dover fornire informazioni sul proprio stato di salute riguardo al tumore e senza subire alcuna penalità.

Le informazioni non possono essere acquisite neppure da fonti diverse e se sono già a disposizione della banca, dell’intermediario, dell’assicurazione o (più in generale) dell’altro contraente non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente.

La violazione delle nuove disposizioni è punita gravemente con la nullità delle clausole contrattuali difformi.

2) Accesso alle adozioni

La condizione di paziente oncologico guarito non è di ostacolo all’adozione.

Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale che deve accertare l’idoneità degli adottanti (in particolare riguardo alla capacità di educare il minore, alla situazione personale ed economica, alla salute, all’ambiente familiare dei richiedenti, ai motivi per i quali essi desiderano adottare). Il procedimento dell’adozione è impostato sul diritto del minore ad avere una famiglia che possa accoglierlo al meglio. L’accertamento del tribunale e quindi finalizzato a garantire che il minore sia inserito in un contesto familiare adeguato, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo della idoneità dei futuri genitori a prendersi cura del minore (per cui possono rilevare stati fisici e psichici che compromettono tale idoneità).

Certamente sulla idoneità all’adozione non rileva, di per sé, la condizione di una persona ammalata che sia perfettamente guarita dal tumore.  La nuova legge precisa quindi che le indagini non possono riguardare informazioni relative a precedenti patologie oncologiche, dalle quali l’adottante sia guarito.

3) Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale

Nelle procedure concorsuali, pubbliche e private, quando sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e da cui siano guariti.

Di conseguenza, la condizione pregressa di ammalato di tumore non può essere di ostacolo alla partecipazione ad un concorso, anche quando siano richiesti accertamenti sullo stato di salute.

I concorsi banditi dopo la data di entrata della legge devono conformarsi alle nuove regole, a pena di nullità della parte degli atti amministrativi da esse difformi.

In ambito lavorativo, con successivo decreto ministeriale, lo Stato si impegna a promuovere, specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.