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Le associazioni nel diritto privato

Usucapione

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Per il diritto privato l’associazione, in generale, è un ente collettivo, ossia un’organizzazione di persone e di beni, diretta alla realizzazione di uno scopo comune, che si pone come centro autonomo di interessi distinto dai singoli componenti e che, pertanto, rileva come soggetto di diritto. Nel codice civile le associazioni sono distinte in riconosciute e non riconosciute.

Le associazioni riconosciute sono persone giuridiche e sono, quindi, dotate di personalità giuridica: la personalità giuridica conferisce all’associazione l’autonomia patrimoniale perfetta.

Le associazioni non riconosciute sono prive della personalità giuridica ma sono comunque dotate della soggettività giuridica che caratterizza gli enti collettivi e per questo, ad esempio, possono stare in giudizio, in quanto dotate di capacità processuale (art. 36 c.c.).

Il riconoscimento

L’acquisto della personalità giuridica avviene con il riconoscimento mediante atto amministrativo che determina l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, secondo un procedimento disciplinato dal d.P.R. 361/2000.

La mancanza di riconoscimento può essere dovuta a ragioni ostative che impediscono l’iscrizione nel registro (es. patrimonio inadeguato alla realizzazione dello scopo) oppure può essere il frutto di una decisione degli associati.

Il riconoscimento è preceduto dalla costituzione (art. 14 c.c.) dell’associazione attraverso l’atto costitutivo (che è un atto pubblico) e lo statuto (il documento che contiene le norme che regoleranno la vita dell’ente).

L’Autonomia patrimoniale perfetta

Significa che il patrimonio della persona giuridica rimane nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti. Pertanto, l’associazione risponde dei propri debiti con il proprio patrimonio senza coinvolgere il patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente. Il creditore di una persona giuridica non può vantare le sue ragioni di credito nei confronti dei singoli soci, i quali rispondono solo nei limiti della quota conferita.

Nelle associazioni non riconosciute, invece, la mancanza del riconoscimento comporta che delle obbligazioni assunte dall’associazione rispondono anche, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Lo scopo delle associazioni nel diritto privato

Rappresenta il fine dell’associazione che trascende gli interessi dei singoli componenti. Nelle associazioni lo scopo sociale non è di natura prettamente economica ma è, ad esempio, sportivo, culturale, politico. Lo scopo deve essere possibile e lecito; il patrimonio dell’associazione deve essere adeguato alla realizzazione dello scopo.

Gli organi dell’associazione

Sono gli amministratori, organo esecutivo comune ad ogni persona giuridica e normalmente dotato di potere di rappresentanza, mediante il quale la persona giuridica manifesta la propria volontà ed entra in relazione con i terzi; l’assemblea sociale, organo deliberativo, formato dall’intera collettività degli associati. Ad essa spetta ogni decisione relativa all’esistenza, alla disciplina ed all’attività dell’ente. L’assemblea delibera secondo il principio maggioritario.

Nelle associazioni non riconosciute l’ordinamento interno e l’amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati.

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