Vuoi sapere cos’è la mediazione nel processo civile? Cerchi un articolo per affrontare al meglio questo argomento? Sei nel posto giusto!
La mediazione, introdotta ex DLgs. 28/2010, è uno degli strumenti previsti per avere una alternativa al processo civile (ADR= Alternative dispute resolution) e risolvere così, senza processo, alcune controversie che vertono su diritti disponibili.
Scopo della mediazione civile (finalizzata alla conciliazione di controversie civili e commerciali) è il deflazionamento dell’enorme quantità di processi civili attraverso l’intervento di un soggetto terzo ed imparziale, per assistere a sua volta altri due o più soggetti coinvolti in una lite, per aiutarli ad individuare una soluzione di comune accordo ed evitare così che la lite stessa sfoci in un processo civile lungo e dispendioso.
La mediazione quindi è una vera e propria alternativa al processo civile.
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione per conto di un organismo, che è l’ente pubblico o privato presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione, dotato di un’abilitazione pubblica e soggetto alla vigilanza del Ministero della giustizia. A tal fine è stato infatti istituito il registro degli organismi abilitati, che determina criteri e modalità di iscrizione ed è altresì previsto un albo dei formatori per la mediazione.
Il D.Lgs. 28/2010 stabilisce che i consigli degli ordini degli avvocati possano istituire organismi di conciliazione presso ciascun tribunale.
Disciplina
La mediazione può essere facoltativa, quando le parti hanno la possibilità di scegliere liberamente la via della composizione stragiudiziale della loro lite vertente su diritti disponibili, oppure obbligatoria, quando è condizione necessaria (condizione di procedibilità per il giudizio civile) affinché, poi, le parti, nel caso in cui la mediazione non sortisca alcun effetto, possano avviare un processo civile.
La mediazione facoltativa ha un campo di applicazione molto esteso, in quanto può essere chiesta da chiunque intenda conciliare una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili (art. 2, DLgs. 28/2010).
La mediazione obbligatoria dev’essere esperita solo in alcune materie specificamente individuate dal legislatore, ossia per tutte le controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finanziari (art. 5, comma 1bis, DLgs. 28/2010). In tutti questi casi la mediazione è condizione di procedibilità.
Recentemente l’art. 3, comma 6ter, DL. 6/2020, conv. in L. 70/2020, ha previsto una nuova fattispecie di mediazione obbligatoria in tema di controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al predetto decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6bis del medesimo D.L., il quale dispone che
«Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile , della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».
Da tenere presente che non sempre possono essere applicate le disposizioni relative alla mediazione obbligatoria (per es. nei procedimenti in camera di consiglio), mentre, d’altro canto, lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
Le parti dovranno essere assistite da un avvocato durante le sessioni di mediazione. Inoltre, tanto nel caso di procedimento obbligatorio che facoltativo, l’accordo di conciliazione sottoscritto anche dagli avvocati di tutte le parti, ha efficacia di titolo esecutivo senza ulteriori passaggi in quanto, con la sottoscrizione del testo, i legali ne certificano la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’efficacia di titolo esecutivo dell’accordo potrà essere ottenuta attraverso l’omologa del Presidente del Tribunale competente.
Restano ferme le altre disposizioni di legge che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione (esperiti in luogo di quelli previsti nel D.Lgs. 28/2010), nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all’art. 409 c.p.c. (art. 23, DLgs. 28/2010).
Procedimento
Al procedimento di mediazione civile si applica il regolamento dell’organismo di conciliazione scelto dalle parti. Il D.Lgs. 28/2010 detta però alcune regole generali a cui i singoli regolamenti devono uniformarsi:
— gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità;
— la domanda di mediazione si propone con istanza presso uno degli appositi organismi ed iscritti presso il registro tenuto dal Ministero della giustizia (con l’indicazione dell’organismo, delle parti, dell’oggetto e delle ragioni della pretesa);
— l’istanza va presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;
— il procedimento deve avere una durata non superiore a tre mesi. Il termine decorre dalla data di deposito dell’istanza di mediazione;
— all’atto della presentazione della domanda, il responsabile dell’organismo di mediazione adito designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda;
— al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari;
— dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio;
— il mediatore si deve adoperare affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia;
— chiunque presti la propria opera nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo;
— se è raggiunto l’accordo amichevole, il mediatore forma il processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo;
— se non è raggiunto l’accordo, il mediatore può formulare una proposta conciliativa, la quale deve essere comunicata per iscritto alle parti che, entro sette giorni, devono accettarla o rifiutarla.
In caso di mancata risposta entro il termine previsto la proposta si ha per rifiutata;
— nel caso in cui tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico;
— in tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità;
— il verbale omologato costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale;
— tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente (art. 17, commi 2 e 3).
Per lo studio della procedura civile di grande aiuto sarà l’uso del codice di rito e, nello specifico, il Codice di Procedura Civile Esplicato dove troveremo, per ogni singolo articolo, la spiegazione tecnica che ci aiuta sia a comprendere il meccanismo procedurale e sia a memorizzare la sequenza delle operazioni.