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Cessione del credito: nozione
É il contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario) il proprio diritto di credito. La cessione può avvenire a titolo oneroso o a titolo gratuito (art. 1260 codice civile).
Struttura della cessione del credito in diritto privato
Crediti cedibili: qualunque credito può costituire oggetto di cessione, ad eccezione dei crediti incedibili. Il credito è trasferito con i privilegi, le garanzie reali e personali e con ogni accessorio (art. 1263 c.c.).
Consenso del debitore: il creditore può trasferire il suo credito anche senza il consenso del debitore. Infatti, il debitore non assume diritti o obblighi nascenti dal contratto di cessione, ed è normalmente indifferente, per il debitore, adempiere nei confronti di un creditore piuttosto che di un altro. Al debitore dovrà solamente essere comunicato l’avvenuto trasferimento del credito, in modo che egli possa sapere chi sia il soggetto che deve ricevere la prestazione.
Rapporti tra cedente e cessionario: se la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito (cessione pro soluto). Se la cessione è a titolo gratuito il cedente è tenuto a garantire l’esistenza del credito solo in ipotesi particolari (es., se l’inesistenza dipende dal dolo o dal fatto personale del cedente). Nella cessione a titolo oneroso il cedente, con apposito patto, può anche garantire solvenza del debitore (cessione pro solvendo).
Crediti incedibili
Crediti strettamente personali: ad esempio, i crediti aventi ad oggetto prestazioni di carattere artistico e intellettuale, come il diritto all’esecuzione dell’opera che l’editore-creditore non può cedere ad altro editore senza il consenso del debitore-scrittore, per il quale è importante l’editore che pubblicherà il suo lavoro.
Crediti il cui trasferimento è vietato dalla legge: ad esempio, i crediti alimentari, in quanto commisurati specificamente in relazione all’entità del bisogno ed alle possibilità del debitore.
Crediti incedibili per volontà delle parti: in tal caso la cessione è esclusa dalle stesse parti.
I divieti di cessione possono essere derogati con il consenso del debitore che rimuove il vincolo d’intrasferibilità attraverso una dichiarazione di volontà. Tuttavia, alcuni crediti incedibili per legge restano tali, nonostante il consenso del debitore (es., art. 1261 c.c. sulla cessione dei cd. crediti litigiosi).
Efficacia della cessione del credito in diritto privato
— nei confronti del debitore ceduto: si verifica quando questi l’ha accettata o gli sia stata notificata o comunque ne abbia conoscenza (1264 c.c.), in modo che il debitore sia messo in condizione di sapere nei confronti di chi deve adempiere la prestazione. Si ricordi che la cessione si perfeziona indipendentemente dal consenso del debitore;
— nei confronti dei terzi: se lo stesso credito ha formato oggetto di cessione a più soggetti, prevale la cessione che per prima è stata notificata al debitore o per prima è stata da questi accettata con atto di data certa (1265 c.c.).
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