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L’opzione nel diritto privato

Usucapione

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Il codice civile disciplina l’opzione riguardo alle modalità di conclusione del contratto, secondo lo schema della proposta-accettazione. In particolare, la proposta è la dichiarazione che contiene tutti gli elementi del contratto e manifesta l’intenzione di obbligarsi.

La proposta è normalmente è revocabile ma il proponente può impegnarsi a non revocarla per un certo termine, lasciando all’altra parte la facoltà di accettare o meno.

La irrevocabilità della proposta può derivare da un accordo tra le parti, il patto di opzione (art. 1331).

L’opzione prevista dall’art. 1331 c.c. è dunque un accordo in base al quale una parte si impegna a mantenere ferma una proposta per un certo tempo nell’interesse dell’altra parte, che è libera di accettarla o meno.

Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.

Il patto d’opzione è utilizzato nelle compravendite immobiliari nel caso in cui l’acquirente non abbia la disponibilità del denaro necessario all’acquisto. In tal caso le parti si accordano in modo che, per tutto il tempo di validità del patto d’opzione, il proprietario dell’immobile mantiene ferma la sua proposta di vendita, mentre l’acquirente si procura il denaro necessario all’acquisto.

Il patto di opzione normalmente prevede il pagamento di un corrispettivo a carico dell’opzionario per l’impegno assunto dal proponente di non revocare la proposta contrattuale per la durata del termine concordato.

Carattere dell’opzione e differenze con altri istituti

Nell’opzione la irrevocabilità non discende dalla esclusiva volontà del proponente ma dalla volontà delle parti che si accordano in modo che il proponente mantenga ferma la proposta per un certo tempo e l’opzionario sia libero di decidere se accettare o meno entro lo stesso termine. Nel caso in cui l’irrevocabilità discenda dalla sola volontà del proponente si avrà la cd. proposta ferma (art. 1329).

L’opzione è simile alla prelazione ma non va confusa con essa. Col patto di prelazione una parte (concedente) si obbliga nei confronti dell’altra (prelazionario) a preferirla, a parità di condizioni, nel caso in cui decida di stipulare un contratto. Il patto di prelazione concede, quindi, a un soggetto il diritto di essere preferito a chiunque altro, a parità di condizioni, nella conclusione di un determinato contratto. Sarebbe questo il caso del cd. diritto di opzione previsto dal codice civile in materia di società (art. 2441) che riguarda le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni (le quali devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute) e che, in realtà, configurerebbe una ipotesi di prelazione, diversa dall’opzione prevista dall’art. 1331.

Requisiti ed effetti del patto di opzione nel diritto privato

Il proponente è liberato dal vincolo quando, entro la scadenza del termine fissato, l’opzionario non si sia avvalso della facoltà di concludere il contratto. Se invece l’opzionario accetta entro la scadenza del termine fissato, il contratto è concluso.

L’intervenuta accettazione da parte del contraente dà luogo alla conclusione del contratto: perché ciò avvenga è necessario che la proposta sia completa, ossia contenga tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere.

L’accettazione deve essere conforme alla proposta: un’adesione difforme dalla proposta non è idonea a vincolare il proponente ma equivale ad una nuova proposta che l’originario proponente potrà a sua volta accettare o rifiutare.

Anche l’accettazione tardiva equivale a nuova proposta che non vincola l’originario proponente, salvo che egli non intenda comunque accettare. Rileva anche un lieve ritardo nell’accettazione.

Il proponente non è tenuto a fare nulla per la conclusione del contratto ma deve astenersi dal compiere le attività che possano impedirne la stipulazione.

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