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Amministrazione di sostegno
È una misura di protezione dei soggetti fragili introdotta nel codice civile dalla L. 6/2004 (artt. 404-413 c.c.) nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia. A differenza della interdizione e inabilitazione, che sono le tradizionali misure di protezione degli incapaci, previste dal diritto privato, l’amministrazione di sostegno è rivolta alle persone capaci di intendere e di volere che si trovino nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Tale impossibilità può essere la conseguenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, che determina una condizione di fragilità (es., anziani della quarta età) tale da necessitare del supporto di una persona, l’amministratore di sostegno, che possa assistere il beneficiario nelle scelte quotidiane della vita, nella gestione e cura dei propri interessi, con un intervento di ausilio e di supporto che, normalmente, si affianca alle decisioni dell’amministrato, il quale conserva la piena capacità di decidere e scegliere.
L’amministrazione di sostegno è quindi volta a favorire e preservare l’autonomia dell’amministrato: per tale motivo il ricorso a tale misura è sempre da preferire all’interdizione e all’inabilitazione (che devono considerarsi ormai figure residuali) in quanto, per la sua maggiore idoneità adeguarsi alle esigenze del soggetto da proteggere, in relazione alla flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, assicura il pieno rispetto della dignità umana e della volontà della persona.
L’amministrazione di sostegno, pertanto, va preferita per apprestare la prima tutela alla persona inferma o menomata, mentre solo se tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione si deve prediligere la misura più incisiva e radicale della interdizione, che attribuisce, a differenza dell’amministrazione di sostegno, uno status di incapacità.
Nomina dell’amministratore di sostegno
- È richiesta mediante ricorso al giudice tutelare del luogo in cui ha la residenza o il domicilio il beneficiario;
- Il ricorso può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, dal coniuge, (o la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso), la persona stabilmente convivente (e quindi anche il convivente more uxorio), dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado;
- I responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Scelta dell’amministratore di sostegno
— l’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, anche in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; in mancanza di designazione, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.
— nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente (o la parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso), la persona stabilmente convivente (e quindi anche il convivente more uxorio), il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
— non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Doveri dell’amministratore di sostegno
Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Gli atti
L’indicazione degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno è contenuta nel decreto di nomina.
Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno (o dal beneficiario) in violazione di disposizioni di legge o delle prescrizioni del giudice possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa, entro cinque anni dal momento in cui è cessata l’amministrazione di sostegno.
Revoca dell’amministratore di sostegno
— il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti ai quali spetta la richiesta di nomina dell’amministrazione di sostegno, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare quando si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore (es., quando il beneficiario riacquisti la capacità di provvedere autonomamente ai propri interessi);
— il giudice tutelare provvede, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario e sia necessario promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione
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