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Le società in diritto commerciale

L’imputabilità penale

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Nozione di società in diritto commerciale

La società consiste in un’organizzazione di persone e di beni preordinata e coordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo, mediante l’esercizio in comune di un’attività economica, attuata attraverso i conferimenti che i soci si impegnano a prestare.

Si realizza, quindi, una forma particolare di collaborazione caratterizzata dal fatto che tutti gli associati partecipano al rischio di gestione dell’impresa.

Fini societari 

L’attività economica può essere finalizzata:

— a scopo lucrativo (art. 2247 c.c.), cioè allo scopo di dividerne gli utili;

— a scopo mutualistico (art. 2511 c.c.), cioè allo scopo di fornire beni o servizi od occasioni di lavoro ai contraenti a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato;

— a scopo consortile (art. 2602 c.c. e 2615ter c.c.), cioè allo scopo di coordinare le medesime o affini attività economiche di più imprenditori, o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Requisiti essenziali del contratto di società

La società nasce generalmente da un contratto, i cui elementi essenziali sono:

  • i conferimenti, che consistono nelle prestazioni di dare o fare cui le parti del contratto di società si obbligano. Possono costituire oggetto di conferimento sia beni (danaro, beni mobili o immobili), sia servizi (attività lavorativa o apporti d’opera del socio).

Di norma, l’ammontare del conferimento a cui sono obbligati i soci è indicato nell’atto      costitutivo ed è determinato dalla quota di capitale sociale sottoscritta;

  • l’esercizio in comune di un’attività economica, che deve essere produttiva, cioè finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi e deve essere esercitata in comune. La specifica attività economica per il cui esercizio le parti si impegnano ai conferimenti rappresenta l’oggetto sociale (questo deve essere possibile, lecito e determinato);
  • la divisione degli utili, che non deve essere necessariamente proporzionale al conferimento eseguito e può essere variamente regolamentata, salvo il rispetto del divieto del c.d. patto leonino, ossia del patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

Come si distinguono le società in relazione allo scopo?

Nell’ambito dei diversi tipi di società si distinguono, in relazione allo scopo:

società lucrative, caratterizzate dal fine di lucro con esse perseguito e dalla sua devoluzione ai soci (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni);

società mutualistiche, caratterizzate dallo scopo mutualistico (e non lucrativo) perseguito dai soci (società cooperativa a mutualità prevalente e non a mutualità prevalente, società di mutua assicurazione).

In pratica, il vantaggio che riceve il socio sta, nelle società lucrative, negli utili che si conseguiranno con l’attività sociale; invece, nelle società mutualistiche, nella possibilità di procurarsi beni o servizi forniti dalla società ad un prezzo minore di quello del mercato o possibilità di lavoro a condizioni agevolate.

Come si distinguono le società in relazione all’aspetto organizzativo?

Sotto l’aspetto organizzativo, le società lucrative si distinguono in:

  • società di persone, che sono quelle (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) in cui l’elemento personale (il complesso dei soci) è prevalente rispetto a quello patrimoniale;
  • società di capitali, che sono quelle (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione) in cui l’elemento patrimoniale è prevalente rispetto a quello personale.

La scelta del tipo di società è essenzialmente rimessa alla volontà delle parti salvo il divieto per le società semplici di svolgere un’attività commerciale e l’imposizione di un tipo sociale determinato per l’esercizio di alcune attività commerciali particolarmente rilevanti.

Autonomia patrimoniale delle società in diritto commerciale

Il patrimonio personale dei soci e il patrimonio della società sono due entità distinte, per cui il patrimonio della società è insensibile alle vicende che riguardano i singoli soci; il patrimonio dei singoli soci è insensibile alle vicende che riguardano il patrimonio della società. Si parla, a tal proposito, di autonomia patrimoniale, la quale può essere più o meno intensa a seconda del tipo di società.

L’autonomia patrimoniale imperfetta caratterizza le società di persone, nelle quali i singoli soci rispondono personalmente degli obblighi assunti dalla società della quale fanno parte.

L’autonomia patrimoniale perfetta caratterizza le società di capitali, nelle quali il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono nettamente separati e delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

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