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Nozione giuridica di imprenditore nel diritto commerciale
Ai sensi dell’art. 2082 è «imprenditore» chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Il legislatore definisce la figura di imprenditore, ma non prende in considerazione il concetto di impresa: nonostante ciò non si può negare il rapporto tra i concetti giuridici di impresa e imprenditore, laddove l’imprenditore è definito in funzione dell’attività svolta, che è appunto quella di impresa: l’imprenditore è il titolare dell’impresa, quest’ultima può definirsi come «l’attività economica organizzata dall’imprenditore e da lui esercitata professionalmente al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi». In questo senso l’art. 2082 ha dunque il merito di fornire i caratteri peculiari dell’attività d’impresa e dunque della figura di imprenditore, posto che questo è definito in funzione dell’attività svolta.
Caratteri dell’attività dell’imprenditore
«L’attività d’impresa» consiste in «una serie di atti coordinati al conseguimento di uno stesso fine» consistente nella creazione di una nuova ricchezza destinata al «mercato», ossia a soddisfare bisogni altrui o, come dice il legislatore, nella «produzione o scambio di beni o servizi».
Altro carattere dell’attività dell’imprenditore è quello dell’organizzazione. È «organizzata» quell’attività che è svolta, in genere, con l’ausilio di più soggetti mediante l’utilizzazione di strumenti meccanici o fattori produttivi.
Requisito essenziale per l’esercizio dell’attività di impresa è, altresì, quello della professionalità.
Per «professionale» deve intendersi un’attività abituale (ossia non occasionale), stabile (non necessariamente esclusiva) e preordinata (alla produzione o allo scambio di beni o servizi). Non occorre, però, che l’attività sia ininterrotta, così anche quella stagionale dà luogo all’impresa (es.: gestore di un’attività balneare).
L’attività dell’imprenditore è destinata al mercato e generalmente tende a perseguire un fine di lucro, che può consistere nella realizzazione di un guadagno o, quanto meno, nella copertura dei costi con i ricavi (lucro oggettivo).
Essenziale, inoltre, è che l’imprenditore eserciti l’impresa in nome proprio, sopportandone il relativo rischio economico (c.d. rischio imprenditoriale).
Secondo l’opinione tradizionale, è il rischio di impresa a giustificare il potere dell’imprenditore di dirigere il processo produttivo e legittima l’acquisizione da parte sua di eventuali profitti.
Tipologie di imprenditore nel diritto commerciale
Esistono tre criteri principali di classificazione dell’imprenditore e della sua attività:
— criterio qualitativo, che si basa sulla natura dell’attività esercitata (imprenditore agricolo e commerciale);
— criterio quantitativo, che tiene conto delle dimensioni della stessa (piccolo imprenditore e imprenditore medio-grande);
— criterio personale, che tiene conto del numero dei soggetti e dei rispettivi poteri nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale (imprenditore individuale, imprenditore collettivo o società).
Effetti dell’acquisto della qualità di imprenditore
Dalla qualità di imprenditore derivano particolari diritti, doveri e responsabilità. Sotto questo profilo vanno segnalate le modifiche apportate dal D.Lgs. 12-1-2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Ai sensi dell’art. 2086 c.c., modificato dall’art. 375 del D.lgs. 14/2019, l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L’imprenditore quindi esercita il potere gerarchico sui collaboratori subordinati che dipendono da lui.
Sul piano degli obblighi, invece, ad esempio, va segnalato che l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte (art. 3, comma 1 del D.Lgs. 14/2019). Sotto questo profilo, una delle principali novità apportate dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è rappresentata dall’introduzione di specifici obblighi organizzativi in capo all’imprenditore: l’art. 3 comma 2 del Codice disciplina la responsabilizzazione diretta dell’imprenditore in forma collettiva che deve adottare un assetto organizzativo adeguato «ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative».
A tal proposito è stato aggiunto anche un secondo comma all’art. 2086 c.c., in vigore dal 16 marzo 2019, che sancisce che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Infine, si segnala che l’imprenditore inoltre ha l’obbligo di proteggere l’integrità fisica e la personalità morale dei suoi collaboratori (art. 2087 c.c.).
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