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Pegno e ipoteca nel diritto privato

Usucapione

Cerchi una spiegazione semplice e completa del pegno e dell’ipoteca nel diritto privato? Vuoi conoscere gli elementi che li compongono e le loro caratteristiche? Sei nel posto giusto!

Il codice civile prevede che il debitore risponde dell’adempimento dell’obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740). Tutti i creditori hanno un eguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore (art. 2741: cd. par condicio creditorum). Tuttavia, la legge o la volontà delle parti possono attribuire ad alcuni creditori una causa di prelazione, cioè il diritto a soddisfarsi sul patrimonio del debitore prima di altri.

Per il diritto privato, il pegno e l’ipoteca sono:

— cause di prelazione poste dalla volontà delle parti a garanzia del credito (i privilegi, invece, sono previsti dalla legge in considerazione, ad esempio, della particolare natura del credito, come i crediti alimentari);

diritti reali, ossia diritti sulle cose, in questo caso, altrui (del debitore), in funzione di garanzia;

Essi permangono sui beni che ne sono oggetto fino a che il debitore non paga. Perciò il creditore può soddisfarsi anche se la proprietà della cosa data in pegno o ipotecata viene, ad esempio, venduta ad altro soggetto (cd. diritto di sequela).

Il pegno

Il pegno ha per oggetto beni mobili non registrati, universalità di mobili e crediti (art. 2784, comma 2).

Il pegno si costituisce mediante contratto (contratto di pegno) tra il creditore e il debitore o un terzo datore del bene. Si tratta di un contratto reale, perché si perfeziona con la consegna della cosa al creditore.

Il debitore, proprietario del bene, ne è temporaneamente spossessato a garanzia del pagamento del debito (art. 2786). Eccezionalmente, è stato previsto dal legislatore il pegno mobiliare non possessorio (art. 1, d.l. 59/2016, l. 119/2016) costituito da un imprenditore, avente ad oggetto, ad esempio, beni destinati all’esercizio dell’impresa (come un macchinario); in questo caso il bene oggetto di pegno non viene consegnato al creditore ma resta nella disponibilità del debitore, per consentirgli di continuare l’attività e non accrescere le difficoltà economiche.

Il creditore che riceve la cosa deve conservarla nella sua integrità, anche attraverso l’uso della res se questo è necessario per mantenerla integra.

Il creditore è tenuto a restituire la cosa quando il credito sia stato interamente soddisfatto. Se, invece, il debitore non adempie il creditore può far vendere la cosa, secondo le modalità dei pubblici incanti, ed ha diritto di conseguire il pagamento sul prezzo ricavato dalla vendita, fino all’ammontare del suo credito.

L’ipoteca

Ha ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari (es., usufrutto), beni mobili registrati (es., autoveicoli) e rendite dello Stato (art. 2810).

L’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nell’apposito registro presso l’ufficio dei registri immobiliari che ha competenza territoriale nel luogo ove si trova il bene. La volontà delle parti (ipoteca volontaria), la legge (ipoteca legale) o la sentenza (ipoteca giudiziale) attribuiscono al creditore il diritto ad ottenere l’iscrizione, ma solo con l’iscrizione il diritto viene ad esistenza.

Sullo stesso bene possono gravare più ipoteche iscritte da creditori diversi: l’ordine cronologico dell’iscrizione determina il grado di ciascuna (art. 2852).

Se il debitore paga il debito, l’ipoteca si estingue ma deve essere cancellata dai registri in modo che il bene venga liberato dal vincolo ipotecario. Se il debitore non adempie, il creditore può promuovere la procedura esecutiva della vendita del bene e soddisfarsi sul prezzo ricavato dalla vendita, fino all’ammontare del suo credito.

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