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Rappresentanza e procura

Usucapione

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La rappresentanza: definizioni

La rappresentanza è un istituto del diritto privato, disciplinato dal codice civile (artt. 1387 e ss.), mediante il quale un determinato soggetto (rappresentante) agisce in sostituzione di un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di un atto giuridico (es., per la conclusione di un contratto).

Le ragioni per le quali un soggetto decide di farsi rappresentare possono essere le più varie (es., quando non possa raggiungere il luogo di conclusione del contratto); in tal caso, il rappresentate agisce in virtù di un potere che gli viene attribuito direttamente dal rappresentato, configurandosi la rappresentanza volontaria.

In altre ipotesi è la legge che attribuisce al rappresentante questo potere: ciò si verifica normalmente nel caso in cui ci sia un soggetto incapace e sia dunque necessario nominare altro soggetto che lo rappresenti nella cura dei propri interessi (es., il tutore, il curatore dello scomparso). È questo il caso della rappresentanza legale.

Cos’è la procura

La procura è un negozio giuridico unilaterale per mezzo del quale il rappresentato conferisce a un terzo il potere di agire in suo nome. La procura si utilizza per il conferimento del potere di rappresentanza, in tutti i casi in cui la rappresentanza è ammessa.  La procura deve essere redatta nella stessa forma prescritta dalla legge per il negozio che il rappresentante deve concludere (es., la procura a vendere immobili deve essere fatta per iscritto).

La procura si distingue in speciale, se il potere è conferito per porre in essere un singolo e determinato atto, o generale, se il potere è conferito per una serie determinata di atti o per tutti gli atti del rappresentato.

Oggetto della rappresentanza

Oggetto della rappresentanza possono essere tutti i negozi giuridici (es., contratto) o gli atti giuridici non negoziali (es., pagamenti). Sono esclusi tutti quegli atti per il cui compimento la legge richiede l’attività esclusiva del titolare del diritto: è il caso dei negozi personalissimi (come il testamento). Un’ipotesi particolare è il matrimonio (che è un negozio personalissimo) per procura (art. 111 c.c.): in tal caso, però, il cd. nuncius, a differenza del rappresentante, si limita a trasmettere la volontà del soggetto (sposo/sposa) che lo ha incaricato e non partecipa alla formazione di tale volontà. 

Rappresentanza diretta e indiretta

Il nucleo della rappresentanza consiste nell’agire per conto altrui e, cioè, per la cura di un interesse altrui.

Si distingue: la rappresentanza diretta quando, oltre che per conto altrui, il rappresentante agisce anche in nome altrui (spendita del nome altrui: cd. contemplatio domini); la rappresentanza indiretta quando il rappresentante agisce solo per conto, ma non in nome del rappresentato.

Nel primo caso gli effetti dell’atto concluso dal rappresentante si realizzano direttamente nella sfera giuridica del rappresentato (es., nel caso di un acquisto da parte del rappresentante, che dichiari di agire in nome altrui, il bene si trasferirà direttamente al rappresentato); nel secondo caso, gli effetti si produrranno nella sfera del rappresentante che poi dovrà, con un negozio ulteriore, trasferirli al rappresentato (es., nel caso di un acquisto da parte del rappresentante, il bene si trasferirà allo stesso rappresentante che dovrà poi trasmetterlo al rappresentato con un atto ulteriore) in virtù dell’impegno assunto come rappresentante.

Limiti al potere di rappresentanza

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato vincola costui soltanto nei limiti

delle facoltà concessegli. In caso contrario si configura:

— abuso di potere (quando il rappresentante, pur fornito di potere di rappresentanza, ne abbia fatto cattivo uso, agendo per un fine diverso o perseguendo un interesse proprio o di terzi in contrasto con gli interessi del rappresentante); il contratto è efficace ma può essere annullato dal rappresentato;

eccesso di potere (quando il rappresentante abbia oltrepassato i limiti conferitigli con la procura) o difetto di potere (quando un soggetto si sia finto rappresentante senza averne i poteri); in entrambi i casi il contratto concluso è inefficace, salvo che intervenga la ratifica del rappresentato.

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