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La responsabilità extracontrattuale

Usucapione

Cerchi una spiegazione semplice e completa della responsabilità extracontrattuale in diritto privato? Vuoi conoscere gli elementi che la compongono e le loro caratteristiche? Sei nel posto giusto!

La responsabilità nasce da un comportamento umano dal quale l’ordinamento fa discendere delle conseguenze.

Nel diritto privato è fondamentale la distinzione tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale.

La responsabilità contrattuale nasce dalla violazione di un obbligo che deriva da un rapporto obbligatorio (es., contratto) e, quindi, dalla violazione di un obbligo che un soggetto ha nei confronti di un altro soggetto determinato.

Trova il suo riferimento normativo nell’art. 1218 del codice civile il quale recita: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno.

La responsabilità extracontrattuale (detta anche aquiliana dalla lex Aquilia del diritto romano) nasce dalla violazione di un obbligo che deriva del generico dovere di non danneggiare gli altri, senza che sia richiesta l’esistenza di un precedente rapporto obbligatorio fra danneggiante e danneggiato.

Trova il suo riferimento normativo nell’art. 2043 del codice civile che recita: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

In entrambe le ipotesi dalla responsabilità consegue il diritto al risarcimento di chi (creditore, danneggiato) ha subito il danno.

Cosa prevede la responsabilità extracontrattuale

Qualunque fatto: si intende qualunque comportamento umano (attivo, omissivo) in generale. Non è previsto un fatto in particolare, non sono rilevanti alcune modalità rispetto ad altre, il fatto è atipico (ciò distingue la responsabilità extracontrattuale dalla responsabilità penale, dove i fatti rilevanti sono tipici e sono costituti dalle fattispecie di reato: omicidio, lesioni, furto ecc.);

Doloso o colposo: il fatto deve essere riconducibile al suo autore (che deve essere capace di intendere e di volere) o perché l’autore ha agito con la coscienza e volontà di cagionare il danno (dolo), oppure perché l’autore ha violato un dovere di diligenza, di perizia o cautela, con ciò causando un danno che non voleva(colpa).

La responsabilità per colpa è sicuramente meno grave della responsabilità che deriva dal dolo, anche se il giudizio deve essere effettuato caso per caso. Ad esempio, nel caso di investimento di un pedone, può verificarsi che il conducente voleva investirlo per vendetta (dolo) oppure lo ha investito perché non ha rispettato i limiti di velocità (colpa);  in quest’ultimo caso, la colpa sarà più o meno grave in relazione alla condotta del pedone, alla misura dell’eccesso di velocità, all’intensità del traffico pedonale, all’ora tarda dell’incidente ecc., potendosi configurare nell’agente un grado di colpa grave simile al dolo, nel caso in cui, valutate tutte le circostanze concrete, l’investimento, benché non voluto, fosse ragionevolmente prevedibile e, dunque, non estraneo alla volontà del conducente.

Che cagiona: tra il fatto e il danno deve intercorrere un rapporto di causa ad effetto (nesso di causalità). Il nesso di causalità esiste quando statisticamente c’è la ragionevole probabilità che quel determinato fatto abbia prodotto quel determinato danno.

Danno ingiusto: il danno è la lesione di un interesse giuridicamente protetto: lesione della proprietà, del possesso, dei diritti della personalità, la perdita di un’opportunità (chance) ecc.

Il danno deve essere ingiusto, non giustificabile. Un danno non è ingiusto in presenza di talune circostanze (cd. cause di esclusione dell’antigiuridicità del danno), come la legittima difesa o lo stato di necessità, che, alle condizioni previste dalla legge, escludono la responsabilità di chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendersi o di salvarsi da un pericolo.

Risarcimento: è la riparazione delle conseguenze dell’atto illecito. La legge prevede il risarcimento non solo del danno patrimoniale (che consiste in una perdita di valori economici) ma anche del danno non patrimoniale, che consiste nella lesione diritti non connotati da valore di scambio (quali ad esempio, la salute, l’onore e, in generale, i diritti costituzionalmente garantiti) e nella sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione.

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