Vuoi conoscere la definizione di economia processuale? Cerchi un articolo per affrontare al meglio questo argomento? Sei nel posto giusto!
La nozione di economia processuale va ricollegata al meccanismo della semplificazione inteso come risparmio di atti e attività processuali non essenziali che permetterebbe di realizzare il massimo risultato col minimo dispendio di mezzi e di sforzi (risparmio di attività processuali).
In altri termini, l’economia processuale identifica un rapporto di proporzione fra mezzi e fini processuali, consentendo di raggiungere gli scopi del processo con il minor dispendio di energia possibile.
La questione riveste notevole interesse dato che lo studio è diretto principalmente all’apprezzamento della «essenzialità» (o, a contrario, della non essenzialità) di quegli atti giuridici che compongono un procedimento penale.
Ma come si fa a stabilire quali atti possono considerarsi essenziali o meno in processo penale?
Premessa e data per scontata la definizione di atto giuridico, ed individuato il momento in cui esso viene ad avere giuridica esistenza, occorre ora stabilire quali debbano essere le sue specifiche connotazioni, ovvero i requisiti di cui esso si compone per potersi vantare della qualifica di atto processuale penale essenziale o non essenziale e che consente, in quanto tale, di realizzare una economia processuale. Da un certo punto di vista possono definirsi essenziali tutti quegli atti giuridici che costituiscono le risorse disponibili del processo penale, ovvero l’ossatura di cui esso si compone.
Sappiamo infatti che, perché un procedimento possa giungere a conclusione occorre che sia rispettata la conseguenzialità degli atti che lo compongono. Questo comporta che, affinchè il processo possa seguire il suo iter che lo porterà a conclusione alcuni atti vanno obbligatoriamente eseguiti dalle parti, da tale obbligatorietà scaturisce l’essenzialità dell’atto.
Viceversa ci sono atti e comportamenti che il soggetto non è tenuto a compiere per portare a termine il procedimento ma che tuttavia egli è portato a svolgere spinto, talvolta, anche da un interesse personale; in tal caso gli atti sono considerati non obbligatori e quindi facoltativi e pertanto non essenziali per giungere al termine del processo. Evitarli, quindi porterebbe alla conclusione piu velocemente e con minore dispendio di danaroed energie, (economia processuale ) .
Va precisato però che un atto facoltativo una volta eseguito potrebbe diventare un atto dal quale poi possono scaturire altri atti a loro volta obbligatori.
Dai chiarimenti appena forniti sulla struttura del procedimento e sui caratteri distintivi degli atti obbligatori e degli atti facoltativi, è possibile affermare, che la nozione di essenzialità, in un’ottica di economia processuale, trae origine da tale bipartizione.
Non resta dunque che individuare i requisiti in base ai quali è possibile qualificare un atto giuridico processuale penale come essenziale all’interno della sequenza procedimentale.
Sono essenziali gli atti giuridici che se eseguiti dai soggetti in difformità di quanto prescritto dalla legge legge, il legislatore ricollega come conseguenza di carattere processuale la nullità dell’atto.
L’atto nullo è un atto invalido e tale invalidità si trasmette agli atti consecutivi che dipendono dall’atto nullo, inficiando, così, l’intero iter procedimentale.
Tali atti vengono a formare il nucleo essenziale della sequenza procedimentale, composta, pertanto, da tutti quegli atti che non possono mancare o, meglio, non possono essere compiuti in difformità dalle forme legislativamente prescritte, pena l’interruzione dell’iter procedimentale e il mancato perseguimento del fine, sono, in altri termini, essenziali in quanto suscettibili di condizionare l’andamento del processo
Per lo studio della procedura civile di grande aiuto sarà l’uso del codice di rito e, nello specifico, il Codice di Procedura Civile Esplicato dove troveremo, per ogni singolo articolo, la spiegazione tecnica che ci aiuta sia a comprendere il meccanismo procedurale e sia a memorizzare la sequenza delle operazioni.