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La denuncia in procedura penale

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Stai studiando per l’esame di procedura penale? Allora ti sarà utile questa spiegazione semplice e sintetica della denuncia.

La notizia di reato

Prima di definire cos’è la denuncia, è bene anticipare che, affinché si possa iniziare un’indagine, è necessario che la Polizia giudiziaria e il P.M. abbiano notizia del fatto costituente reato. Il codice di rito disciplina una serie di atti che sono in grado di far pervenire tale notizia ai soggetti citati (tra cui, appunto, la denuncia), tuttavia è bene ricordare che vige in ogni caso il generale principio dell’informalità, in base al quale il P.M. può legittimamente iniziare lo svolgimento delle indagini anche al di fuori dai casi previsti dal codice. Ai sensi dell’art. 330, infatti, il P.M. e la Polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato che sono loro presentate o trasmesse.

Dunque, per iniziare le indagini sono sufficienti anche le cd. notizie di reato atipiche, cioè provenienti da forme non regolate dalla legge, quali, ad esempio, comunicazioni anonime o notizie fornite da collaboratori o confidenti della Polizia che non intendono comparire durante il processo. Tali elementi, pur non potendo essere acquisiti nel processo, permettono di apprendere la notizia di reato e consentono al P.M. e alla Polizia giudiziaria di iniziare l’attività di indagine.

La denuncia

Tornando all’argomento oggetto di interesse, la denuncia è uno dei modi attraverso i quali la Polizia giudiziaria e il P.M. vengono a conoscenza della possibile realizzazione di un reato. Essa è, come l’informativa della P.G., una segnalazione di reato che può provenire tanto da privati quanto da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ossia da soggetti che non svolgono funzioni di P.G. Questo spiega come la denuncia in questione possa essere presentata, indifferentemente ed a scelta del suo autore, al P.M. oppure ad un ufficiale di P.G. (artt. 331 e 333).

È bene sottolineare alcune differenze tra la denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio e quella dei privati.

La differenza attiene in particolar modo all’obbligatorietà o meno della denuncia, infatti:

  • i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, i quali vengono a conoscenza della notizia di un reato nello svolgimento delle loro funzioni o del loro servizio, sono obbligati a presentare denuncia al P.M. o alla Polizia giudiziaria, se incorrono in un reato perseguibile d’ufficio. In questo caso la denuncia ha la natura di atto obbligatorio anche se non è nota la persona che ha commesso il reato
  • al contrario, per i privati la denuncia è un atto facoltativo. Tuttavia, esistono delle deroghe a tale principio, cioè dei casi in cui anche il privato è obbligato a presentare denuncia. Ciò avviene, ad esempio, quando il cittadino viene a conoscenza di un reato contro la personalità dello Stato punito con l’ergastolo, o quando ha subito un furto di armi o le ha smarrite oppure, ancora, quando ha conoscenza di un sequestro di persona a scopo di estorsione.

Forma e contenuto della denuncia 

Anche in relazione alla forma della denuncia sussistono delle differenze a seconda che questa sia presentata da soggetti qualificati o dai privati.

Infatti, i soggetti qualificati devono redigerla per iscritto, mentre i privati possono presentarla anche oralmente. In tal caso, il P.M. o l’ufficiale di P.G. che la ricevono redigono verbale, che è sottoscritto dal denunciante (artt. 333, 357 e 373).

In ordine al contenuto, la denuncia racchiude le stesse indicazioni previste per la informativa di P.G., ad eccezione della parte relativa all’attività investigativa compiuta, non sussistendo per i denuncianti un obbligo di attivarsi per le indagini.

Ai sensi dell’art. 332 c.p.p., infatti, la denuncia contiene l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note e, quando possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga all’identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che sono in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

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