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La persona giuridica è un complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo, dotata di personalità giuridica e, quindi, di autonomia patrimoniale perfetta.
Elementi costitutivi della persona giuridica
Complesso di organizzato di persone e beni che, in quanto tale, si pone come centro autonomo di interessi, distinto dai singoli componenti, e rileva come soggetto di diritto.
A seconda che prevalga l’elemento delle persone o quello dei beni si distinguono le corporazioni (es., associazioni in cui l’elemento caratteristico è dato da una pluralità di persone che si riuniscono, mentre il patrimonio assume rilevanza di riflesso) dalle istituzioni (es., fondazioni in cui l’elemento caratteristico è il patrimonio mentre le persone rilevano di riflesso, come i fondatori, ossia coloro che hanno impresso una destinazione al patrimonio, o i destinatari dell’attività della fondazione).
Scopo: indica gli obiettivi che la persona giuridica persegue, che non si prestano ad essere conseguiti da individui singolarmente considerati (o che sarebbero perseguibili dai singoli ma in condizioni diverse). Lo scopo deve essere determinato e lecito. Può essere di natura non di lucro (es., associazione culturale) oppure di lucro (es., società commerciale).
Personalità giuridica: gli elementi sopra indicati anche se necessari per l’esistenza della «persona giuridica», non sono sufficienti all’acquisto, da parte di essa, della personalità giuridica che si ottiene con il riconoscimento che si ottiene con l’iscrizione in appositi registri (registro delle persone giuridiche, registro delle imprese). La mancanza di riconoscimento può essere dovuta a ragioni ostative che impediscono l’iscrizione nel registro (es., patrimonio inadeguato alla realizzazione dello scopo) oppure può essere il frutto di una decisione dei componenti della persona giuridica che non hanno chiesto il riconoscimento.
Autonomia patrimoniale perfetta: consegue al riconoscimento e comporta che il patrimonio della persona giuridica rimane nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti. Pertanto, la persona giuridica risponde dei propri debiti con il proprio patrimonio senza coinvolgere il patrimonio di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente. Il creditore di una persona giuridica non può vantare le sue ragioni di credito nei confronti dei singoli soci, i quali rispondono solo nei limiti della quota conferita.
Capacità della persona giuridica
La persona giuridica ha piena capacità giuridica, ossia l’attitudine ad essere titolare di diritti e doveri, tranne che per i diritti strettamente connessi alla condizione di persona fisica (es., diritti relativi alla famiglia, filiazione ecc.).
La persona giuridica ha capacità di agire attraverso i suoi organi, l’assemblea (attraverso la quale la persona giuridica esprime la sua volontà) e gli amministratori che la rappresentano all’esterno, nei rapporti con i terzi.
Nome e sede della persona giuridica
Alla persona giuridica la giurisprudenza riconosce la tutela del diritto al nome e dell’immagine; la sede della persona giuridica è il luogo dove la persona giuridica svolge la propria attività (equiparabile al domicilio o alla residenza delle persone fisiche, art. 46 c.c.)
Atto costitutivo e statuto
L’atto costitutivo è l’atto di nascita della persona giuridica; è un atto pubblico, soggetto a registrazione, ai fini del riconoscimento. Lo statuto è l’atto pubblico che contiene le norme che regolano la vita della persona giuridica.
L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione.
Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all’estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (art. 46 c.c.).
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