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Nozione
Si tratta di un istituto ormai superato e abrogato dalla legge sull’adozione, L. 184/1983. Era disciplinato dagli artt. 404-413 del codice civile (che ora riguardano altri istituiti).
L’affiliazione era un istituto volto ad offrire assistenza all’infanzia moralmente o materialmente abbandonata, nell’ambito delle misure di assistenza pubblica, con uno strumento adeguato alla sensibilità politica dell’epoca.
La disciplina dell’affiliazione veniva così posta dopo le norme sulla tutela e non dopo le norme sulla filiazione (allora fortemente ancorata al concetto di famiglia “legittima”), laddove oggi (seppure in tempi recenti) si è affermata la cultura dell’adozione nell’ambito della genitorialità e, dunque, della filiazione.
Destinatari dell’affiliazione
I minori in stato di abbandono, ricoverati presso un istituto di pubblica assistenza, potevano essere affidati ad una persona di fiducia, la quale, decorsi tre anni dall’affidamento, poteva chiedere al giudice tutelare del luogo di sua residenza di affiliarsi il minore.
La stessa facoltà spettava alla persona che aveva provveduto ad “allevare” il minore, anche se non affidatole dall’istituto, sempre che fossero trascorsi tre anni dall’inizio dell’ “allevamento” (si noti il termine arcaico usato dal legislatore che mette in evidenza la cultura dell’epoca in cui fu emanato il codice, per la quale il ruolo del genitore era essenzialmente volto a soddisfare i bisogni materiali del minore).
L’affiliazione poteva essere disposta anche nei confronti dei minori dei quali non si conoscessero i genitori (figli di ignoti), ovvero dei figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovasse nell’impossibilità di provvedere al loro allevamento.
Effetti dell’affiliazione
L’affiliazione attribuiva all’affiliante i poteri inerenti alla patria potestà (anche qui il riferimento è arcaico). L’affiliante nei confronti dell’affiliato assumeva i doveri tipici del genitore verso il figlio. L’affiliante poteva dare il suo cognome all’affiliato che si aggiungeva a quello dei genitori biologici, se non ignoti.
L’affiliazione poteva essere revocata dal giudice tutelare (es., per grave comportamento dell’affiliante o anche per sopravvenuta impossibilità di continuare a provvedere all’allevamento del minore) o estinguersi (es., nel caso in cui il genitore biologico fosse reintegrati nella patria potestà).
L’affiliazione, a differenza dell’attuale adozione, aveva un fine esclusivamente assistenziale nei confronti del minore, senza creare alcun rapporto di filiazione civile, nonostante alcuni effetti possano avvicinare i due istituti.
Riferimento all’affiliazione nel diritto vigente
In alcune norme vigenti il riferimento all’affiliazione, benché soppressa, è rimasto in considerazione della possibilità di sopravvivenza di alcuni dei suoi effetti. Ad esempio, i divieti di contrarre matrimonio previsti dall’art. 87 del codice civile in materia di adozione si applicano all’affiliazione (secondo quanto stabilisce l’art. 127bis delle disposizioni di attuazione del codice civile).
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