Lo scorso 4 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.59 dal Ministero della Giustizia il bando per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. Per i candidati alla sessione 2023, l’esame si volgerà con modalità differenti rispetto a quelle stabilite per l’espletamento dell’esame negli anni passati. Il nuovo esame, infatti, sarà articolato in una prova scritta e una prova orale (all’art. 4quater del d.l. 51/2023).
Nello specifico, la prova scritta, riprendendo in parte le modalità con cui veniva svolto l’esame prima della pandemia da Covid-19, consiste nella redazione di un atto giudiziario, in cui il candidato dovrà dimostrare la conoscenza del diritto sostanziale e processuale nella materia scelta precedentemente tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Il candidato sceglierà la materia predisponendo uno degli atti giudiziari dettati dal presidente della commissione d’esame.
Per la redazione dell’atto giudiziario il candidato avrà a disposizione sette ore, dal momento della dettatura del quesito, e potrà avvalersi dell’ausilio di codici, anche commentati con la giurisprudenza, di leggi e di decreti dello Stato (art. 2, comma 9, del bando che rinvia al d.l. 51/2021).
Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Il candidato sarà ammesso alla prova orale se raggiunge un punteggio di almeno 18 punti (art. 10, comma 1, del bando).
L’inizio delle prove è previsto per il 12 dicembre 2023.
La vera novità dell’esame di abilitazione di quest’anno è però la prova orale che si articolerà in tre fasi:
- prima fase: al candidato sarà sottoposta una questione pratico-applicativa, nelle forme della soluzione di un caso, per valutare le conoscenze di diritto sostanziale e processuale, in una materia a scelta tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciò che è importante sapere è che anche per la risoluzione del caso pratico-applicativo, il candidato potrà consultare i codici annotati con la giurisprudenza, le leggi e i decreti dello Stato (art. 2, comma 6, del bando rinvia infatti all’art. 2 d.l. 51/2023);
- seconda fase: verterà su domande che permettano al candidato di dimostrare le proprie capacità argomentative e di analisi giuridica su tre materie, scelte preventivamente, tra: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale penale e diritto processuale civile. Una delle tre materie scelte dal candidato dovrà necessariamente essere di diritto processuale;
- terza fase: il candidato dovrà dimostrare di conoscere l’ordinamento forense e i diritti e doveri dell’avvocato.
Quanto durerà la prova orale?
In merito alla durata della prova, vale il limite di un’ora stabilito dall’art. 2, comma 4, del d.l. 31/2021, ma l’effettiva durata potrà essere determinata dalla sottocommissione.
Per la valutazione della prova orale, ogni componente della sottocommissione d’esame disporrà di dieci punti di merito per ciascuna delle materie previste per la prova.
Saranno ritenuti idonei all’esercizio della professione forense i candidati che avranno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 105 e un punteggio non inferiore a 18 in ciascuna materia scelta per la prova orale.