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La decadenza in diritto privato

Usucapione

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Nel diritto privato, la decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine perentorio (art. 2964).

I termini di decadenza sono previsti dalla legge: un esempio di termine di decadenza si trova nel codice civile all’art. 1495 che recita “Il compratore decade dal diritto alla ga­ranzia, se non denunzia i vizi al venditore en­tro otto giorni dalla scoperta”. Decorsi gli otto giorni senza la denuncia, il compratore non può far valere la garanzia per vizi della cosa acquistata. Trattasi della decadenza legale.

I termini di decadenza possono anche essere stabiliti dalle parti, purché riguardino diritti disponibili (tali sono generalmente i diritti patrimoniali) e i termini concordati non rendano eccessivamente difficile ad una delle parti l’esercizio del diritto (es., perché i termini sono troppo brevi). In questo caso si parla di decadenza convenzionale.

Differenze con la prescrizione

La prescrizione comporta l’estinzione del diritto soggettivo per mancato esercizio dello stesso da parte del titolare per un lasso di tempo determinato dalla legge (art. 2934). Un caso è previsto dal codice civile riguardo all’azione di garanzia per vizi della cosa venduta che si prescrive in un anno dalla consegna (art. 1495 co. 3).

Dunque sia nella decadenza che nella prescrizione, l’azione del tempo ha conseguenze negative sulla possibilità di esercitare un diritto.  Tuttavia, normalmente, nella prescrizione si perde un diritto che si aveva, nella decadenza si perde la possibilità di acquistarlo.

Si tratta quindi di istituti diversi, come dimostra il fatto che uno stesso diritto può essere soggetto ad entrambe. Un caso è quello dei vizi della cosa venduta dove, come si è visto, il compratore deve denunciare il vizio entro otto giorni dalla scoperta (termine di decadenza) e proporre l’azione di garanzia entro un anno dalla consegna della cosa (termine di prescrizione).

Vediamo le principali differenze:

funzioni diverse: la prescrizione intende realizzare la funzione più generale della certezza dei rapporti, e consiste nel presumere legalmente l’abbandono del diritto come conseguenza alla protratta inerzia del titolare (poiché si fonda su una presunzione rilevano tutte le circostanze che possano giustificare l’inerzia e che comportano la sospensione o l’interruzione della prescrizione); la decadenza, invece, persegue la necessità obiettiva che particolari atti siano compiuti in un ristretto tempo, specie nell’interesse di altri soggetti e, quindi, non rilevano le circostanze soggettive di chi deve compiere quegli atti (ne consegue che non si applicano le norme sull’interruzione e sulla sospensione della prescrizione);

fonti diverse: la prescrizione ha la sua unica fonte nella legge, le cui norme sono inderogabili, mentre la decadenza può anche essere stabilita dalla volontà dei privati;

rilevabilità d’ufficio: la prescrizione non è rilevabile d’ufficio (cioè, dal giudice di propria iniziativa), mentre la decadenza può essere rilevata d’ufficio se riguarda diritti indisponibili (es., diritti del consumatore).

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