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Il registro delle imprese

contratto di somministrazione

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Definizione e funzione

Il registro delle imprese è lo strumento con cui si realizza la pubblicità legale, nell’ambito della pratica degli affari imprenditoriali.

Consultando il registro delle imprese, dunque, è possibile acquisire informazioni sui dati e i fatti salienti, soprattutto di carattere organizzativo, delle imprese, da parte di quanti vengono in contatto con esse (fornitori, banche, consumatori ecc.). Si tratta di un pubblico registro, tenuto da apposito ufficio — l’ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio — e posto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

Disciplina del registro delle imprese

È definita la seguente disciplina:

modalità d’iscrizione: l’iscrizione avviene su domanda dell’interessato (art. 2189, 1° comma, c.c.) ovvero di ufficio, se obbligatoria (art. 2190 c.c.). In entrambi i casi è subordinata all’accertamento, da parte dell’ufficio del registro, della regolarità dei fatti o atti da iscrivere (art. 2189, 2° comma, c.c.);

oggetto dell’iscrizione: i principali atti e i fatti e le loro successive modificazioni, concernenti la vita dell’impresa (artt. 2196-2198 c.c.);

soggetti obbligati all’iscrizione: l’imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.); le società, anche se non hanno ad oggetto un’impresa commerciale (art. 2200 c.c.); gli enti pubblici aventi come oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale (art. 2201 c.c.); i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.);

efficacia dell’iscrizione: è immediata e dichiarativa, vale a dire esaurisce i suoi effetti nel campo dell’opponibilità. Il fatto o atto iscritto è opponibile ai terzi anche nel caso in cui essi diano prova di non conoscenza: in sostanza, una volta effettuata l’iscrizione, la presunzione di conoscenza è assoluta (efficacia positiva). Viceversa, il fatto o atto non iscritto è inopponibile ai terzi (efficacia negativa) a meno che non si provi che essi ne fossero comunque a conoscenza: in caso di mancata iscrizione, quindi, vi è solo una presunzione relativa di ignoranza del terzo, in quanto è ammessa la prova contraria.

In alcuni casi particolari, tassativamente previsti, l’efficacia dell’iscrizione è costitutiva: ciò accade, ad esempio, per le società di capitali e per le società cooperative, che solo con l’iscrizione acquistano la personalità giuridica e vengono ad esistenza.

 

Il D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009, modificato dal D.L. 5/2012, conv. in L. 35/2012, ha previsto che le società, al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) prevedendo, quindi, modalità di comunicazione e consultazione dei dati ad esse relativi in forma elettronica. In seguito alle modifiche introdotte dal D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, tale obbligo è stato esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 179/2012.

L’art. 8 della L. 580/1993, da ultimo modificato dal D.Lgs. 219/2016, ha disposto l’istituzione di appositi uffici del registro presso le camere di commercio e ha, altresì, esteso l’obbligo d’iscrizione nel registro anche ai soggetti precedentemente esonerati da tale adempimento: piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, società semplici ed imprese artigiane. L’iscrizione per questi soggetti però ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, eccetto che per gli imprenditori agricoli per i quali il D.Lgs. 228/2001 ha previsto l’efficacia di opponibilità ai terzi (dichiarativa).

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