Cerchi una spiegazione semplice e completa dei servizi pubblici locali in diritto amministrativo? Vuoi conoscere gli elementi che li compongono e le loro caratteristiche? Sei nel posto giusto!
Cosa sono i servizi pubblici locali?
I servizi pubblici locali sono un argomento interessante ma al tempo stesso molto complesso nell’ambito della disciplina degli enti locali.
I servizi locali sono generalmente il complesso delle prestazioni di interesse collettivo rimesse alla gestione degli enti locali e che possono essere erogati tanto dagli enti stessi quanto da operatori privati (ossia i concessionari).
L’art. 112 del Testo Unico degli enti locali, D.Lgs. 267/2000 — con il quale si apre il Titolo V dello stesso, interamente dedicato ai servizi ed agli interventi pubblici locali — afferma che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
I principi alla base dei servizi pubblici locali
Per capire questo argomento occorre inoltre avere ben chiaro il sistema dei principi che governano i servizi pubblici.
Tra questi ricordiamo, ad esempio, i principi di imparzialità e uguaglianza, in base ai quali nell’erogazione del servizio non va effettuata alcuna discriminazione per ragioni di sesso, razza, lingua ecc., quello della continuità, secondo cui il servizio deve essere erogato in maniera regolare, evitando disservizi e inefficienze, quelli di efficienza ed efficacia, secondo cui chi eroga il servizio lo deve fare adottando le misure più idonee in termini di efficienza ed efficacia nei confronti dell’utenza. L’economicità, infine, rappresenta il pareggiamento dei costi con gli introiti del servizio e garantisce una gestione autosufficiente del servizio stesso.
Il servizio di interesse generale nel diritto europeo
La nozione di servizio pubblico locale, inoltre, ricalca il concetto europeo di servizio di interesse generale (SIG) a partire dal quale il nostro legislatore, con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica), ha provveduto a definire i «servizi di interesse generale», quali attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.
La qualità dei servizi pubblici
È importante ricordare che i servizi pubblici, sia nazionali che locali, devono essere erogati con modalità volte a promuovere il miglioramento della qualità e assicurare la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
Ad esempio, anche gli enti locali gestori dei servizi pubblici devono dotarsi di standard di qualità e adottare le relative carte dei servizi, mediante le quali sono stabiliti, cioè, i criteri di misurazione della qualità dei servizi e condizioni di tutela degli utenti (ad esempio mediante la previsione di un indennizzo in caso di mancato rispetto degli standard di qualità).
I servizi pubblici a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica nell’ente locale
Il Testo Unico enti locali distingue tra:
- servizi pubblici a rilevanza economica (art. 113), ossia quelli in cui vi sono margini significativi di redditività (scopo di lucro) per il soggetto che eroga (ad es.: raccolta dei rifiuti);
- servizi pubblici privi di rilevanza economica (senza scopo di lucro) (art. 113bis) (ad es.: gestione di un canile).
Come sono gestiti, in particolare, i servizi locali aventi rilevanza economica?
- attraverso la costituzione di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico alle quali può essere affidata direttamente tale attività a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano;
- attraverso l’utilizzo di imprese di gestione idonee da individuarsi mediante procedure di gara ad evidenza pubblica (ossia con le procedure del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016).
I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono, invece, quelli realizzati senza scopo di lucro (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell’ente locale.
A norma dell’art. 113bis del T.U., gli enti locali possono gestire servizi pubblici privi di rilevanza economica affidandoli direttamente (quindi senza procedere a gare pubbliche):
— ad istituzioni;
— ad aziende speciali, anche consortili;
— a società a capitale interamente pubblico (in house), a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino su di esse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.
È consentita, inoltre, anche la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno ricorrere ad una delle altre forme di gestione.
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