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Il referendum in diritto costituzionale

Referendum

Sei alle prese con l’esame di diritto costituzionale? Stai studiando diritto costituzionale per un concorso? Sei nel posto giusto! In questo articolo troverai una spiegazione chiara e semplice del referendum.

Il referendum nel diritto costituzionale

Il referendum è il più importante istituto di democrazia diretta, in quanto prevede l’intervento diretto del popolo che fa sentire la sua volontà.

L’ordinamento italiano prevede i seguenti tipi di referendum:

  • abrogativo, disciplinato dall’art. 75 Cost., volto ad abrogare in tutto o in parte una legge o un atto avente forza di legge;
  • costituzionale (o sospensivo), previsto per le leggi di revisione costituzionale (art. 138 Cost.);
  • territoriale, per modificazioni territoriali di Regioni, Province e Comuni (art. 132 Cost.);
  • consultivo, ammesso soltanto a livello regionale;
  • di indirizzo, identificabile con una sorta di plebiscito e in realtà effettuatosi solo nel 1989, quando agli elettori fu chiesto di esprimersi sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarebbe stato eletto di lì a poco.

Il referendum abrogativo

Dei diversi tipi previsti, solo il referendum abrogativo costituisce una fonte di diritto, disponendo della capacità di innovare il diritto oggettivo in negativo, in quanto abroga disposizioni preesistenti di leggi o di atti aventi forza di legge.

L’art. 75 Cost. prevede che possa essere indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 Consigli regionali. Tale disposizione rinvia alla legge ordinaria per le modalità di attuazione del referendum.

In particolare, le fasi del referendum sono dettate dalla L. 25 maggio 1970, n. 352:

a) iniziativa, che può provenire da 500.000 elettori o da almeno 5 Consigli regionali.

b) raccolta delle firme, su fogli del tipo «carta bollata», preventivamente vidimati dalle segreterie comunali o dalle cancellerie degli uffici giudiziari.

c) deposito della richiesta di referendum, corredata dei certificati elettorali dei sottoscrittori, entro il 30 settembre di ogni anno all’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di Cassazione e composto da tutti i presidenti di sezione della Corte stessa.

d) controllo di legittimità-regolarità dell’Ufficio centrale che, entro il 31 ottobre, deve rilevare, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle richieste.

e) giudizio di ammissibilità da parte della Corte costituzionale che decide, con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali delle richieste siano da ammettersi e quali da respingersi.

f) indizione del referendum da parte del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, fissando la convocazione degli elettori in una delle domeniche comprese tra il 15 aprile e il 15 giugno.

g) votazione secondo le modalità prescritte per le elezioni politiche. La proposta di referendum si intende approvata se ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle);

h) proclamazione dei risultati da parte dell’Ufficio centrale del referendum, eseguiti gli opportuni controlli.

Nel caso il risultato sia contrario all’abrogazione della legge, ne è data semplice notizia sulla Gazzetta Ufficiale e non può proporsi nuovo referendum prima che siano trascorsi cinque anni. Se, invece, il risultato è favorevole all’abrogazione, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l’avvenuta abrogazione della legge; l’abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Il referendum costituzionale

L’art. 138 Cost. prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali possano essere sottoposte a referendum, qualora, pur essendo state approvate, nella seconda votazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, non abbiano pero ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti stessi.

Il referendum può essere richiesto anche se la maggioranza dei due terzi non è stata raggiunta in un solo ramo del Parlamento.

A tal fine la legge viene pubblicata solo per notizia sulla Gazzetta Ufficiale; entro tre mesi da tale data un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli regionali possono avanzare richiesta di referendum (detto «sospensivo», dal momento che la legge resta sospesa).

In deroga alle disposizioni dell’art. 138 Cost., il referendum non può essere richiesto per le leggi costituzionali con le quali sono approvate modifiche agli Statuti delle Regioni speciali anche nel caso in cui non siano approvate con la maggioranza dei due terzi. Si tratta di una deroga introdotta dalla L. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, e trova la sua giustificazione nel fatto che si tratta di leggi che non riguardano la popolazione nazionale, ma solo quella della Regione il cui Statuto viene modificato; non avrebbe, pertanto, senso una consultazione che coinvolgesse tutti i cittadini.

Rispetto al referendum abrogativo non è necessario raggiungere il quorum della maggioranza degli aventi diritto al voto. L’art. 138 della Costituzione prevede, infatti, che la legge di revisione costituzionale debba semplicemente essere approvata (o bocciata) dalla maggioranza dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero complessivo dei votanti.

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