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Cos’è il contratto di subfornitura
Con il contratto di subfornitura, un imprenditore si impegna a compiere per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dallo stesso committente, ovvero si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.
Forma e contenuto
La disciplina, introdotta con L. 18-6-1998, n. 192, in considerazione della posizione di debolezza economica e contrattuale nella quale può venirsi a trovare il subfornitore, detta specifiche regole finalizzate alla tutela di quest’ultimo da possibili abusi del committente.
Innanzitutto il contratto deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell’esecuzione del contratto.
Nel caso di proposta inviata dal committente non seguita da accettazione scritta del subfornitore, il quale però abbia iniziato le lavorazioni o le forniture, il contratto si considera concluso.
Nel contratto devono essere precisati:
— i requisiti del bene o del servizio richiesti dal committente;
— il prezzo pattuito;
— i termini e le modalità di consegna, di collaudo, di pagamento.
Termini di pagamento
È stabilito che:
— Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione; tale termine è derogabile dalle parti (nei limiti, comunque, dei novanta giorni);
— in caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea;
— nell’ipotesi in cui il ritardo nel pagamento superi i trenta giorni, il committente dovrà anche pagare una penale pari al 5% dell’importo pattuito;
— in ogni caso, la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l’ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c.
— significative modifiche e varianti apportate al progetto in corso d’opera, che producano comunque incrementi dei costi, su richiesta del committente, comportano per il subfornitore l’adeguamento del prezzo, anche se non previsto dal contratto.
Divieto di interposizione e obblighi del subfornitore
La fornitura non può, a sua volta, essere ulteriormente affidata in subfornitura senza l’autorizzazione del committente per una quota superiore al 50% del valore, salvo che le parti nel contratto non abbiano indicato una misura maggiore.
Il subfornitore:
— è responsabile del funzionamento e della qualità del prodotto o servizio fornito;
— deve tempestivamente segnalare difetti di materiali o di attrezzi fornitigli dal committente.
Abuso di dipendenza economica
È vietato l’abuso, da parte di un’impresa, dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi riguardi, un’impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.
Il patto attraverso il quale si realizza l’abuso di dipendenza economica è nullo; il giudice può inibire tale condotta e condannare l’impresa al risarcimento del danno; se l’abuso dà luogo a un comportamento anticoncorrenziale, possono scattare i rimedi della legge antitrust.
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