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Definizione
Il divieto di concorrenza, nell’ambito delle società di società di persone è previsto dall’art. 2301 c.c., che sancisce dunque l’obbligo di non esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società e di non partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
Lo scopo del divieto di concorrenza
La ratio della norma è quella di escludere che la società possa avere un danno che le deriverebbe dall’attività concorrenziale diretta o indiretta del socio illimitatamente responsabile, investito, almeno potenzialmente, della funzione di amministratore.
Ambito di applicazione e fattispecie
La norma è dettata in materia di s.n.c. con riferimento a tutti i soci, ma il divieto in esame è esteso espressamente in virtù della norma di richiamo generale dell’art. 2315 c.c. anche agli accomandatari di s.a.s.
In particolare è vietato l’esercizio sia diretto che per conto altrui di attività concorrente, come nel caso di assunzione della carica amministrativa in altra società concorrente; coerentemente il divieto è espressamente esteso all’ipotesi di assunzione di partecipazioni a responsabilità illimitata in altre società, di persone o di capitali, che operino in concorrenza.
Il soggetto passivo dell’obbligo si identifica in tutti i soci illimitatamente responsabili, quindi non solo in coloro che assumono la carica amministrativa nella società.
Per verificare la sussistenza di una situazione rilevante ai fini della violazione del divieto è necessario aver riguardo all’attività concretamente svolta dal soggetto passivo dell’obbligo, dovendosi constatare in particolare l’effettiva potenzialità dell’attività di sortire gli effetti tipici di un comportamento concorrenziale, e cioè orientare la clientela verso altre imprese.
Sotto questo profilo, assume rilievo anche il criterio geografico, per cui non solo occorre fare riferimento al settore, anche solo affine, a quello della società di cui è socio illimitatamente responsabile, ma bisogna tener conto dell’area geografica in cui si svolge l’attività concorrenziale. Pertanto potrà essere considerato in concorrenza l’attività che abbia, generalmente per mezzo dello strumento pubblicitario, una diffusione e una rinomanza tali da estendersi a tutto il territorio. D’altra parte però, non può essere considerato in concorrenza colui che eserciti, anche nel medesimo comune, attività completamente diversa rispetto a quella della società, o anche affine ma non idonea per le prospettive di sviluppo e diffusione, a interferire con l’attività di essa, o ancora colui che sia titolare di impresa in un territorio distante e non abbia rinomanza e diffusione tali da poter estendere il proprio raggio d’azione al lontano territorio in cui opera la società.
Conseguenze
La violazione del divieto espone il socio al risarcimento dei danni nei confronti della società e legittima i soci a deciderne l’esclusione per violazione di obblighi derivanti dal contratto sociale (artt. 2301, secondo comma e 2286 c.c.).
Si tratta di un effetto naturale del contratto di società, e come tale può essere escluso con il consenso di tutti i soci.
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