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Il diritto di servitù nel diritto privato
Il codice civile definisce la servitù come il peso imposto sopra un fondo (cd. fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (cd. fondo dominante) appartenente ad un diverso proprietario (art. 1027).
La servitù prediale è un diritto reale, in quanto si esercita in relazione ad un bene e, precisamente, a vantaggio di un fondo (praedium), da cui il nome di servitù prediale.
Caratteri essenziali della servitù prediale
La servitù è inseparabile dal fondo al quale accede e si trasferisce con il trasferimento del fondo, sia che si tratti del fondo dominante, sia che si tratti del fondo servente.
I fondi debbono appartenere a proprietari diversi e devono essere vicini nel senso che deve esistere una situazione di fatto che renda possibile la sussistenza di una relazione di servizio di un fondo a vantaggio dell’altro (ad esempio, il fatto che i due fondi si trovi una striscia di terreno appartenente ad un terzo non esclude la possibilità della servitù tra i due fondi, se si accerti che detta striscia non è di ostacolo all’esercizio del passaggio)
L’utilità per il fondo dominante consiste in un qualsiasi vantaggio, anche non economico, che consenta una migliore utilizzazione del fondo.
Il proprietario del fondo servente è tenuto a sopportare la servitù, senza che gli sia richiesto un comportamento attivo (salvo che si tratti una prestazione accessoria volta solo a consentirne il concreto esercizio della servitù).
Tipi di servitù prediale
Delle servitù possono farsi alcune classificazioni.
Apparenti e non apparenti: le prime sono le servitù che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio (es., servitù di acquedotto); le seconde non richiedono tali opere (es., la servitù di non edificare);
Continue e discontinue: le prime sono servitù per il cui esercizio non è richiesta l’attività dell’uomo, se non nella fase iniziale (es., servitù di acquedotto, nella quale, una volta costruite le condotte, l’acqua scorre senza necessità di ulteriore attività umana); le seconde sono quelle per il cui esercizio è richiesta l’attività ripetuta del proprietario del fondo dominante (es., servitù di passaggio)
Volontarie e coattive: a seconda che si costituiscano per volontà delle persone oppure per legge.
Costituzione delle servitù prediali
Alcune servitù trovano il loro titolo nella legge: un esempio di servitù coattiva è la servitù di passaggio coattivo che consiste nel diritto al passaggio sul fondo vicino per accedere alla via pubblica (artt. 1051, 1052). Le servitù coattive sono tipiche, e cioè sono soltanto quelle previste dalla legge.
Le servitù volontarie si possono costituire per contratto o per testamento. Il contratto è normalmente oneroso.
Le servitù apparenti possono costituirsi anche per usucapione (art. 1031) o per destinazione del padre di famiglia. La destinazione del padre di famiglia, spiega il codice civile, ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù (art. 1062).
In pratica, si tratta del caso in cui vi siano due fondi appartenenti allo stesso proprietario tra i quali, con opere visibili (es., acquedotto), si sia costituito un rapporto di servizio dell’uno a vantaggio dell’altro: se i due fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario, e sono divisi tra due proprietari diversi, si costituisce automaticamente una servitù tra i due fondi.
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